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Seminario ANCE Sicilia, 11 giugno 2019 - ore 9,00.

Si terrà a Palermo il prossimo 11 giugno 2019 con inizio alle ore 9,00, presso la sala convegni di ANCE Sicilia - Via A. Volta 44 Palermo -  il Seminario tecnico su:

“INTERVENTI STRUTTURALI E RIPRISTINO CON COMPONENTI COMPOSITI, MALTE AD ELEVATO FIBRORINFORZO E MATERIALI INNOVATIVI SU MURATURE E MANUFATTI NELL'EDILIZIA CIVILE, MONUMENTALE E INFRASTRUTTURALE IN LOGICA SISMABONUS ED ECOBONUS” rivolto ai professionisti ed alle imprese del settore delle costruzioni e dei restauri, nell’ottica delle OEPV e della gestione del cantiere.
 
Le imprese interessate possono scaricare l’all’egato modulo di iscrizione da compilare ed inviare alla mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
In allegato la locandina con il programma del seminario e il modulo di iscrizione, scaricabili anche al seguente link: http://www.ancesicilia.it/site/node/4006
 

Detrazione IRPEF 50% - Ristrutturazione con ampliamento – Risposta 150/E/2019

Nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia su un edificio, senza demolizione e con ampliamento di volumetria, la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto delle singole unità immobiliari spetta unicamente per le spese relative alla parte già esistente del fabbricato.
 
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.150/E/2019 con riferimento all’applicabilità del bonus fiscale riconosciuto per l’acquisto di abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative edilizie, che provvedano alla vendita entro diciotto mesi dall’ultimazione dell’intervento (detrazione IRPEF del 50%, calcolata sul 25% del corrispettivo d’acquisto, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 anni)[1].
 
In particolare, il caso di specie riguarda la ristrutturazione di un fabbricato senza demolizione e con ampliamento di volumetria effettuata da un’impresa di costruzioni[2].
 
Come noto, l’agevolazione viene riconosciuta in presenza di interventi di recupero integrale ed incisivo di edifici esistenti, quali il restauro e risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia[3], mentre è esclusa nell’ipotesi di nuova costruzione[4].
 
Sotto il profilo urbanistico, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che nella nozione di ristrutturazione edilizia rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che mantengano la stessa volumetria dell’edificio preesistente.
 
Inoltre, la condizione relativa al mantenimento della stessa volumetria deve essere osservata anche in presenza di lavori di ristrutturazione senza demolizione.
 
Di conseguenza, in caso di ampliamento del fabbricato originario, l’intervento è qualificabile come nuova costruzione (cfr. anche la C.M. 7/E/2018).
 
Ciò premesso, ai fini dell’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% sull’acquisto di abitazioni ristrutturate, nella Risposta 150/E/2019 viene specificato che:
 
-       nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, il beneficio è escluso, nel presupposto che l’intervento si considera nel suo complesso come nuova costruzione;
 
-       nell’ipotesi di ristrutturazione senza demolizione, e con ampliamento volumetrico, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente del fabbricato.
 
In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate precisa che per comprendere, nello specifico, quali siano le spese riferite alla parte esistenteovvero a quella “nuova” del fabbricatol’impresa di costruzioni deve effettuare una distinta fatturazione ai futuri acquirenti, che identifichi le due tipologie di intervento.
 
In alternativa, la medesima impresa deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, «un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento», utilizzando criteri oggettivi.
 
 
ipotesi di calcolo
 
importo complessivo lavori eseguiti 1.000.000 euro
importo lavori su parte esistente 700.000 euro (70% dell’importo complessivo)
importo lavori su ampliamento 300.000 euro (30% dell’importo complessivo)
corrispettivo di vendita singola abitazione 150.000 euro
importo agevolabile per l’acquirente 105.000 euro (70% del corrispettivo)
importo non agevolabile per l’acquirente  45.000 euro (30% del corrispettivo)
detrazione complessiva per l’acquirente 13.125 euro [50% (105.000x25%)]
detrazione annua per l’acquirente
1.312,50 euro (per 10 anni)

[1] Cfr. l'art.16-bis, co.3, del D.P.R. 917/1986 – TUIR e l'art.1, co.67, della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che ha prorogato l'applicabilità del beneficio nella misura potenziata del 50% fino al 31 dicembre 2019.
[2] Nella fattispecie, l'ampliamento risulta dall'utilizzo di vani "tecnici", che di fatto manterrebbe inalterata la volumetria, circostanza però non provata dall'istante ai fini della valutazione dell'intervento complessivo come ristrutturazione.
[3] Ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.c-d, del D.P.R. 380/2001.
[4]Ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.e, del citato D.P.R. 380/2001.

1 allegato

Risposta n.150/E/2019

IMU e TASI 2019 - Coefficienti per i fabbricati D

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2019, con il quale, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il calcolo dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l’anno 2019.
Il valore dei coefficienti varia da 3,23 per l'anno 1982 e precedenti, a 1,02 per il 2019, come di seguito riportato.
 
2019
1,02
 
1998
1,60
2018
1,03
 
1997
1,64
2017
1,04
 
1996
1,69
2016
1,04
 
1995
1,74
2015
1,05
 
1994
1,79
2014
1,05
 
1993
1,83
2013
1,05
 
1992
1,85
2012
1,08
 
1991
1,88
2011
1,11
 
1990
1,97
2010
1,13
 
1989
2,06
2009
1,14
 
1988
2,15
2008
1,18
 
1987
2,33
2007
1,22
 
1986
2,51
2006
1,26
 
1985
2,69
2005
1,29
 
1984
2,87
2004
1,37
 
1983
3,05
2003
1,41
 
1982 e precedenti
3,23
2002
1,47
 
 
 
2001
1,50
 
 
 
2000
1,55
 
 
 
1999
1,57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sostanza, tali coefficienti si applicano all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaiodell'anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all'anno di sostenimento.
In merito, i nuovi coefficienti si applicano per determinare il valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'IMU e della TASI[1] .
Inoltre, restano confermati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate[2], la quale precisa che nei costi devono essere considerati:
-                    il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno;
-                    le rivalutazioni sia economiche che fiscali;
-                    gli interessi passivi capitalizzati;
-                    le spese incrementative.
 
[1] A tal riguardo, si ricorda che la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
[2] Cfr. R.M. 6/DF del 28 marzo 2013.

 

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

L’allegato al Decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246 è stato recentemente modificato dal decreto 25 gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
 
Il Decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246 concerne le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.
 
In particolare, l’articolo 1 del decreto 25 gennaio 2019 sostituisce i punti 9 “Deroghe” e 9-bis “Gestione della sicurezza antincendio” dell’allegato al Decreto del 1987 e chiarisce che le nuove disposizioni si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 2019).
 
L’articolo 2 definisce i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione soggetti al DPR 1 agosto 2011, n. 151[1], da valutare avendo come obiettivi quelli di:
 
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi;
 
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);
 
c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.
 
Utile riferimento progettuale, per raggiungere i summenzionati obiettivi, è la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili», contenuta nella lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che si allega per facilità di consultazione.
 

[1]Ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, tali edifici sono ricompresi al punto 77 dell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.
  
I requisiti di sicurezza di cui sopra si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data del 6 maggio, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
 
I requisiti di sicurezza delle facciate non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali, alla data del 6 maggio scorso, siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco, ovvero che, sempre alla data del 6 maggio, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
 
L’articolo 3 del decreto 25 gennaio 2019 reca disposizioni transitorie e finali e stabilisce i termini di adeguamento, per gli edifici esistenti con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m:
 
a)     due anni, dal 6 maggio, per le norme riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
 
b)     un anno, dal 6 maggio, per le restanti norme.
 
Si riporta, in allegato, il testo del decreto e della guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili.
 
 

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