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Dpcm del 3 novembre contenente nuove misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19

Con riferimento alla necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente aumento dei contagi, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha firmato un nuovo DPCM con le misure restrittive per contenere l’emergenza coronavirus, in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020. Il testo è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Testo del Dpcm e Allegati)

Tra le misure a carattere nazionale contenute nel provvedimento, oltre a quelle già previste nel precedente Dpcm del 24 ottobre scorso, si evidenziano le seguenti:

-dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

-delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico;

- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;  con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;

-sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

-le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;

-è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

-nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

-a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Il provvedimento contiene altresì ulteriori misure di contenimento del contagio da applicare su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità.

In particolare, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19 sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3 e 4” e con un livello di rischio “alto”. In relazione alle ordinanze del Ministero suddetto, queste sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

Nelle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” sono applicate le seguenti misure di contenimento:

-è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

-è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

-sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Mentre, le misure individuate per le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” sono:

-è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

-sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

-sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

-fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;

-sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (vd. sopra);

-i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

In seguito all’entrata in vigore del Dpcm in questione, il Governo provvederà ad adottare nei prossimi giorni un ulteriore Decreto-Legge “Ristori”.

Schemi contrattuali Superbonus 110%.

Nell’ambito degli strumenti a supporto dell’attività delle imprese associate ed in particolare per il Superbonus 110%, ANCE ha predisposto una serie di modelli contrattuali, di lettere di invito a formulare offerte e di modulistica condominiale da utilizzare con le eventuali e opportune integrazioni e/o modifiche rispetto alle singole esigenze.

Si tratta di una prima edizione redatta dagli Uffici dell’ANCE che sarà sottoposta ad aggiornamenti periodici laddove si renda necessaria una loro modifica.

Schemi contrattuali Superbonus

Bonus facciate – OK per gli “immobili patrimonio” delle imprese – Risposte n.517/E/2020 e 520/E/2020

Ammesso il Bonus facciate per un intervento eseguito da un’impresa su un proprio immobile “patrimonio”. Il beneficio spetta anche per l’isolamento dell'involucro esterno dell’edificio, ivi compreso il cd. "sporto di gronda", nonché per le ulteriori opere, come lo spostamento dei pluviali e la sostituzione dei davanzali, che sono strettamente collegate alla realizzazione dell'intervento.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente nella Risposta n.517/E del 2 novembre scorso e nella Risposta n.520/E del 3 novembre 2020, in relazione a due istanze d’interpello aventi ad oggetto l’applicabilità del cd. Bonus facciate, ovvero della detrazione del 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici[1].

Al riguardo, richiamando i chiarimenti forniti con la C.M. 2/E/2020, l'Amministrazione Finanziaria:

Risposta n.517/E/2020

  • conferma che beneficiano della detrazione anche i soggetti titolari di reddito d'impresa, per gli interventi eseguiti sia sugli immobili strumentali, sia sugli “immobili patrimonio"[2] (ovvero i beni che non sono né strumentali, né “merce”).

Nel caso di specie, quindi, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, la società istante può usufruire del Bonus facciate per le unità a destinazione residenziale possedute, come “immobili patrimonio”, nell’edificio oggetto degli interventi.

L’agevolazione, infatti, è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano;

Risposta n.520/E/2020

  • chiarisce che sono agevolate con il Bonus facciate le spese relative agli interventi di isolamento sull'involucro esterno visibile dell'edificio[3], comprensivo dello "sporto di gronda", tenuto conto che quest’ultimo è un elemento relativo alla parte opaca della facciata;
  • fa rientrare nel beneficio anche i lavori aggiuntivi, consistenti nello spostamento dei pluviali, nella sostituzione dei davanzali e nella sistemazione di prese e punti luce esterni, nello smontaggiorimontaggio e sostituzione delle tende solari, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici.
    Infatti, tali lavori sono qualificabili come “opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso”;
  • esclude dall’agevolazione le spese riferite alle facciate interne dell'edificio (se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico ), ed alle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020 (cd. Rilancio) ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo della cessione del credito estendendola, tra l’altro[4], anche al Bonus facciate, ed ha introdotto anche la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto in detrazione e alla cessione, anche per lo sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore e da questi poi recuperato sotto forma di credito di imposta cedibile (secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020)[5].


[1] Come noto, si tratta degli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali (legge 160/2019 - art.1, commi 219-223). CfrLegge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Misure fiscali di interesse” e “Bonus Facciate: la nuova guida dell’ANCE” .

[2] Ai sensi dell’art.90 del D.P.R. 917/1986 - TUIR.

[3] Cfr. “Facciate anteriori e laterali visibili dalla strada - OK al Bonus - Risposte n.415 e 418/E/2020 e “Bonus Facciate, ok per i lavori su facciate parzialmente visibili dalla strada.

[4] Si evidenzia che cessione del credito e sconto sul corrispettivo, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, riguardano anche il Bonus per il recupero del patrimonio edilizio residenziale solo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento  conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità; l’Ecobonus, anche nella maggior percentuale del 110%; Sismabonus, anche nella maggior percentuale del 110%; gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici, ivi compresi quelli che accedono alla detrazione del 110%, l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID n.41108 del 24 luglio 2020.

[5] Cfr. “Superbonus 110%: approvate le specifiche per l’invio della comunicazione all’Ade” 

2 allegati

Risposta n.517/E del 2 novembre 2020
Risposta n.520/E del 3 novembre 2020

Sismabonus 110% – OK alla cessione del credito per un soggetto in regime forfetario

Sì alla cessione del credito in caso di interventi di recupero antisismico agevolabili con il Sismabonus potenziato al 110%, eseguiti da un soggetto in regime forfetario, in base al quale il reddito prodotto viene sottoposto ad imposta sostitutiva, e non ad IRPEF.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.514/E del 2 novembre 2020, in relazione alla fruibilità del Sismabonus al 110% mediante il meccanismo della cessione del credito, nell’ipotesi in cui il beneficiario della detrazione eserciti la propria attività in regime forfetario (in base alla legge 190/2014).

Come noto, la detrazione potenziata al 110% (cd. Superbonus), è prevista dagli artt.119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) [1].

In particolare, l'art.121 del medesimo “Decreto Rilancio” ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. "sconto in fattura") o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, secondo le modalità stabilite secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020[2].

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.514/E/2020 affronta l’ipotesi di un contribuente che, nell’esercizio della propria attività, accede al cd. “regime forfetario”, in base al quale il reddito prodotto viene sottoposto ad imposta sostitutiva (cfr. l’art.1, co.54-89, della legge 190/2014), ed intende usufruire del Sismabonus al 110%.

Al riguardo, richiamando anche quanto già espresso nella C.M. 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il Superbonusnella forma della detrazione diretta, non è applicabile per i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati, tra l’altro, ad imposta sostitutiva, come accade per i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e che aderiscono al predetto regime forfetario[3].

Tuttavia, per i medesimi soggetti, l’Amministrazione finanziaria conferma, nella Risposta n.514/E/2020, che l’agevolazione viene riconosciuta nelle forme del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo, e della cessione del credito.

Infatti, ai fini dell'esercizio dell'opzione per tali due modalità alternative di fruizione del beneficio non rileva la circostanza che l’IRPEF non sia dovuta, tenuto conto che lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno proprio l’obiettivo di incentivare gli interventi di efficientamento energetico ed antisismico.

Nel caso di specie, quindi, il Sismabonus al 110% viene riconosciuto, nel rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell'agevolazione, nella forma della cessione del credito.

[1] Convertito dalla Legge 77/2020, cfr. “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale”Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative"

[2] Cfr. “Superbonus 110%: approvate le specifiche per l’invio della comunicazione all’Ade”  

[3] Cfr. Legge 23 dicembre 2014 n.190

(omissis)

64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. (omissis)

1 allegato

Risposta n.514/E del 2 novembre 2020 

 

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