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DL crescita: dal Senato l’approvazione definitiva

 
Approvato definitivamente con la seconda fiducia, il testo di conversione del decreto-legge 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
 
Tra le norme di maggior interesse, si evidenziano in particolare, le seguenti:
 
FISCALITA’
 
-viene ripristinata, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, la maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (il cd. superammortamento al 130%) che consente di ammortizzare il 30% in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi. La maggiorazione si applica solo per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro;
 
-vengono previste forme di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa, per gli interventi di sostituzione di vecchi edifici. L’ agevolazione riguarda: i casi di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita nonchè gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione (interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR 380/2001); le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972; i casi di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato (inserimento classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati);
 
-viene prevista l’estensione anche alle zone di rischio sismico 2 e 3, del bonus previsto per l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti), sinora applicabile solo per le zone 1;
 
-viene modificata la disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, prevedendo, in particolare, che l'avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Viene prevista, altresì, la facoltà, per l’impresa che ha effettuato i lavori, di poter cedere il credito d’imposta, corrispondente allo sconto applicato al committente, ai propri fornitori di beni e servizi con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Anche per gli interventi di cui all’art. 16-bis, co.1, lett. h), del DPR 917/1986 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), viene prevista la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per la cessione del corrispondente credito per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
 
-viene prevista l’esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
 
-viene disposta la riduzione dell’aliquota IRES nella misura del 20% a partire dall’anno d’imposta 2023 sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili;
 
-viene incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilitàdell'imposta a decorrere dal 2023;
 
-viene disposta l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga del regime di cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell'art.3 del Dlgs 23/2011;
 
-viene spostato il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
 
-viene modificata la disciplina dell’imputazione dei redditi fondiari percepiti ai sensi dell’art. 26 del T.U. 917/1986 prevedendo, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento (anziché dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore);
 
-viene previsto nell’ambito dell’accertamento fiscale di cui al D.Lgs 218/97, l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di avviare, salvo specifiche esclusioni, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria;
 
-viene modificata la disciplina del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, introducendo una norma di interpretazione autentica (che recepisce alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa) sul versamento frazionatoo versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale);
 
-viene previsto l’obbligo per le imprese con regime forfettario dal 2020 con aliquota al 20 per cento, di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati. E’ altresì prevista l’efficacia retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole (L.205/2017 (legge di bilancio 2018), nel caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. La sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione - salvo frode fiscale - si applicano quindi anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018;
 
-vengono prorogati al 30 settembre i termini per per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;
 
-viene consentita la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall'art. 5, comma 4-ter, del DL 70/1988;
 
-viene previsto, al fine di sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività possono disporre che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti;
 
-vengono riaperti al 31 luglio 2019 i termini per aderire:
·        alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
·        al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
 
 
OPERE PUBBLICHE
 
-viene previsto, per stabilizzare i contributi in conto capitale ai Comuni, l’implementazione - a decorrere dal 2020- del programma pluriennale per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonchè per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e abbattimento barriere architettoniche.
Vengono, altresì, definite le modalità di ripartizione delle disponibilità finanziarie con rinvio ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e la tempistica per l’esecuzione dei lavori.
Viene, altresì, prevista la nomina di un Commissario straordinario che dovrà sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria con particolare riferimento alla tratta Lecco-Sondrio;
 
-viene riconosciuta la facoltà per gli enti locali di fare ricorso alla procedura negoziata - con consultazione di almeno 15 operatori e nel rispetto del criterio di rotazione - per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria (5,5 milioni di euro);
 
-viene prevista, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture del « Fondo salva-opere », alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto nelle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.
Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.
viene demandato ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, l’individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo.
Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni.
Viene, altresì, modificato l’articolo 159 del Dlgs 50/2016 prevedendo, in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, che l’importo dell’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, sia calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e sia corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni;
 
-viene autorizzato il Ministero delle infrastrutture ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
 
-vengono incrementate di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 e di 25 milioni per l'anno 2025 le risorse previste dall'art. 20 della L 67/1988 che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico
 
 
ECONOMIA E IMPRESA
 
-viene esteso l'ambito soggettivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1 del DL 135/2018 alle imprese edili, prevedendo in particolare che per le PMI operanti nel settore, di cui ai codici Ateco F41 e F42, l’accesso alla garanzia della sezione speciale è consentito anche qualora le imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come « inadempienze probabili » (UTP) entro la data dell’11 febbraio 2019.
La predetta garanzia è concessa nella misura non superiore all’80% dell’esposizione e fino al importo massimo di euro 2.500.000;
 
-viene istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti, di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30 anni, erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60 percento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per il 2019. L’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è altresì consentito sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. "mini bond", di cui al comma 6-bis dell'art. 12 del D.L. n. 145/2013, con importo massimo garantibile pari a 5 milioni di euro per singolo soggetto beneficiario finale.
Abrogata la previsione – di cui comma 2 dell'art. 14 D.M. 5 giugno 2014 – secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo;
 
-viene abrogata la disposizione che limitava l’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva e viene introdotta la possibilità di accesso al Fondo in relazione a finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, per il tramite di piattaforme di social lending e crowdfunding. Tra i possibili finanziatori sono annoverati anche gli investitori istituzionali;
 
-viene modificata la misura beni strumentali-Nuova Sabatini (art.2, DL 69/2013, convertito dalla L.96/2013), prevedendo, in particolare, l’aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa e la possibilità  di erogare il contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro;
 
-viene esteso e precisato l'ambito delle iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo di rotazione, gestito da SIMEST, (art. 2 del D.L. n. 251/81, convertito dalla L. 394/81). In particolare le iniziative potranno riguardare anche mercati diversi da quelli dall’Unione europea;
 
-viene prevista l’istituzione presso il Mise di una piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese, cui le amministrazioni devono comunicare le misure di sostengo destinate al tessuto produttivo.
Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica è istituita un’apposita struttura di cooperazione interorganica ;
 
-viene esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della L 296/2006 a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e ne ridefinisce altresì gli interventi.
Vengono, altresì, previste misure finalizzata a contrastare il fenomeno della delocalizzazione;
 
-viene modificato l’art. 1 della L 208/2015 sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, cui possono accedere le PMI  anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti, che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di aziende loro debitrici che risultino imputate in un procedimento penale per specifici reati tra cui estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali. Possono, altresì, accedere al Fondo anche le PMI e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati ivi previsti ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi;
 
-viene modificato il D.Lgs. n. 231/2002, recante disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento;
 
-viene previsto che per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate negli anni 2019-2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro;
 
-viene modificata la L.130/99 sulla cartolarizzazione dei crediti, prevedendo, in particolare, che per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d’appoggio in relazione all’operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Anche per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa della proprietà o di diritti reali, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d’appoggio in relazione all’operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto nel relativo atto. La misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d’impresa, nel caso ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione principale.
 
 
LAVORO
 
 -vengono stanziate specifiche risorse per la messa a regime, dall’anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’art. 1, co. 1121, della L 145/2018 al fine di garantirne la vigenza per il periodo successivo al 31 dicembre 2021 con esclusione dell’anno 2022;
 
-viene introdotto in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione nell’ambito dei contratti di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con più di 1000 unità lavorative. Con tale contratto è possibile, tra l'altro, programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale è indicato il numero e il profilo professionale dei lavoratori da assumere e il numero dei lavoratori che possono accedere a certe condizioni alla pensione di vecchiaia o anticipata sulla base di un regime agevolato;
 
-viene ampliata l’applicabilità della misura per l’autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo 01 del D.Lgs 185/2000  (c.d. Nuove imprese a tasso zero). In particolare,  viene innalzato da 12 mesi a 60 mesi il limite temporale relativo alla costituzione dell’impresa ai fini della presentazione della domanda e la durata del mutuo agevolato viene aumentata da 8 anni a 10 anni. Inoltre, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi, viene disposto l’aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili.
Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, viene, altresì, demandata a un decreto del MISE, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili. Gli incentivi riguardano, in particolare, i progetti di trasformazione tecnologica e digitale con importo dispesa pari a 50.000 di imprese che abbiano conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000;
 
-vengono stanziate risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti dall'incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, nelle regioni del Mezzogiorno, di soggetti fino a 35 anni di età o oltre, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi di cui art. 1, comma 247, della L 145/2018;
 
-viene esteso l'ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di lavoratori esposti all'amianto, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
 
-viene riconosciuto, a decorrere dal 2021, un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche.
 
 
ENTI TERRITORIALI E PROGRAMMAZIONE
 
-viene prevista l’istituzione presso il ministero dell’Economia di un Fondo per il rientro del debito di Roma Capitale con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048 (art.38);
 
-viene modificata la disciplina sulle anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle P.A. di cui all’art. 1 comma 859 della L. 145/2018 con la previsione, tra l’altro, che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui al sopracitato comma 859.
Viene, altresì, esclusa l'applicazione di penalizzazioni alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5% del totale delle fatture ricevute;
 
-viene prevista la riclassificazione, a cura dell’Agenzia per la coesione, dei documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al fine di predisporre un unico Piano operativo (Piano sviluppo e coesione) per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori. La riclassificazione è effettuata dall’Agenzia d’intesa con le Amministrazioni interessate. Le risorse del FSC, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione che vengono riprogrammate, contribuiscono al finanziamento dei Piano sviluppo e coesione delle Amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate nel relativo Piano in sede di prima attuazione;
 
-viene previsto che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture temporanee d’emergenza nelle zone del centro Italia colpite dal sisma compete ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
 
 
ULTERIORI MISURE
 
-viene introdotta una norma d'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 5, quarto periodo, della L 431/1998 in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato. La stessa dispone che in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio;
 
-viene rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall’art. 1, comma 48, lettera c), della L.147/2013 (legge di stabilità 2014), con controgaranzia dello Stato, per un importo di 100 milioni di euro nell’anno 2019;
 
-vengono previste misure agevolative(crediti di imposta e abbuoni sui prezzi) volte ad incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo e sono, altresì, introdotti benefici finanziari e fiscali, sotto forma di credito di imposta, per l’acquisto di prodotti da riuso e riciclo.
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi 

“Decreto sblocca cantieri”: Novità su irregolarità fiscali e organi di controllo nelle s.r.l.

Eliminazione della possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un concorrente dalle gare in presenza di adeguata dimostrazione dell’esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate.
Ripristinata, quindi, come richiesto dall’ANCE, l’esclusione dalle gare d’appalto unicamente nell’ipotesi di irregolarità fiscali e contributive “gravi e definitivamente accertate” secondo la formulazione originaria, già contenuta nel Codice dei contratti pubblici.
Rivisti, inoltre, in accoglimento delle richieste dell’ANCE, i requisiti riferiti all’attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi ed al numero di dipendenti ai fini dell’obbligo di nomina degli organi di controllo delle s.r.l., come stabilito dal codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019).
Lo prevede la legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 32/2019 (cd. “Decreto sblocca cantieri”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019.
 
Regolarità fiscale nelle gare d’appalto
Come noto, il “Decreto sblocca cantieri” (DL 32/2019) è intervenuto sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche (stabilite dall’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici), aggiungendo un’ulteriore ipotesi relativa alle irregolarità fiscali e contributive riscontrate in capo ai partecipanti[1].
In particolare, il DL 32/2019 prevedeva la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un concorrente qualora fosse stato in grado di dimostrare adeguatamente l’esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate.
Tale previsione era stata dettata dall’esigenza, per lo Stato italiano, di adeguarsi ai rilievi di incompatibilità con le Direttive comunitarie, sollevati dalla Commissione UE in merito ad alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016.
Come fortemente auspicato dall’ANCE, durante l’iter di conversione in legge del Provvedimento, la disposizione è stata eliminata, con la conseguenza che resta confermata la disciplina attualmente contenuta nel Codice dei contratti pubblici, in base alla quale il concorrente può essere escluso dalla gare d’appalto unicamente nell’ipotesi di irregolarità fiscali e contributive “gravi e definitivamente accertate”, secondo la formulazione originaria già contenuta nell’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016.
Sono state, così, accolte le istanze dell’ANCE che, fin dall’introduzione della disposizione, aveva evidenziato, nelle competenti Sedi istituzionali, che la stessa avrebbe comportato l’esclusione di molti operatori economici di fatto fiscalmente regolari, esponendoli ad una penalizzazione eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione spesso riconosciuta poi come inesistente.
Infatti, l’ANCE aveva rilevato come l’adeguamento alla normativa comunitaria dovesse essere in ogni caso coordinato ed inserito nel contesto dell’ordinamento tributario italiano (che dà rilevanza probatoria all’atto accertativo solo quando lo stesso assume carattere definitivo, ovvero non più suscettibile di annullamento e/o modifica né dall’Amministrazione finanziaria, né del Giudice tributario).
 
Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.
Come auspicato dall’ANCE, nel corso dell’iter di conversione in legge del “Decreto Sblocca cantieri” sono state riviste le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., di cui all’art.2477 del codice civile, rispetto a quanto sin’ora stabilito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.379 del D.Lgs. 14/2019)[2].
Come noto, infatti, ai fini della segnalazione relativa alle cd. procedure d’allerta[3], quest’ultimo Provvedimento stabiliva, con efficacia del 16 marzo scorso, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (o del revisore) per le s.r.l. che abbiano superato, per due esercizi consecutivialmeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
Fin dalla sua introduzione, la disposizione ha suscitato perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l’aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l’affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito.
In tal senso, con la modifica approvata durante l’iter di discussione al Senato del DdL di conversione del cd. “Decreto Sblocca cantieri”, la nomina dell’organo di controllo diventerà obbligatorianell’ipotesi in cui la società abbia superato, per due esercizi consecutivi (si tratta, ad oggi, delle annualità 2017 e 2018), almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.
Resta fermo che le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l’atto costitutivo, ai fini della nomina dell’organo di controllo, entro nove mesi dall’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (ossia entro il 16 dicembre 2019).
 
le discipline a confronto
 
ante «codice crisi»
post «codice crisi»
dl 32/2019
superamento di due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi superamento di almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi superamento di almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi
attivo stato patrimoniale
4.400.000 euro
2.000.000 euro
4.000.000 euro
ricavi
8.800.000 euro
2.000.000 euro
4.000.000 euro
dipendenti occupati in media durante l’esercizio
50
10
20
[1] Cfr. ANCE “DL 32/2019 –Decreto sblocca cantieri: Nuova ipotesi di esclusione dalla gara per irregolarità fiscali e contributive” - ID n.35832 del 30 aprile 2019.
[2]Cfr. ANCE “Codice della crisi d’impresa – Nomina degli organi di controllo - Nuovi requisiti” - ID n. 36279 del 10 giugno 2019.
 
[3] Si tratta di una serie di regole volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori, in una fase antecedente all’intervento del tribunale, con l’ausilio di un organismo ad hoc costituito (Organismo di composizione della crisi – OCRI – art.12 del D.Lgs.14/2019).
 

Al 17 giugno 2019 l’acconto IMU/TASI, entro il 1º luglio la dichiarazione IMU

Scade il 17 giugno il termine per il pagamento dell’acconto IMU/TASI 2019, mentre cade il 1º luglio il termine di presentazione della dichiarazione per fruire dell’esenzione dall’IMUriferita al periodo d’imposta 2018, per gli immobili costruiti e ristrutturati delle imprese edili e rimasti invenduti.

Per quanto riguarda l’applicabilità di IMU e TASI sui “beni merce” (aree e fabbricati) delle imprese del settore delle costruzioni, si ricorda che:

  • l’acconto, da versare entro il prossimo 17 giugno è pari al 50% dell’imposta dovuta, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune per il periodo d’imposta precedente.

Il versamento della seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, va eseguito, entro il 16 dicembre 2019, a conguaglio e sulla base delle delibere adottate dai Comuni e pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze; 

  • l’IMU è dovuta per le aree fabbricabili, per i fabbricati strumentali[1] con esclusione dei beni merce”, ossia i fabbricati destinati alla vendita e non locati (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)[2];
  • la TASI, invece, è dovuta su tutti gli immobili posseduti dalle imprese, ivi compresi i “beni merce.

Per questi ultimi, l’aliquota base della TASI è stata fissata all'1 per mille, con facoltà dei Comuni di aumentarla al massimo al 2,5 per mille o di ridurla fino ad azzerarla[3].

Per i fabbricati (non beni merce”)[4], la base imponibile è costituita dalla rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%[5], e moltiplicata per specifici coefficienti, rivalutati ai soli fini IMU/TASI[6].

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (cfr. anche C.M. 3/DF/2012)[7].

La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno d’imposizione tenuto conto, altresì, dei seguenti elementi[8]:

-        zona territoriale di ubicazione;

-        indice di edificabilità;

-        destinazione d'uso consentita;

-        oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;

-        prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Come confermato dalla C.M. 3/DF/2012, il “valore venale in comune commercio” costituisce la base imponibile, ai fini IMUanche nell’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, consistente nella demolizione di un preesistente fabbricato, ovvero di esecuzione, su edifici preesistenti, di interventi di recupero incisivo (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica)[9].

L’IMU è dovuta sull’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

L’aliquota dell’IMU è stabilita nella misura del 7,6 per mille, con facoltà dei Comuni di variazione in aumento o diminuzione in misura pari a 3 punti.

L’aliquota della TASI è stabilita nella misura dell’ 1 per mille, con la possibilità di maggiorazione dello 0,8 per mille[10].

Tali aliquote-base, sia ai fini IMU che TASI, possono essere ulteriormente differenziate, in presenza di specifiche ipotesi stabilite normativamente (ad es. per i fabbricati locati e per le abitazioni di lusso).

Per godere del regime di esenzione per i “beni merce” delle imprese edili è obbligatorioa pena di decadenza, presentare la dichiarazione IMU, entro il temine del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta».

Il termine di quest’anno cade il 1° luglio 2019 (il 30 giugno è domenica).

L’esenzione è estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (Cfr. R.M. 11/DF/2013), mentre si rammenta che in caso di locazione dell’immobile destinato alla vendita, anche solo per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo[11].

Si ricorda, inoltre, che l’esclusione dall’IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.

Circa il momento dal quale il fabbricato s’intende ultimato, la Corte di Cassazione ha ravvisato nell’accatastamento del fabbricato il verificarsi della condizione essenziale per considerare lo stesso “ultimato” ed esistente ai fini dell’imposta locale, a prescindere dalla dichiarazione “ufficiale” di fine costruzione all’Ente locale competente. Quest’ultima, invece, assume valore, agli effetti del tributo comunale, solo se preventiva rispetto all’accatastamento dell’immobile di nuova costruzione[12].

Per presentare la dichiarazione IMU è necessario utilizzare l’apposito Modello (e relative Istruzioni)[13].

Si precisa che il Modello attualmente disponibile non tiene conto delle modifiche intervenute dal secondo semestre 2013, con le quali è stata prevista la completa esenzione dall’IMU per l’invenduto delle imprese edili.

Al riguardo, si evidenzia che, in mancanza di un Modello aggiornato di dichiarazione IMU, che includa anche l’ipotesi di esenzione per il “magazzino”, le imprese possono attestare il possesso dei requisiti nelle annotazioni poste in calce all’attuale Modello di dichiarazione.

In particolare, si ritiene che, nel quadro caratteristiche” dell’immobile, possa essere indicato il codice n.8 («per i cosiddetti beni merce»), come indicato nella nota 1 al medesimo Modello[14].

Inoltre, nel Modello devono essere indicati i dati catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio.

Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione.

In merito, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida alla dichiarazione IMU, con un focus specifico relativo all’obbligo di presentazione per il “magazzino” delle imprese edili.

 


[1]Il DL 34/2019 (cd. "Decreto Crescita") attualmente in fase di conversione in Parlamento, ha previsto un incremento della quota di IMU pagata sugli immobili strumentali deducibile dal reddito di impresa imponibile (IRPEF/IRES) ad oggi pari al 40%, nella misura del: 50% per il periodo di imposta 2019, 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021, 70% dal periodo d'imposta 2022.

[2]Ai sensi dell'art. 13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

[3] Cfr. l'art.1, co.14, lett.c, della legge208/2015 – legge di Stabilità 2016.

[4] Si ricorda che l'IMU/TASI non è dovuta per l'abitazione principale non di lusso, accatastata in una categoria diversa da A/1, A/8 ed A/9.

[5] In base all'art.3, co.48, della legge 662/1996.

[6] I coefficienti sono fissati in misura pari a:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);

- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (istituti di credito);

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito);

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

[7] Cfr. ANCE “IMU e TASI 2019 - Coefficienti per i fabbricati D” - ID n.36059 del 22 maggio 2019.

[8]Cfr. l’art.5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992, richiamato dallo stesso art.13 del D.L. 201/2012.

[9]Art.3, comma 1, lett. c-d ed f, D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”.

[10]Cfr. art.1, co.677, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014).

[11] Cfr. ANCE “Immobili merce locati – No all’esenzione dall’IMU” - ID n. 14761 del 03 febbraio 2014.

[12] In tal senso, nella Sentenza n.24924 del 10 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha precisato che «l’iscrizione nel catasto edilizio dell’“unità immobiliare” …… costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile». Diversamente, prosegue la medesima pronuncia giurisprudenziale, la dichiarazione di fine lavori resa al Comune competente «assume rilievo solo per l’ipotesi in cui il "fabbricato di nuova costruzione" non sia ancora iscritto al catasto perché tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale ("unità immobiliare iscritta") considerato dalla norma sufficiente per assoggettare l’immobile all’imposta comunale dovuta per i fabbricati». In senso conforme, nella medesima pronuncia, vengono richiamati anche altri precedenti giurisprudenziali della stessa Corte di Cassazione, Sezione tributaria (Sent. n. 22808 del 23 ottobre 2006 e n. 14673 del 23 giugno 2006). Tale orientamento ha, poi, trovato conferma anche in più recenti pronunce della medesima Corte di Cassazione, che hanno contribuito a rendere univoca, e quindi consolidata, la posizione giurisprudenziale sul punto (Cfr. Sent. n.16208 del 9 luglio 2010 e n.15177 del 23 giugno 2010).

[13]Il Modello è stato approvato con il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 30 ottobre 2012 - Cfr. ANCE “IMU – Modello di dichiarazione ed altre novità” - ID n.9254 del 17 dicembre 2012.

[14]Al riguardo, si ricorda che tale indicazione è stata inserita nel Modello in base alla previgente formulazione dell’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 (che riconosceva ai Comuni la facoltà di ridurre l’aliquota IMU fino allo 0,38% per il “magazzino” delle imprese edili, per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori ed a condizione che l’immobile non fosse locato).

 
ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941
 

Impianti negli edifici: abilitazioni piene e/o limitate

Anche al fine di dirimere contrasti interpretativi tra le diverse Camere di commercio, consentendo un’uniforme applicazione, nell’intero territorio nazionale, del DM n. 37/08 sugli impianti negli edifici, il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 3717.
 
In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto necessario fornire, in via definitiva, chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazione impianti possano o meno essere abilitate, anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).
 
Fermo restando che, affinché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l’attività di settore, occorre che lo stesso abbia i necessari requisiti tecnico professionali previsti dallo stesso DM 37/08, il MISE chiarisce che:
 
1) per la lettera A di cui all’art.1, comma 2 (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati) che una abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” ovvero limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o di quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”; è ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola;
 
2) analogamente, anche per la lettera B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e lettera C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti; resta inteso - relativamente agli impianti di cui alla lettera C - che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l’interessato fosse abilitato; ne consegue dunque che, ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricomprende anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette; al contrario, si rappresenta che non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C;
 
3) per la lettera D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) e lettera E (impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena; per gli impianti di cui alla lettera E vanno riproposte le medesime considerazioni che sono state formulate, al punto 2 che precede, in relazione alle opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione;
 
4) per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G (cioè gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio) si ribadisce quanto affermato con lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004, ovverosia che la lettera G sia inscindibile e che dunque la relativa abilitazione non possa essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio; pertanto, è possibile concedere solo un’abilitazione piena, che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio; ne consegue che eventuali situazioni ancora in essere in contrasto con le predette direttive vadano definitivamente risolte dalle camere di commercio nel senso indicato.
 
Precisa il ministero che, da visura, deve risultare l’esatta corrispondenza tra l’attività esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse “limitata” a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere).
 
1 allegato

circ. MISE 3717

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