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Decreto Legge PNRR nella legge di conversione nuove misure per l’edilizia privata.

Con il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, finalizzato a velocizzare e snellire l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, sono state introdotte alcune disposizioni di diretto interesse per l’edilizia privata convergenti con gli obiettivi dell’Ance. Si tratta di misure in tema, tra l’altro, di Conferenza di servizi “accelerata”, di semplificazioni procedurali per i beni culturali e per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in caso di installazione di impianti solari.

Con la conversione del Decreto 13/2023 ad opera della Legge 21 aprile 2023, n. 41 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 (che si allega alla presente), tali misure sono state confermate in alcuni casi con modifiche (ad es. Conferenza di servizi “accelerata”) e sono state introdotte ulteriori misure di interesse, come quelle in materia di accordi di programma e sul regime autorizzatorio per l’esercizio delle strutture residenziali universitarie.

Di seguito una breve analisi delle norme di interesse come modificate dalla Legge 41/2023.

CONFERENZA DI SERVIZI “ACCELERATA” (ART. 14, COMMA 8)

La principale novità della Legge 41/2023 riguarda la conferenza di servizi “accelerata” (vale a dire in modalità semplificata e asincrona) – originariamente disciplinata dall’art. 13 DL 76/2020 e resa da facoltativa ad obbligatoria per le p.a. dal DL 13/2023 – che è stata prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024.

Tale proroga va nella direzione auspicata dall’Ance che aveva proposto una estensione della durata di tale conferenza fino al completamento del PNRR e quindi almeno fino al 2026.

ACCORDI DI PROGRAMMA (ART. 14-BIS)

Per garantire il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti nell’ambito di accordi di programma, viene integrato l’art. 34 del D.lgs. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”, stabilendo che l’accordo – consistente nell’assenso unanime delle amministrazioni interessate – deve essere:

– sottoscritto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo della apposita conferenza di servizi indetta per l’acquisizione delle determinazioni delle varie amministrazioni;

– approvato con atto formale del presidente della Regione, della Provincia o del sindaco;

– pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

– qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell’Intesa di cui all’art. 81 Dpr 616/1977 (ossia l’intesa Stato/Regione per la localizzazione delle opere statali), determinando la variazione dello strumento urbanistico e sostituendo il permesso di costruire, se vi è l’assenso del comune interessato. Con riferimento alla norma richiamata, si evidenzia che essa è stata per la gran parte abrogata dal Dpr 383/1994 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”, a sua volta profondamente modificato negli ultimi anni e che sembrerebbe superato ora dalla normativa sulla localizzazione delle opere pubbliche contenuta nell’art. 38 del D.lgs. 36/2023, nuovo Codice appalti.

REGIME AUTORIZZATORIO DELLE RESIDENZE E DEGLI ALLOGGI UNIVERSITARI (ART. 28)

La Legge di conversione interviene anche sul tema della realizzazione delle residenze universitarie, oggi di stretta attualità in quanto oggetto di una apposita linea di finanziamento nell’ambito del PNRR. In particolare, viene integrata la Legge 338/2000 con la previsione per cui l’esercizio delle strutture residenziali universitarie che beneficiano delle risorse del PNRR è soggetto ad uno specifico regime autorizzatorio stabilito dalle Regioni.

Le normative regionali – che dovranno essere approvate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (22 aprile 2023) e cioè entro il 21 giugno 2023 – disciplinano le modalità operative per la classificazione delle strutture che devono rispettare gli standard minimi nazionali e il conseguente rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.

Viene anche regolato il regime transitorio stabilendo che:

– le discipline regionali in materia approvate precedentemente alla data di entrata in vigore della nuova disposizione statale, mantengono la loro efficacia fino all’emanazione delle disposizioni regionali;

– per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale; 

– restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI (ART. 46)

Confermate le semplificazioni procedurali per gli interventi da eseguirsi su immobili pubblici e con destinazione d’uso pubblico, soggetti a vincolo culturale (D.lgs. 42/2004 cd. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e finanziati con le risorse previste dal PNRR e del PNC.

Si prevede in particolare che le opere di manutenzione ordinaria che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite non più previa autorizzazione della Soprintendenza, ma con la presentazione di una semplice segnalazione.

Si ricorda che, in base agli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004, tutti gli immobili pubblici (ad es. dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di ogni altro ente pubblico) sono soggetti in via cautelativa a tutela (e quindi ad autorizzazione della Soprintendenza nel caso debbano essere effettuati lavori edili) al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • siano opera di autore non più vivente;
  • la loro esecuzione risalga ad oltre settanta anni.

Questa presunzione di “valore culturale” dell’immobile pubblico, operata dal D.lgs. 42/2004 può venire meno a seguito di apposita verifica da parte degli organi del Ministero della cultura (ossia la Commissione regionale per il patrimonio culturale competente a livello territoriale, previa istruttoria della Soprintendenza come previsto dal Dpcm 169/2019 di organizzazione del Ministero), da attivarsi su richiesta dell’amministrazione titolare dell’immobile o d’ufficio dallo stesso Ministero.

Peraltro, il Decreto-legge 13/2023 è intervenuto a semplificare il procedimento di verifica dell’interesse culturale degli immobili pubblici, da un lato riducendone la durata da 120 a 90 gg. e, dall’altro, introducendo, in caso di inerzia della Soprintendenza, un potere sostitutivo in capo al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi 30 giorni. La Legge di conversione ha poi ulteriormente precisato che il mancato rispetto dei termini del procedimento è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale (art.2, comma 9 della Legge 241/1990). 

SEMPLIFICAZIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

  • Impianti a terra in zone industriali, artigianali, commerciali, discariche e cave (art. 47, comma 1, lett. b)

Confermata la norma che, integrando il D.lgs. 199/2021 con l’art. 22-bis, considera attività di manutenzione ordinaria, non subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (ad eccezione della valutazione di impatto ambientale che deve essere effettuata se prevista dalla legge) l’installazione, effettuata con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici a terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Se l’intervento è effettuato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (e quindi a qualsiasi tipo di vincolo di cui alla Parte Terza del D.lgs. 42/2004, sia quelli imposti per legge dall’art. 142, sia quelli imposti per decreto ai sensi dell’art. 136, sia quelli previsti dai piani paesaggistici come regolati dagli artt. 134, lett. c), il relativo progetto è previamente comunicato alla soprintendenza competente (e non ad autorizzazione paesaggistica) che, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla installazione degli impianti.

Si tratta di una misura positiva che, tuttavia, si colloca in un apparato normativo, quello che riguarda appunto le procedure amministrative per gli impianti da fonti rinnovabili, piuttosto articolato e complesso all’interno del quale non risulta nella pratica agevole per gli operatori individuare la disciplina corretta applicabile al caso specifico. Tutte le recenti disposizioni di semplificazione sono, infatti, andate a sovrapporsi ad una disciplina previgente che, non essendo stata abrogata, crea ulteriori contrasti interpetrativi anche da parte delle stesse pubbliche amministrazioni.  È quindi auspicabile che venga presto attuata la delega legislativa al riordino dell’intera materia contenuta nell’art. 26, comma 4 della Legge 118/2022 (cd. “Legge sulla concorrenza”).

  • Installazione impianti fotovoltaici su edifici e rilascio autorizzazione paesaggistica (art. 47, comma 6)

Confermate anche le importanti semplificazioni finalizzate a ridurre il termine di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nei casi in cui la stessa è necessaria e si rafforza la chiusura del procedimento disponendo che, in caso di inerzia della soprintendenza, l’autorizzazione si intende rilasciata.

In particolare viene integrata la norma di riferimento in tema di installazione di impianti solari sugli edifici e cioè l’art. 7-bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011 come sostituito dal DL 17/2022, che ha liberalizzato questi interventi, in quanto opere di manutenzione ordinaria, ad esclusione dei casi in cui l’installazione avviene su immobili vincolati o ricompresi in aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 42/2004 che necessitano comunque di autorizzazione paesaggistica (salve le installazioni su immobili ubicati nelle aree vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) che sono comunque libere se i pannelli sono integrati nelle coperture e non sono visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale). In questi casi il Decreto-legge 13/2023 prevede che:

– il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve avvenire entro 45 gg (anziché 60);

– decorso tale termine, senza che siano comunicati all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace;

– durante l’istruttoria, il termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 gg, qualora la Soprintendenza, entro 15 gg. dalla ricezione della domanda, rappresenti in modo puntuale e motivato la necessità di approfondimenti o di apportare modifiche al progetto.

MEDIAZIONE IN CONDOMINIO (ART. 37)

Confermata infine la proroga al 30 giugno 2023 della vigenza della attuale disciplina sulla mediazione in condominio al fine di non creare un vuoto normativo. Successivamente a quella data entreranno in vigore le modifiche apportate al D. Lgs. 28/2010 che prevedono che l’amministratore del condominio possa partecipare alla mediazione senza la preventiva delibera assembleare.

Legge 21 aprile 2023, n. 41

Proroga validità Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici nella Regione Siciliana

 

Con decreto n. 4/Gab del 20 gennaio 2023 dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità, è stata prorogata al 31 dicembre 2023 la validità del Prezzario unico regionale adottato con precedente decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n.17/Gab del 29 giugno 2022.

Il testo integrale del provvedimento, unitamente all’allegato “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022”, è consultabile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

Link al sito della Regione

Allegati

GURS_03022023

DA_4_GAB_2023

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Commesse infrannuali – Per l’IRES necessaria la valutazione a costi – R. 93/E/2023

In caso di lavori infrannuali, ai fini IRES la valutazione della commessa deve avvenire sempre in base ai costi sostenuti alla fine dell’esercizio, anche se a livello contabile questa è stata valutata secondo i corrispettivi maturati, con il criterio della “percentuale di completamento” – principio OIC n.23. Per la dichiarazione IRES, quindi, è necessaria la variazione in diminuzione rispetto alle risultanze contabili. Ai fini IRAP, invece, non serve nessuna variazione in dichiarazione, perché la base imponibile corrisponde agli importi contabilizzati.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.93/E del 19 gennaio 2023, ad un’istanza di un’impresa sul corretto trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, di una lavorazione in corso su ordinazione di durata inferiore ai 12 mesi, ed a cavallo d’anno.

In bilancio, l’impresa aveva indicato i corrispettivi maturati fino a quel momento, correlati allo stato di avanzamento dei lavori, in applicazione dell’art.2426, co.1, n. 11 del cc, e del principio OIC n.23 (Rimanenze) che, a fini contabili, ammette il criterio della “percentuale di completamento” anche per le commesse di durata infrannuale.

Ciò nel presupposto che, ai fini della valutazione contabile delle rimanenze, l’OIC n.23 non opera distinzioni, come invece accade a livello fiscale, per quel che riguarda la durata dei lavori, ed ammette l’utilizzabilità sia del criterio della “percentuale di completamento” (in base ai corrispettivi maturati), sia di quello della “commessa completata” (in base ai costi sostenuti).

Sul tema, con riferimento alla valutazione fiscale delle rimanenze, nella Risposta n.93/E/2023 l’Agenzia delle Entrate, risolvendo un dubbio interpretativo, chiarisce che:

  • ai fini IRES, i lavori di durata infrannuale devono essere valutati necessariamente in base ai costi sostenutisecondo la specifica disciplina fiscale (art.92, co.6, del TUIR), che riproduce il metodo contabile della “commessa completata”, indicato anche dal principio OIC n. 23.

Per queste commesse, invece, non è possibile utilizzare, ai fini IRES, il diverso criterio della “percentuale di completamento”, pure ammesso dallo stesso principio OIC n.23 tenuto conto che, per le imprese che applicano i principi contabili nazionali, le citate indicazioni dell’Organismo di contabilità valgono solo sul piano contabile, come “fenomeno meramente valutativo” e non incidono sull’applicabilità della disciplina ai fini delle imposte sui redditi.

In tal senso, non si applica l’art.83 del D.P.R. 917/1986 – TUIR (cd. “principio di derivazione rafforzata”).

Pertanto, l’impresa istante deve effettuare, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui i lavori sono effettuati (che termineranno nell’anno successivo), una variazione in diminuzione, corrispondente alla differenza fra il valore indicato in bilancio in base alla “percentuale di completamento” (corrispettivi maturatiquello risultante dall’applicazione del criterio della “commessa completata” (costi sostenuti);

  • ai fini IRAP, il valore della commessa infrannuale coincide con quello contabilizzato in bilancio, visto che nella relativa disciplina la base imponibile viene calcolata come differenza fra le voci A (valore della produzione – ricavi) e B (costi di produzione) del conto economico (cfr. l’art.5 del D.Lgs. 446/1997): non è, quindi, necessaria nessuna variazione della dichiarazione.

Imposta di bollo sugli atti di gestione dei contratti di appalto pubblici

Gli atti di esecuzione dei contratti di appalto pubblici sono documenti soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, sin dall’origine.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.130 del 20 gennaio 2023 resa ad un contribuente che, nell’esecuzione di un contratto di appalto, chiedeva come dovesse essere applicata l’imposta di bollo ai seguenti documenti:

  • verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
  • verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto;
  • certificato di ultimazione delle prestazioni;
  • certificato di verifica di conformità.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito la disciplina normativa legata all’esecuzione dei contratti di appalto, con riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo chiarisce che i suddetti documenti vanno assoggettati all’imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio, sin dall’origine ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa, Parte Prima allegata al DPR 642/1972.

In particolare:

  • verbali di avvio dell'esecuzione del contratto (art. 19 del DM 49/2018), il verbale di sospensione e ripresa dell’esecuzione del contratto (art. 107 del DLgs. 50/2016 e art. 23 del DM 49/2018) rientrano nelle previsioni dell’art. 2 della Tariffa, Parte Prima del citato DPR, che assoggetta al bollo di 16 euro per ogni foglio, sin dall’origine, le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti”.
  • certificati di ultimazione delle prestazioni (art. 25 del DM 49/2018) e di verifica di conformità (art.102 del DLgs. 50/2016) rientrano nelle previsioni dell’art. 4 della Tariffa, Parte Prima del DPR 642/1972  che assoggetta all’imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio, sin dall’origine gli “Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

Considerato l’interesse sul tema, si ritiene utile fornire alcuni schemi riepilogativi delle diverse misure dell’imposta di bollo applicabili nel settore edile, in particolare per quanto riguarda gli atti e i contratti relativi ad appalti di opere pubbliche.

Per completezza si ricorda, inoltre, che per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche, l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento (Cfr. Art.1, co.1-bis1, n.4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972).

Come chiarito nel passato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario dell’imposta di bollo si riferisce all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).

Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt’oggi ancora da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto.

In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.

La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)».

Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto.

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