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Imposta di Bollo nelle gare pubbliche – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.7/E/2021

No all’applicazione dell’imposta di bollo sulla "domanda di partecipazione" ad una procedura di gara negoziata né sulla “manifestazione d’interesse” a valle di un’indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, come pure sulle offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della P.A..

L’Agenzia delle Entrate torna sull’applicabilità dell’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle gare pubbliche, nella Risposta n.7/E del 5 gennaio 2021, relativa ad un’istanza d’interpello in materia formulata da un’impresa.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7/E/2021 chiarisce che non devono essere assoggettate ad imposta di bollo:

  • la "domanda di partecipazione" ad una procedura di gara negoziata non rientra tra i documenti previsti dall'art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972.

Infatti, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, «l'adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta»;

  • la “manifestazione di interesse” che viene formulata dall’impresa dopo l’effettuazione, da parte della Stazione appaltante, di un’indagine di mercato volta ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare in seguito ad una procedura negoziata, che non rientra tra i documenti disciplinati dalla medesima Tariffa, parte prima;
  • le “offerte economiche” non seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. anche la R.M. 96/E/2013)[1].

Sotto il profilo, invece, dell’applicabilità dell’imposta di bollo sugli allegati ai contratti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi dell’art.32, co.14-bis, del D.Lgs n.50/2016[2], "I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".

Per quel che riguarda i capitolati d’appalto oggetto dell’istanza d’interpello, la R. 7/E/2021 chiarisce che sugli stessi si applica l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, tenuto conto che tali documenti disciplinano particolari aspetti del contratto (cfr. anche lo stesso art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972).

Invece, per quel che riguarda gli allegati relativi ai grafici e disegni, l’Agenzia delle Entrate conferma che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici, in quanto elaborati tecnici redatti da un professionista, devono essere assoggettati all’imposta di bollo in caso d’uso[3]nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplarecon un minimo di 1 euro (cfr. l’art.28 della Tariffa, parte seconda, e l’art.3 co.3, del D.P.R. 642/1972)[4].

In merito, si osserva che nella risposta in commento, l’Agenzia indica 1 euro, come misura dell’imposta da applicare per ogni foglio o esemplare, quando invece il citato art.28 della tariffa, parte II (richiamato espressamente nel chiarimento), fissa a 0,52 euro per foglio, o esemplare, la misura dell’imposta da applicare su tali documenti tecnici (misura da coordinare con l’importo minimo di 1 euro, stabilito, in via generale, dall’art.3, co.3, del medesimo DPR 642/1972)[5].

Resta comunque fermo che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità e validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’imposta.

Per completezza si ricorda, inoltre, che per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche[6],l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento[7].

Come chiarito nel passato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario dell’imposta di bollo si riferisce all'atto principale e a quellida esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).

Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt’oggi ancora da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto.

In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.

La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)».

Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto.

 

[1] In tale pronuncia, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha a suo tempo precisato che «le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione».

[2] Introdotto dall’art.22 del D.Lgs. 56/2017.

[3] Per “caso d’uso” s’intende, ai sensi dell’art.2, co.2, del DPR 642/1972 s’intende «quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione».

[4] Per tali documenti, infatti, non è possibile effettuare il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo. Resta fermo che anche tali atti sono parte integrante del contratto e devono essere richiamati nello stesso.

[5] Cfr. anche ANCE “Bollo sui contratti pubblici d’appalto: nuovi chiarimenti dell’AdE, a commento della Risposta dell’agenzia delle Entrate n.35/E/2018.

[6] Ai sensi dell’art.3-bis del D.Lgs. 463/1997 (cd. “Adempimento unico telematico). In tale ipotesi, il termine per la richiesta di registrazione è di 30 giorni dalla data dell’atto (art.4 D.P.R. 308/2000). Sul tema, cfrANCE “Registrazione telematica dei contratti d’appalto pubblici” ID n. 14232 del 20 dicembre 2013.

[7] Art.1, co.1-bis1, n.4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972.

Per i medesimi contratti si applica l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, in base al principio di alternatività IVA/Registro stabilito dall’art.40 del D.P.R. 131/1986 (cd. “Testo unico del Registro”), per i contratti sottoposti ad IVA, come avviene nell’ipotesi degli appalti pubblici aventi ad oggetto prestazioni rese nel settore edile.

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Risposta n.7-E del 5 gennaio 2021

Conversione in legge del D.L. 137/2020 – cd. “D.L. Ristori” – Misure fiscali d’interesse

Proroga del versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF/IRES ed IRAP, sospensione dei versamenti tributari in scadenza a dicembre 2020, proroga dei termini delle definizioni agevolate, razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione, misure anticrisi per le piccole imprese e rinvio al 2023 del federalismo fiscale regionale.

Queste le disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nella legge 18 dicembre 2020, n.176 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 (cd. “D.L. Ristori”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.319 del 24 dicembre 2020.

L’ANCE illustra in un dossier riepilogativo le misure fiscali e in tema di crisi d’impresa contenute nel “D.L. Ristori”, come convertito dalla legge 176/2020 che riguardano, tra l’altro:

  • la sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa;
  • le misure in materia di crisi d’impresa in chiave anti-emergenza;
  • il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
  • la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di dicembre;
  • la proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES ed IRAP;
  • la proroga dei termini delle definizioni agevolate;
  • la razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione;
  • il rinvio del federalismo fiscale regionale.

1 allegato

dossier riepilogativo

Superbonus – I principali chiarimenti della CM 30/E/2020

Dai soggetti ammessi, agli immobili agevolati, agli interventi ed ai limiti di spesa, fino alle modalità per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.

Questi i diversi temi relativi ai Superbonus al 110%, affrontati dall’Agenzia delle Entrate nella CM 30/E del 22 dicembre 2020, con la quale vengono anche ufficializzati alcuni chiarimenti informali già resi nei mesi scorsi[1].

La nuova Circolare non tiene conto, invece, delle modifiche apportate alla disciplina dei bonus potenziati al 110% ed all’estensione dei termini di applicazione, previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n.46) ed entrata in vigore il 1º gennaio 2021.

Con tale provvedimento è stato, tra l’altro, disposto che il potenziamento al 110% sarà applicato anche alle spese sostenute sino al 30 giugno 2022, con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento. Al potenziamento delle detrazioni esistenti si affianca anche il rafforzamento degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura, che vengono prorogati anche per il 2022, sempre dalla  legge di Bilancio 2021.

Per una sintesi dei principali chiarimenti contenuti nella CM 30/E/2020 si trasmette uno schema organizzato per argomenti.

Infine, si evidenzia che con la Risoluzione 83 del 28 dicembre 2020 sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020  (cd. DL “Rilancio”) convertito con modifiche dalla legge 77/2020:

  • “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, “DL Rilancio”, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti n. 283847 dell’8 agosto 2020 e. n. 326047 del 12 ottobre 2020.

Si ricorda, in ogni caso, che l’ANCE sta ultimando l’aggiornamento della Guida sui Superbonus, tenendo conto di tutte le recenti novità.

 

[1] CfrANCE “Superbonus – Nella CM 30/E/2020 le ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate” – ID n.42929 del 23 dicembre 2020;  “Superbonus al 110%, ok ai lavori sulla terza unità immobiliare se ne beneficia il locatario” ID n.41630 del 21 settembre 2020; “Superbonus al 110% per lavori condominiali – OK per le unità A/1-  ID n. 41786 del 1° ottobre 2020; “Superbonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” -  ID n. 42175 28 ottobre 2020;  “Superbonus - Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini - ID n. 42503 del  23 novembre 2020.

2 allegati

Schema organizzato per argomenti
Risoluzione n. 83 del 28 dicembre 2020

Chiarimenti ENEA sui materiali isolanti per gli EcoBonus

L’ENEA ha pubblicato una nota di chiarimento sull’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico utilizzati negli interventi che accedono agli incentivi fiscali.

In particolare la nota specifica che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus, dal bonus Facciate quando l’intervento è influente energeticamente e dal Superbonus 110%, bisogna rispettare:

  • i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o da eventuali regolamenti regionali;
  • i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche, differenziate per zone climatiche.

ENEA ricorda che:

  • per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti ecobonus”) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010;
  • per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del Decreto 6 agosto 2020.

Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio oggetto dell’intervento si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946 “Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodi di calcolo”.

I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.

I prodotti da costruzione, compresi gli isolanti, devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento  europeo N. 305/2011 e del D.Lgs 106/2017. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, Il regolamento 305/2011 prevede la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e la marcatura CE.

È bene sottolineare che ai sensi dello stesso Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende un singolo prodotto oppure un “kit”. Con il termine “kit” si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.

Nel caso di materiali isolanti omogenei, in commercio si possono trovare:

PRODOTTI MARCATI CE

In questi casi il produttore indica in marcatura CE e nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati ?D (o resistenza termica RD).

Il valore di lambda dichiarato ?D in DoP deve essere valutato secondo i metodi previsti dalle specifiche norme tecniche armonizzate (Norma Armonizzata o Documenti per la Valutazione Tecnica Europea - EAD-). Tali norme prevedono delle valutazioni in condizioni standard con elaborazioni statistiche e controllo di produzione.

Nella tabella A alla Nota ENEA è riportato l’elenco delle norme armonizzate esistenti, per vari materiali isolanti, alla data del 2 dicembre 2020 con la relativa data di entrata in vigore della marcatura CE obbligatoria.

PRODOTTI SENZA MARCATURA CE

In assenza di marcatura CE, oppure in presenza di marcatura CE ma nel caso in cui la dichiarazione di prestazione non riporti i valori dichiarati dal fabbricante per le caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 (risparmio energetico e ritenzione del calore), valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.

In tal caso Il DM 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” indica che qualora nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere o determinate o mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.

Su questo punto la Nota ENEA fornisce indicazioni specifiche per il produttore per la valutazione di materiali isolanti, ricordando che una singola misura non è ritenuta rappresentativa della prestazione di un prodotto.

Nel caso dei materiali isolanti riflettenti, i valori di resistenza termica indicati dal produttore devono essere valutati in accordo con la norma UNI EN 16012 che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine.

Infine, qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011, i valori di resistenza termica sono desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore.

1 allegato

Nota Prestazione Materiali Isolanti di ENEA

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