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Cedolare secca per i contratti di locazione commerciale – R.M. 50/E/2019

Il regime opzionale di cedolare secca per i contratti di locazione si applica anche nei confronti di conduttori che svolgono attività commerciale, come persone fisiche o società, in relazione ad immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Resta confermato, ai fini del regime agevolato, che il locatore deve essere una persona fisica, che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17 maggio 2019 n.50/E, fornendo i primi chiarimenti a proposito dell’estensione, anche alle locazioni di immobili ad uso commerciale, della cedolare secca al 21%, applicabile in alternativa al regime ordinario a decorrere dal 2019 (cfr. art.co.59, della legge 145/2018 – legge di Bilancio 2019)[1].
Come noto, infatti, la legge di Bilancio 2019 prevede la possibilità di optare per l’applicazione di una cedolare secca al 21%, sostitutiva dell’IRPEF, dell’imposta di registro e di bollo, per i canoni d’affitto di immobili commerciali, per i nuovi contratti conclusi nell’anno 2019.
Si tratta, in particolare, di contratti di locazione:
-        aventi ad oggetto unità immobiliari accatastate nella categoria C/1 – Negozi e botteghe e di superficie sino a 600 mq (esclusa quella delle pertinenze) e relative pertinenze locate congiuntamente;
-        in cui il locatore è soggetto IRPEF, non esercente attività d’impresa.
Viene esplicitamente prevista, inoltre, l’inapplicabilità del suddetto regime sostitutivo ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Si ricorda, al riguardo, che il regime della cedolare secca è stato introdotto dal 2011[2] con riferimento all’affitto di abitazioni, e consente di “sottrarre” il reddito da locazione dall’ordinario prelievo IRPEF, ivi comprese le addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un’imposta “secca” del 21% (per i contratti “a canone libero”) o del 10% (per il biennio 2018-2019, in caso di contratti “a canoneconcordato”)[3], sostitutiva anche dell’imposta di registro e di bollo.
Al riguardo, nella R.M. 50/E/2019, l’Agenzia delle Entrate precisa che, alla luce dell’estensione dell’ambito applicativo della cedolare secca, si deve ritenere ormai superato il chiarimento a suo tempo fornito con la C.M. 26/E/2011, che precludeva il beneficio nell’ipotesi in cui il conduttore dell’abitazione operasse in veste di esercente attività d’impresa, arte o professione[4].
Pertanto, viene chiarito che dal 2019 il beneficio si rende applicabile anche nei confronti di conduttori che svolgono attività commerciale, come persone fisiche o società, con riferimento ai contratti aventi ad oggetto immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
 
[1] Cfr. ANCE "Legge di Bilancio 2019 – Focus fiscale"- ID n.34748 del 10 gennaio 2019.
[2]Cfr. l'art.3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 ed il Provvedimento del 7 aprile 2011.
[3] L'art.1, co.16, della legge 205/2017 ha previsto la proroga per il biennio 2018-2019 delle disposizioni contenute nell'art. 9 del DL 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014, che prevede, la riduzione (dal 15%) al 10% dell'aliquota della cedolare secca applicata sugli affitti a canone concordato. In origine, l'aliquota per tali contratti era stata fissata al 19%.
[4]Resta fermo che nell'ipotesi di locazione di abitazioni, il regime della cedolare secca è escluso in presenza di un conduttore che agisce nell'esercizio di attività d'impresa.
 
 

Eco e Sismabonus 2018, i crediti ceduti sono on line su una piattaforma dell’Agenzia delle Entrate

Sono on-line i crediticorrispondenti alle detrazioni fiscali riconosciute a seguito di interventi di riqualificazione energetica (cd. “Ecobonus”)e messa in sicurezza sismica (cd. “Sismabonus”)eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali nel 2018.
Per visualizzare questi crediti l’Agenzia delle Entrate ha realizzato un’apposita piattaforma on line “Piattaforma cessione crediti” a cui è possibile accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia.
Attraverso questa piattaforma gli utenti possono visualizzare, accettare o rifiutare, o eventualmente ove possibile, ricedere i crediti corrispondenti alle detrazioni da Eco e Sismabonus relativi a cessioni comunicate all’Agenzia delle Entrate dagli amministratori di condominio.
Per facilitare l’uso della piattaforma l’Agenzia ha messo a disposizione una Guida all’utilizzo della procedura per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle cessioni dei crediti che indica le procedure e le modalità per accedervi.
Va precisato, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle premesse della Guida, che “le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni delle cessioni già avvenuteaffinché le cessioni stesse siano efficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti ceduti possano essere utilizzati dal cessionario in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti”.
I crediti presente nella piattaforma
Attraverso la piattaforma è possibile visualizzare, in particolare, i crediti relativi all’Ecobonus e al Sismabonus condomini[1] e alla detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”[2] spettante per interventi condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 per i lavori eseguiti nel 2018.
La piattaforma potrà essere utilizzata anche per comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti relativi a lavori eseguiti nel 2017, già trasmesse lo scorso anno dagli amministratori di condominio all’Agenzia delle Entrate. Questi crediti ceduti sono già visibili nel cassetto fiscale dei cessionari e utilizzabili in compensazione, tramite modello F24, secondo le istruzioni di cui alla risoluzione n. 58/E del 2018.
Nulla è specificato in merito ai crediti derivanti da interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari, oggetto del recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 100372 del 18 aprile 2019[3], ma l’Agenzia precisa che la procedura informatica per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle cessioni dei crediti potrà essere estesa anche ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità.
 
Finalità della piattaforma
Accedendo alla piattaforma è possibile:
accettare la cessione per utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, oppure per comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione avvenuta nei confronti di altri soggetti. L’accettazione è necessaria per poter utilizzare il credito in compensazione o, eventualmente, ricederlo.
rifiutare il credito qualora si ritenga di non essere destinatari della cessione. Sia l’accettazione e che il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.
comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito ad altri soggettiinteramente o parzialmente. In tal caso il cessionario indicato visualizzerà sulla propria piattaforma i dati dei crediti ricevuti (con il nominativo del cedente) e potrà accettarli o rifiutarli a propria volta. In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non potrà utilizzarlo in compensazione ovvero cederlo ulteriormente. Serve il rifiuto tramite piattaforma affinché il cedente possa tornare nella disponibilità del credito erroneamente ceduto (anche eventualmente al fine di riproporre la cessione con i dati corretti.
La procedura e funzionalità della piattaforma
Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate quindi:
-       accedere a La mia scrivania / Servizi per / Comunicare
-       cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.
L’home page della piattaforma consente di visualizzare le 4 sezioni dedicate a:
1.    Monitoraggio crediti: offre un riepilogo sintetico per tipo di anno e credito, dei crediti ricevuti, accettati, rifiutati o già utilizzati in compensazione, di quelli ceduti.
2.    Cessione crediti: consente di visualizzare i crediti cedibili e comunicarne la relativa ulteriore cessione. Questa sezione è divisa in due parti una dedicata ai crediti cedibili una volta (quelli che sono stati già oggetto di una cessione) e quelli cedibili più volte[4].
3.    Accettazione crediti: consente divisualizzare i crediti di cui si è cessionari, con l’indicazione del tipo di credito, dell’anno di riferimento, del soggetto cedente e dell’importo del credito ricevuto e di accettarli o rifiutarli. I crediti accettati sono visibili anche nel proprio cassetto fiscale e potranno essere utilizzati, fin da subito, in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente). Se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, potranno essere utilizzati in compensazione a decorrere dal 1° gennaio di tali annualità. In caso di rifiuto, invece, il credito tornerà nella disponibilità del cedente.
4.    Lista movimenti: consente di consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti e le eventuali operazioni intervenute.
In caso di accettazione del credito, ai fini dell’utilizzo in compensazione con F24, si ricordano i seguenti codici tributo[5]:
· “6890” “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”;
· “6891” “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”.
In merito alladetrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus” l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito ceduto corrispondente a tale detrazione può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, indicando il codice tributo 6890 (Ecobonus) istituito con la risoluzione n. 58/E del 2018, in dieci quote annuali di pari importo.
 
[1] di cui agli artt. 14, comma 2-quater e 16, comma 1-quinquies, del DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013.
[2] di cui all'art. 14, comma 2-quater.1 del DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, cfr. sul punto Ance "Ecobonus per interventi su singole unità immobiliari – Le regole per la cessione del credito d'imposta" - ID N. 35790 del 23 aprile 2019.
[3] Cfr. Ance "Ecobonus per interventi su singole unità immobiliari – Le regole per la cessione del credito d'imposta" - ID N. 35790 del 23 aprile 2019.
[4] Cfr. sul punto Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 e Circolare n. 17/E del 23 luglio 2018.
[5] Cfr. Le istruzioni della R.M. n. 58/E del 25 luglio 2018 e ANCE "Ecobonus e Sismabonus: istituiti i codici tributo per fruire della cessione del credito in F24" - ID N. 33399 del 26 luglio 2018.
 
 

Seminario informativo sugli incentivi INAIL alle aziende: Bando ISI 2018

Martedì 14  maggio p.v. con inizio alle ore 10,00 si terrà presso la sala conferenze dell’INAIL di Agrigento il seminario sugli incentivi a fondo perduto sulla sicurezza sul lavoro a favore delle aziende (Bando ISI 2018).

Al fine di garantire il buon andamento dei lavori si prega di confermare l'iscrizione al seguente indirizzo e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
In allegato il programma dell'evento.
 
 
 

In Gazzetta Ufficiale il “DL Crescita” - Accolte le proposte dell’ANCE per la rigenerazione urbana

Estensione anche alle zone a rischio sismico 2 e 3 della detrazione riconosciuta per l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti), e applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di interi fabbricati a favore delle imprese di costruzione che, entro i successivi 10 anni, provvedano a demolirli e ricostruirli in chiave antisismica ed energetica (anche con variazione volumetrica) ed a rivenderli.
 
Queste le principali disposizioni fiscali contenute nel “DL crescita” – DL 30 aprile 2019, n.34 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile scorso ed in vigore dal 1° maggio 2019), che accoglie, così, alcune delle misure auspicate da tempo dall’ANCE per incentivare processi complessi di rigenerazione urbana, basati su interventi di vera e propria sostituzione edilizia.
 
Il provvedimento deve ora iniziare l’iter parlamentare per la sua conversione in legge.
 
Incentivi per la valorizzazione edilizia (Art.7)
 
Con questa norma viene recepita la proposta dell’ANCE in merito all’applicazione, sino al 31 dicembre 2021,dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (in luogo dell’ordinaria aliquota del 9% del valore dichiarato in atto), per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anniprovvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi in chiave antisismica ed in classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché alla loro alienazione.
 
La misura recepisce pienamente la proposta ANCE volta a favorire interventi complessi di rigenerazione urbana, attraverso incentivi alla sostituzione edilizia, abbattendo al massimo l’incidenza della variabile fiscale sull’acquisto dei fabbricati da demolire e ricostruire.
 
Sismabonus (Art.8)
 
Il provvedimento recepisce anche la proposta dell’ANCE in merito all’estensione, anche alle zone di rischio sismico 2 e 3, del bonus previsto per l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti), sinora applicabile solo per le zone 1. 
 
Si tratta, in particolare, della detrazione riconosciuta per gli acquisti di unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e riscostruiti, anche con variazione volumetrica e con miglioramento di 1 o 2 classi sismiche, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento.
 
La detrazione è riconosciuta all’acquirente nella misura pari al 75%, o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a 1 o 2 classi), del prezzo d’acquisto sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
 
L’agevolazione è concessa sino al 31 dicembre 2021 ed è possibile, per l’acquirente, cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta.
 
L’estensione dell’agevolazione in commento anche alle zone con pericolosità sismica 2 e 3 recepisce pienamente la proposta ANCE, volta a favorire interventi di rigenerazione urbana, attraverso incentivi all’acquisto di unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente.
 
Tuttavia, l’attuale termine del 31 dicembre 2021 rischia di compromettere l’efficacia dell’incentivo, tenuto conto che la complessità degli interventi di rigenerazione urbana (acquisto del vecchio, progettazione, richiesta e rilascio del titolo edilizio abilitativo, realizzazione dell’intervento e successiva vendita del fabbricato ricostruito), richiedono tempi ben più dilatati.
 
Pertanto, occorre intervenire per estendere il termine di vigenza dell’agevolazione.
 
Superammortamento (Art.1)
 
Viene ripristinato, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, il cd. superammortamento al 130%, ovvero l’incentivo che consente di ammortizzare il 30% in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi. Viene introdotto, tuttavia, un limite quantitativo legato all’ammontare degli investimenti, visto che l’ammortamento maggiorato al 130% si applica solo per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.
 
L’agevolazione si applica per i beni strumentali nuovi (esclusi i veicoli e i beni immobili) acquistati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, oppure entro il 30 giugno 2020 ma solo a condizione che entro dicembre 2019 sia stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d’acquisizione.
 
Revisione della Mini Ires (Art.2)
 
Viene introdotta un’agevolazione diretta ad agevolare gli utili reinvestiti in azienda, in sostituzione della cd. “Mini Ires”, introdotta dalla legge di Bilancio 2019, che è risultata di scarsissimo interesse soprattutto per la complessità di calcolo e di applicazione.
 
In particolare, viene stabilito che l’IRES può essere applicata sul reddito d’impresa fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve nei limiti dell’incremento di patrimonio netto (pari alla differenza tra il patrimonio netto del periodo di riferimento e quello risultante nel bilancio relativo al periodo d’imposta 2018), nella misura ridotta del:
  • 22,5% per il periodo di imposta 2019
  • 21,5% per il periodo di imposta 2020
  • 21% per il periodo di imposta 2021
  • 20,5% dal periodo d’imposta 2022.
Quindi, dal 2022 l’aliquota IRES ridotta al 20,5% (anziché quella ordinaria del 24%) opererà a regime, sempre limitatamente agli utili accantonati a riserve e nei limiti dell’incremento di patrimonio netto.
 
Questa agevolazione viene riconosciuta anche ai fini IRPEF relativamente al reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
 
Le modalità operative saranno definite da un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
 
La norma abroga le disposizioni (commi 28-34, art. 1, legge 145/2018 legge di Bilancio 2019) che prevedevano l’applicazione dell’aliquota del 15% sugli utili reinvestiti nell’acquisto di beni strumentali e in nuove assunzioni, incrementali rispetto al 2018 (cd. “Mini-Ires”).
 
Deducibilità IMU sugli immobili strumentali (Art.3)
 
Viene previsto un incremento della quota di IMU pagata sugli immobili strumentali deducibile dal reddito di impresa imponibile (IRPEF/IRES) ad oggi pari al 40%, nella misura del:
 
-       50% per il periodo di imposta 2019
-       60% per i periodi di imposta 2020 e 2021
-       70% dal periodo d’imposta 2022.
 
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (Art. 10)
 
Viene inserita la possibilità, sia per i lavori di risparmio energetico che per quelli di messa in sicurezza sismica che danno diritto rispettivamente all’Ecobonus e al Sismabonus[1], 
, di fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta e recuperato mediante compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo.
 
Le modalità applicative della misura saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla conversione in legge del DL 34/2019.
 
Incentivi fiscali alle aggregazioni tra imprese (Art.11)
 
Nell’ottica di favorire l’aggregazione tra imprese viene riproposto a determinate condizioni, per le operazioni di fusione, scissione o conferimenti di azienda, sino 31 dicembre 2022, il cd. “bonus aggregazione” consistente nella detassazione delle plusvalenze derivanti da tali operazioni.
 
Ciò comporta la possibilità di dedurre fiscalmente ammortamenti calcolati sui maggior valori iscritti in bilancio per effetto di tali operazioni straordinarie, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.
 
Questa disposizione riproduce l’analogo beneficio, per le operazioni concluse nel 2009, previsto dall’art.4 del DL. 5/2009 (convertito nella legge 33/2009) e all’epoca vigente.
 
Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (Art.15)
 
Viene introdotta la possibilità, per gli enti territoriali, di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, che sono state oggetto di ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017 e non ancora riscosse.
 
In particolare, le Regioni, le Provincie, le Città Metropolitane ed i Comuni hanno la facoltà di prevedere, con propri atti (nelle forme previste dalla legislazione vigente) la “rottamazione” delle suddette ingiunzioni di pagamento, concedendo ai contribuenti morosi la possibilità di saldare il debito tributario, pagamento solo i tributi accertati e gli interessi, e non anche le sanzioni.
 
In particolare, gli enti territoriali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL 34/2019 (ossia dal 1° maggio 2019), possono stabilire:
  • il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell'istanza;
  • il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

[1] Compresi gli interventi di prevenzione sismica eseguiti anche su singoli immobili ,che danno diritto alla detrazione nella misura “base” non cedibile sotto forma di credito d’imposta (50% in caso di interventi che non comportino miglioramento delle classi sismiche; 70% in caso di miglioramento di 1 classe di rischio e 80% nell’ipotesi di miglioramento di 2 classi di rischio – art.16, co. 1bis-1quater, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013).

1 allegato

DL 30 aprile 2019, n.34

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

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