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Agevolazione “prima casa”: i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Esclusa l’agevolazione sull’acquisto della prima casa per i fabbricati “collabenti” che non possono essere equiparati agli immobili in corso di costruzione. Via libera, invece, all’agevolazione per l’acquisto della pertinenza dell’unità immobiliare per la quale, in precedenza, si è fruito del bonus. 
 

Seminario ANCE Agrigento, 27 settembre 2019 - Il BIM per le imprese, le amministrazioni e i professionisti

INARSIND e ANCE Agrigento, Vi invitano a partecipare al Seminario "IL BIM PER GLI ENTI I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE".

Il Seminario patrocinato dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Sicilia, mira a far conoscere ai partecipanti, in modo chiaro, i vantaggi e gli obblighi normativi della metodologia BIM, senza la quale si rischia di restare fuori mercato, ma anche come il Bim può essere un opportunità per la Sicilia e per tutti i professionisti coinvolti nelle costruzioni, grazie all'apertura di un dialogo fra, Imprese, Amministrazione e Professionisti.

La partecipazione garantisce, ad ingegneri ed architetti, l’attribuzione di 4 CFP riconosciuti dal CNA e dal CNI.

I lavori si svolgeranno il 27 settembre 2019 alle ore 09:00 presso la Sede di ANCE Agrigento, Via Artemide 3 - Agrigento.

Si prega infine di confermare, al nostro indirizzo mail, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. la Vostra gradita presenza.

In allegato:

Programma del Seminario 

Locandina

 

Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus: aggiornate le Guide dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Guide sul “Sismabonus” e sul “Bonus per le Ristrutturazioni”, con i nuovi adempimenti per fruire dello “sconto sul corrispettivo” utilizzabile in alternativa alla detrazione “Sismabonus”, e della cessione del credito di imposta corrispondente al “Sismabonus sugli acquisti” e al “Bonus ristrutturazioni” riconosciuto per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici.
L’aggiornamento a luglio 2019 delle Guide “Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici” e Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” avviene a seguito dell’emanazione il 31 luglio scorso del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n.660057[1].
Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici
1. Sconto sul corrispettivo dei lavori agevolati con Sismabonus
Nella Guida sul Sismabonus vengono indicate le modalità procedurali per poter fruire dello sconto sul corrispettivo dei lavori agevolati con il Sismabonus che è stato introdotto dall’art.10 del cd. “Decreto crescita” (DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019).
Tale opzione, si ricorda, consente al beneficiario della detrazione di optare, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, per uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori.
Lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Sul punto la Guida ricorda che per poter fruire dello sconto sul corrispettivo, in caso di lavori effettuati sulle singole unità immobiliari[2], è necessario che il beneficiario della detrazione:
·        comunichi all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese i dati necessari[3]. Tale comunicazione, richiesta a pena di inammissibilità, può avvenire tramite il sito dell’Agenzia o mediante consegna presso uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o invio tramite PEC del Modulo allegato al Provvedimento del 31 luglio 2019;
·        effettui il pagamento delle spese sostenute tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Il fornitore, a sua volta, può utilizzare il credito di imposta in compensazione in 5 quote annuali di pari importo già a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione.
Per recuperare il credito, il fornitore deve confermare l’esercizio dell’opzione da parte del contribuente e attestare l’effettuazione dello sconto. Dopo la conferma, l’F24 dovrà essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Al fornitore, viene ricordato, è riconosciuta anche la facoltà di cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni.
2.    Cessione del credito corrispondente al “Sismabonus acquisti”
La Guida contiene, inoltre, un paragrafo dedicato alla cessione del credito corrispondete al “Sismabonus” riconosciuto per gli acquisti di unità immobiliari antisismiche ricadenti della zona a rischio sismico 1, 2 o 3.
Si ricorda che tale detrazione è pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita (a seconda se, con l’intervento di demolizione e ricostruzione, si sia ottenuto, rispettivamente, un miglioramento di 1 o 2 classi sismiche dell’edificio), da assumere sino ad un importo massimo di 96.000 euro e da suddividere in 5 anni.
Per essere agevolata, inoltre, l’unità immobiliare deve essere ceduta dalla stessa impresa di costruzione, o ristrutturazione immobiliare, che ha eseguito l’intervento entro 18 mesi dal termine di lavori e, comunque, entro il 31 dicembre 2021.
In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, la medesima norma concede la possibilità, per i soggetti beneficiari, di optare per la cessione del credito all’impresa che ha realizzato l’intervento o ad altri soggetti privati, con la facoltà di una sola ulteriore cessione da parte di questi.
In merito alle modalità per la comunicazione della cessione la Guida rimanda al Provvedimento prot. n.660057 del 31 luglio scorso, che in sintesi prevede che:
·        il beneficiario comunichi all’Agenzia delle Entrate tramite sito della Agenzia stessa o consegna o invio del Modulo allegato al Provvedimento, i dati richiesti entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (ossia di stipula dell’atto di acquisto dell’unità immobiliare)[4];
·        il cessionario accetti il credito attribuitogli, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spesa, potrà utilizzarlo in compensazione con le imposte e contributi dovuti, tramite F24 “telematico” ripartendolo in 5 quote annuali costanti oppure cederlo, in tutto o in parte, ad un altro soggetto, purché collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Con particolare riguardo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, la predetta comunicazione andrà effettuata nel periodo compreso tra il 16 ottobre ed il 30 novembre 2019Il credito ceduto sarà reso disponibile, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
 
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali
La Guida prevede una parte dedicata alla nuova cessione del Bonus edilizia per interventi di risparmio energetico introdotta dalDL 34/2019 cd. Decreto Crescita.
A decorrere dal 1° maggio 2019, infatti, i contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi di risparmio energetico effettuati su fabbricati abitativi[5], possono optare per la cessione del credito esclusivamente nei confronti dell’impresa che ha eseguito l’intervento, o dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione dello stesso[6].
Questi ultimi hanno a loro volta la possibilità di optare per la cessione del proprio credito ai propri fornitori di beni e servizi con esclusione di ulteriori cessioni.
I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 10 quote annuali di pari importo.
Gli interventi che danno diritto alla cessione del credito sono quelli previsti dall’art.16-bis, co.1, lett.h, del DPR 917/1986–TUIR, finalizzati al conseguimento dei risparmi energetici dell’abitazione, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.
In merito alle modalità per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate la Guida rimanda, analogamente a quanto indicato sopra per il “Sismabonus acquisti”,al Provvedimento n.660057 del 31 luglio scorso.
Viene, inoltre, precisato che la cessione dei crediti relativi a interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali va comunicata dall’amministratore di condominio, secondo le modalità individuate dal Provvedimento n.165110 del 28 agosto 2017.
 
[1] Cfr. ANCE "Cessione Sismabonus Acquisti - Bonus edilizia per lavori energetici e Sconto sul corrispettivo dei lavori: le linee guida dell'AdE" - ID N. 36848 del 01 agosto 2019.
[2]In caso di interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, la comunicazione dell'opzione all'Agenzia è effettuata dall'amministratore sempre entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
[3]I dati da indicare nella comunicazione sono: denominazione e codice fiscale del beneficiario della detrazione; tipologia di intervento effettuato; importo complessivo e anno di sostenimento della spesa; importo complessivo dello sconto richiesto (pari alla detrazione spettante); dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento; denominazione e codice fiscale del fornitore che applica lo sconto; data di esercizio dell'opzione; assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e conferma del riconoscimento dello sconto sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.
[4] A tal riguardo vanno seguite le modalità previste dal Provvedimento prot. n.100372 del 18 aprile 2019, per la cessione dell'Ecobonus spettante per lavori su singole unità immobiliari Cfr. ANCE "Ecobonus per interventi su singole unità immobiliari – Le regole per la cessione del credito d'imposta" - ID n. 35790 del 23 aprile 2019
[5]Cfr. 16-bis, co.1, lettera h, del DPR 917/86 TUIR. Si ricorda che in base all'ultima proroga (Legge 145/2018 Bilancio 2019), la detrazione IRPEF delle spese sostenute per gli interventi di recupero nella misura potenziata del 50%, su un ammontare massimo di spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, trova applicazione sino al 31 dicembre 2019. Dal primo gennaio 2020, salvo ulteriori proroghe, la detrazione tornerà ad applicarsi nella misura a regime (detrazione del 36% su un ammontare massimo di 48.000 euro ad unità immobiliare).
[6]Cfr. ANCE "Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus: l'Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide" - ID n.36768 del 25 luglio 2019.
 

Cessione del credito da Ecobonus su singole unità - istituito il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di risparmio energetico eseguiti su singole unità immobiliari.
 
Con la Risoluzione n.74/E del 5 agosto 2019, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il codice tributo necessario per la fruizione in compensazione delle quote annuali dei crediti corrispondenti alla detrazione da Ecobonus per interventi effettuati su singole unità immobiliari che siano stati ceduti ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, secondo quanto disposto dall’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013[1].
 
Si ricorda che con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 100372 del 18 aprile 2019[2], sono stati definiti gli adempimenti necessari per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2018 e nel 2019, per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.
 
In tema di cessione del credito è stato confermato quanto già precisato, a livello generale, nelle CM 11/E/2018 e 17/E/2018.
 
Di conseguenza, come noto,il credito può essere ceduto a favore dei seguenti soggetti:
 
-       i fornitori che hanno realizzato gli interventi;
 
-       altri soggetti privati (persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
 
-       gli intermediari finanziari e gli istituti di credito, ma limitatamente all’ipotesi di cessione effettuata dai soggetti ricadenti nella cd. “no tax area”.
 
Il credito ceduto utilizzabile in compensazione è quello risultante dalle comunicazioni effettuate dal soggetto cedente all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità indicate dal Provvedimento del 18 aprile 2019 sopra citato (comunicazione dei dati necessari all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando il Modulo allegato al Provvedimento stesso da inviare tramite PEC o presentare presso uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate).
 
Per poter utilizzare il credito in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione del credito medesimo tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
 
A decorrere, dal 20 marzo[3] dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, il cessionario che non decida di cedere il credito a un altro soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione, potrà utilizzarlo in compensazione con le imposte e contributi dovuti, tramite il modello F24 “telematico” ripartendolo in 10 quote annuali costanti.
 
Per compilare il modello F24 e utilizzare i crediti in compensazione l’Agenzia delle Entrata ha indicato il seguente codice tributo[4]:
 
·       “6890”, denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”
 
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
 
[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013. Si ricorda che l'estensione della possibilità di cessione del credito anche agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus effettuati sulle singole unità immobiliari è stata introdotta dall'art.1, co. 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
[2]Cfr. ANCE "Ecobonus per interventi su singole unità immobiliari – Le regole per la cessione del credito d'imposta" - ID N. 35790 del 23 aprile 2019.
[3]Come stabilito dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 100372 del 18 aprile 2019, il credito corrispondente alla detrazione relativa alle spese sostenute nel 2018 può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 5 agosto 2019.
[4] Già istituito con la Risoluzione 58/E/2018, cfr. ANCE "Ecobonus e Sismabonus: istituiti i codici tributo per fruire della cessione del credito in F24" - ID N. 33399 del 26 luglio 2018.
 

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