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Seminario ANCE Sicilia, 28 marzo 2019 - Il BIM per le imprese, le amministrazioni e i professionisti

ANCE Sicilia in collaborazione con Eureka Engineering e CAD Academy ha organizzato il convegno "IL BIM PER LE IMPRESE, LE AMMINISTRAZIONI E I PROFESSIONISTI", accreditato presso l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nonchè presso l'Ordine degli Ingegneri di Palermo.

Il mondo delle costruzioni sta vivendo una tra le sue più profonde crisi e al contempo rivoluzione. Questa rivoluzione si chiama BUILDING INFORMATION MODELING. Inizialmente tecnologica e ora metodologia, la rivoluzione BIM ha subito una fortissima accelerazione, da quando è stata introdotta dalla Comunità Europea nell’ultima direttiva Appalti.
 
La normativa in merito definisce specifiche figure tecniche e dal 2019 ne impone l’obbligo progressivo negli appalti, con messa a regime entro il 2025.
 
Il seminario mira ad aggiornare e far conoscere ai partecipanti, in modo chiaro, i vantaggi e gli obblighi normativi della metodologia BIM, senza la quale si rischia di restare fuori mercato, ma anche come il BIM può essere un opportunità per la Sicilia, grazie all’apertura di un dialogo fra Ordini, Imprese, Amministrazione e Professionisti
 
I lavori si svolgeranno il 28 marzo 2019 dalle 09:00 – 16:45 presso la Sala Convegni ANCE SICILIA, Via Alessandro Volta, 44 90133 PALERMO
 
ENTRATA LIMITATA
È necessario iscriversi e confermare la propria partecipazione tramite l’apposito modulo di iscrizione da inviare via e-mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Si ricorda ai Professionisti che per il rilascio dei CFP è obbligatoria la contestuale iscrizione al portale del proprio Ordine.
 
Per informazioni ANCE SICILIA Tel: 091 333114 Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #333333;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
In allegato: 

 

Verifica attrezzature, aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati

È stato pubblicato il Decreto direttoriale del 25 febbraio 2019, n. 8, recante il ventunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
L'elenco adottato in allegato al citato Decreto sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 23 novembre 2018.
Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:
-       all'articolo 1 è rinnovata per cinque anni l'iscrizione per i soggetti per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
-       all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle abilitazioni dei soggetti già iscritti, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
-       all'articolo 3 è prorogata l'iscrizione al 30 aprile 2019 per il soggetto indicato, per il quale la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
-       all'articolo 4 è disposta la cancellazione di alcuni soggetti;
-       all'articolo 5 viene specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 23 novembre 2018;
-       all'articolo 6 sono riportati gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
 
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
 

Pubblicata in GU la revisione del decreto del 2013 sull’apposizione di segnaletica stradale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, il decreto interministeriale 22 gennaio 2019, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La revisione, l’integrazione e la modifica delle procedure riportate nel decreto, da effettuarsi anche sulla base delle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali, erano previste all’articolo 6 del testo del 2013.
La nuova stesura della norma, fortemente voluta da Ance, dirime alcune questioni, tra cui, ad esempio, la definizione del campo di applicazione.
È stato, finalmente, chiarito che i destinatari dei corsi di formazione sono i lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare e non tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
È stata recepita, inoltre, l’osservazione di Ance di inserire, tra i soggetti formatori legittimati a svolgere i corsi, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore dell’edilizia e dei trasporti e gli organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee) del Testo unico sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008).
È stato anche chiarito che la formazione del preposto tiene conto di quella effettuata dal lavoratore e, pertanto, è stato previsto un modulo integrativo della durata di 4 ore e che, nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore, la formazione tiene conto di quella effettuata dal lavoratore e, pertanto, deve essere integrata con un corso della durata di quattro ore.
Sono state, inoltre, apportate modifiche alle procedure operative, ai requisiti dei docenti, ai contenuti della formazione dei lavoratori, all’aggiornamento quinquennale della formazione.
Si fa riserva di pubblicare l’analisi approfondita del decreto.
 

Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate pubblica la prima Guida

Sul sito dell’Agenzia delle Entrata è disponibile la prima Guida interamente dedicata alla detrazione per gli interventi antisismici (cd. Sismabonus). Il documento dal titolo “Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici” fa il punto sull’agevolazione, i beneficiari, gli interventi agevolati, la possibilità di cessione del credito e gli adempimenti necessari per accedere all’agevolazione, anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti nei più recenti documenti di prassi.

 
Come noto, il Sismabonus[1] è la detrazione d’imposta (IRES/IRPEF) riconosciuta per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relativamente a interventi di messa in sicurezza sismica di immobili sia di tipo abitativo che strumentali che siano situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3[2].
 
La percentuali di detrazione riconosciute variano a seconda del tipo di intervento e sono:
  • 50% della spesa sostenuta per gli interventi di messa in sicurezza statica che non determinano il passaggio di classe sismica inferiore;
  • 70% (75% per gli edifici condominiali) per gli interventi che comportano una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione va ripartita in 5 anni e calcolata su un ammontare di spesa complessivo di 96.000 euro. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
 
Beneficiari della detrazione, si ricorda, sono  i proprietari degli immobili su cui vengono effettuati gli interventi, ma anche i titolari di diritti di godimento sugli immobili stessi, purché sostengono spese dei lavori. Dal 2018, la legge 205/2017 (Bilancio 2018) ha incluso tra i beneficiari dell’agevolazione anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe.
 
La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate traccia la disciplina del Sismabonus ripercorrendo anche gli ultimi chiarimenti forniti nei documenti di prassi.
 
Per quanto riguarda il limite di detrazione di 96.000 euro viene ribadito che in esso rientrano, secondo quanto già precisato dalla Risoluzione 147/E/2017, anche le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 
Vale, infatti, per il Sismabonus quanto già precisato a proposito della detrazione per il recupero edilizio[3] secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati[4] (es. tinteggiatura, intonacatura, rifacimento dei pavimenti).
 
Per quanto concerne gli interventi ammessi al benefico, la Guida vi include, coerentemente con quanto espresso nella Risoluzione 34/E/2018[5]anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive purché nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa e sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.
 
Per l’applicazione della detrazione è necessario che dal provvedimento abilitativo dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
 
In merito, invece, agli immobili agevolati la Guida ribadisce quanto chiarito nella Risoluzione 22/E/2018[6] circa la possibilità di includere nella detrazione anche le spese relative a interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente e destinati alla locazione[7].
 
La Guida fa il punto anche sulla cessione del credito che, come noto, è possibile in caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. A tal riguardo viene citata la Circolare 17/E/2018[8] che ha esteso anche al Sismabonus le disposizioni contenute nella precedente Circolare 11/E/2018[9] riferita, in particolare, all’Ecobonus.
 
Tale documento, si ricorda, ha limitato la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria e ha chiarito che gli altri soggetti privati[10] a cui è possibile cedere il credito, in aggiunta ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, devono esserecollegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (comproprietari, proprietari di altre unità delle stesso edificio o, ad esempio, se i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo, ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari).
 
La Guida menziona anche la detrazione riconosciuta in caso di interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica[11]. In tali casi, dal 2018, sono riconosciute detrazioni maggiori (80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore e 85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori).
 
Questa detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
 
A questo riguardo la Guida precisa che questa detrazione può essere richiesta in alternativa a quelle già previste per la riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni condominiali[12].
 
Infine, una parte specifica della Guida è dedicata alla detrazione riconosciuta all’acquirente di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.  
 
La detrazione, fortemente voluta dall’Ance in quanto volta a favorire gli interventi di sostituzione edilizia e la diffusione di immobili riqualificati è stata introdotta dal DL 50/2017[13], e consente all’acquirente degli immobili ristrutturati di fruire di una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare (come risultante dall’atto di compravendita) a seconda che gli interventi effettuati abbiano comportato una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio ad 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore.
 
Condizione per fruire del bonus è che gli interventi antisismici siano effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedano alla vendita dell’immobile entro i 18 mesi dalla fine dei lavori. L’agevolazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo e la spesa massima su cui applicarla non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare. Anche in questo caso è prevista la possibilità, per il beneficiario, di optare per la cessione del credito.
 
A proposito della documentazione necessaria per fruire della detrazione per l’acquisto di case antisismiche la Guida indica:
  • l’atto di acquisto dell’immobile;
  • la documentazione da cui risulti:
  • la tipologia di intervento effettuato;
  • la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile;
  • la data di conclusione dei lavori;
  • l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Va precisato che proprio in considerazione della rilevanza strategica che questa misura agevolativa può assumere per la realizzazione di ampi processi di rigenerazione urbana in chiave antisismica del territorio, l’Ance sta agendo nelle competenti sedi istituzionali per ottenere l’estensione della detrazione anche agli acquisti di immobili siti in comuni rientranti nelle zone a rischio 2 e 3.
 
[1] Art. 16 DL 63/2013 convertito con modifiche dalla Legge 90/2013.
[2] Cfr. L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
[3] Cfr. C.M. 57/E/1998.
[7] Cfr. Ance Va evidenziato che tale possibilità è invece tutt’oggi esclusa in caso di Ecobonus per ai fabbricati locati da imprese, in virtù di un’interpretazione restrittiva fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate nel 2008 e non ancora rivista dalla stessa Amministrazione.
[8] Cfr. Ance “Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’AdE” 
[9] Cfr. Ance “Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito
[10] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013.
[12] Cfr. il co. 2-quater dell’art.14 del D.L. 63/2013 convertito con modificazioni dalla legge 90/2013 (“Ecobonus condomini”) e il co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo provvedimento (“Sismabonus condomini”).
[13] Cfr. l’art. 46-quater del DL 50/2017 convertito con modificazioni in legge 96/2017.
 
 

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