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“Split payment” e sanzioni – Risposta Agenzia delle Entrate n.604/E/2020

Chiarimenti sul regime sanzionatorio connesso all’applicazione dello split payment in capo all’impresa esecutrice di prestazioni nei confronti della P.A., che è responsabile della corretta applicazione dell’IVA a prescindere dalle indicazioni fornite dal committente pubblico.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.604/E del 18 dicembre 2020 in merito all’applicabilità del meccanismo dello “split payment”, disciplinato dall’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 ed operante fino al 30 giugno 2023[1].

Come noto, i fornitori che effettuano cessioni o prestazioni di servizi assoggettate a tale regime devono comunque emettere fattura con indicazione dell’imponibile e dell’imposta e con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ovvero “split payment ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972”. La P.A. provvede al versamento dell’IVA all’Erario, secondo specifiche modalità (cfr. anche la C.M. 15/E/2015)[2].

In particolare, nella Risposta n.604/E/2020 l’Agenzia delle Entrate si concentra sul profilo delle sanzioni connesse all’applicabilità dello “split payment”, e chiarisce che in linea generale, l’impresa fornitrice, soggetto passivo ai fini IVA, è responsabile della corretta applicazione dell’IVA, ancorché il versamento all’Erario sia eseguito in concreto dalla P.A. committente.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria precisa che:

  • è solo il fornitore il soggetto obbligato a dettagliare la prestazione eseguita con la corretta applicazione dell’IVA in fatturaa prescindere dalle eventuali indicazioni circa l’aliquota IVA suggerite dalla P.A. committente;
  • nell’ipotesi di errata applicazione dell’IVA a cura del fornitore, se nella fattura sono indicate un’aliquota[3] ed un’imposta inferiore a quella dovuta, questi risponde[4]:
    1. della sanzione per la violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione delle operazioni imponibili ad IVA[5];
    2. della sanzione per omesso versamento dell’IVA[6], in tutto in parte, ancorché l’errato versamento sia, di fatto, eseguito in “split payment” dalla P.A..

Invece, sempre in caso di errata applicazione dell'IVA (aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria), la Risposta n.604/E/2020 chiarisce che il fornitore non risponde della sanzione per la dichiarazione IVA infedele[7].

In tal caso, infatti, nel rigo VE38 della dichiarazione IVA (Modello IVA 2020), è necessario indicare solo l’importo imponibile[8] (che concorre al volume d’affari del fornitore) delle cessioni e/o prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dello “split payment, senza indicare anche la relativa IVA;

  • diversamente, nell’ipotesi in cui l’appaltatore abbia correttamente applicato l’IVA in fatturaè la P.A. che non effettua il versamento, totale o parziale, dell’IVA in “split payment”, ad essere assoggettata alla sanzione per omesso versamento dell’imposta (sempre ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 471/1997).

Resta confermata, a favore delle imprese coinvolte, la disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria[9], nonché la possibilità di ottenere i rimborsi mediante conto fiscale[10].

In ogni caso, l’ANCE sta continuando l’azione di contrasto all’operatività del meccanismo per sostenere, in ogni occasione possibile, le ragioni del settore fortemente penalizzato da questo meccanismo.

 

[1] Cfr. ANCE “Proroga dello split payment – La decisione del Consiglio dell’Unione Europea” - ID n.41170 del 28 luglio 2020.

[2] Cfr. anche il D.M. 27 giugno 2017 ed il D.M. 13 luglio 2017 – ANCE “Split Payment – Modifiche alle P.A. coinvolte - D.M. 13 luglio 2017”- ID n.29377 del 19 luglio 2017.

[3] Nel caso di specie, era stato stipulato un contratto di appalto con un'Università per interventi di ristrutturazione edilizia, in relazione ai quali l’instante aveva espresso all’Agenzia delle Entrate i propri dubbi sull’applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, ovvero ridotta al 10%.

[4] Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.604/E/2020 conferma che, "fermo restando il versamento dell'imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell'ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 6,comma 8, D.lgs n. 471/97 e, quindi, l'imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura" (Cfr. anche la C.M.19 n.6/E/2015).

[5] Ai sensi dell’art.6, co.1, del D.Lgs. 471/1997.

[6] Ai sensi dell’art.13, co.1 e 3, del D.Lgs. 471/1997.

[7] Ai sensi dell'art.5, co. 4, del D.Lgs. 471/1997.

[8] Infatti, in tale rigo va indicato "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter e per le quali l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art.17-ter" (cfr. anche le Istruzioni al Modello IVA).

[9] Cfr.l’art.8, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015.

[10] Cfr. art.1, co.4-bis e 4-ter, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 – cd. “Manovra correttiva 2017”).

1 allegato

Risposta n.604/E del 18 dicembre 2020 

LO STOP DELLA RIFORMA SUGLI APPALTI: UN’OCCASIONE MANCATA PER L’INTERO COMPARTO

 

Lo stop della riforma sugli appalti: un’occasione mancata per l’intero comparto 

 

Il presidente Carmelo Salamone: 

“Chi ha ruoli di rappresentanza istituzionale tenga fuori il settore dalla polemica politica”

 

 

 

“Agrigento, 12 febbraio 2021 - Lo stop della riforma sugli appalti rappresenta un’occasione mancata per il comparto. Inviterei in tal senso chi ha ruoli di rappresentanza istituzionale a tenere fuori il settore dalla polemica politica”.

 

A commentare così la bocciatura da parte della Corte Costituzionale della legge regionale sugli appalti è il presidente di Ance Agrigento, l’Associazione nazionale costruttori edili, Carmelo Salamone.

 

“Non abbiamo mai risparmiato le nostre critiche, anche dure, alla Regione Siciliana per alcune delle scelte fatte – continua Salamone -, ma dobbiamo riconoscere all’assessore Falcone di aver, sulla riforma del complesso settore degli appalti, ascoltato le categorie (che rappresentano migliaia di lavoratori e imprenditori) e tentato una riforma che rispondesse alle effettive necessità del comparto. È un percorso che oggi si è interrotto e ne prendiamo atto. Ma non possiamo accettare che la stessa politica che nulla ha da dire – o addirittura accoglie di buon grado – provvedimenti come il decreto Semplificazioni il quale, come abbiamo già detto, ha portato ad una riduzione della trasparenza e dei diritti di libera concorrenza per le aziende, stia oggi ad esultare per questa bocciatura sostenendo come l’obiettivo della riforma fosse un modo per ‘lucrare il voto di qualche piccolo imprenditore edile’. Oggi, noi, abbiamo invece la netta sensazione che sia la volontà di mantenere lo status quo a rispondere a precise logiche. Voglio inoltre – conclude Carmelo Salamone – chiedere maggior rispetto da parte di certa politica nei confronti dei piccoli imprenditori che, ogni giorno, rischiano e si spendono senza certezza di un ritorno economico per dare lavoro e tentare di produrre sviluppo in una terra che, da questo punto di vista, appare refrattaria al cambiamento e alla crescita”.

 

2 allegati

 

Comunicato stampa 12-02-2021.pdf

Rassegna stampa 14-02-2021.pdf 

 

Superbonus – Interventi antisismici su edifici plurifamiliari – R. 87/E/2021

Ai fini del Sismabonus al 110% non opera la definizione di “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi” stabilita, invece, ai soli fini dell’Ecobonus al 110%.

Per l’applicabilità del bonus potenziato per gli interventi antisismici su “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi” occorre verificare la presenza di un condominio, nel senso precisato dalla normativa sui Superbonus.

Questo il contenuto della Risposta n.87/E/2021 dell’8 febbraio 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate torna sul tema dei Superbonus.

Si precisa che tale pronuncia è riferita all’applicabilità dei Superbonus in base alla disciplina vigente al 31 dicembre 2020, e non tiene conto delle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), che hanno modificato in parte la nozione di “condominio” ai fini dei citati benefici.

Nel caso di specie, l’istante è l’intero proprietario di un fabbricato cielo-terra composto da due unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, accatastate nella categoria C/2 (come “deposito”), che a seguito dell’intervento di miglioramento antisismico diverranno a destinazione residenziale, come indicato anche nel titolo urbanistico abilitativo dei lavori. Viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se i lavori, che includono anche l’installazione di un impianto fotovoltaico, siano ammissibili al Superbonus.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.87/E/2021 chiarisce che la disciplina del Sismabonus al 110%[1] non fa riferimento, a differenza dell’Ecobonus potenziato, alle «unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno»[2].

Ciò comporta che anche in presenza di unità immobiliari “indipendenti” ed “autonome” che fanno parte di fabbricati plurifamiliari, l’applicabilità del beneficio per i lavori antisismici è condizionata dalla presenza di «parti comuni di edifici residenziali in "condominio"». 

Tuttavia, tale indicazione dell’Agenzia delle Entrate va necessariamente coordinata con le specifiche regole relative al numero di proprietari del fabbricato, introdotte a partire dal 2021. 

In particolare, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2020, anche in caso di interventi antisismici eseguiti su edifici plurifamiliari occorreva verificare, ai fini dell’applicabilità del Superbonus, l’esistenza di una pluralità di proprietari, in modo che fosse costituito un "condominio" in senso civilistico[3]. 

Invece, con la modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), dal 1° gennaio 2021, per i medesimi interventi eseguiti su edifici plurifamiliari, i Superbonus spettano, oltre al caso in cui siano presenti diversi proprietari, anche nell’ipotesi in cui tali edifici siano composti da due a quattro unità distintamente accatastate, e siano posseduti da un unico proprietariopersona fisica, ovvero in comproprietà[4]. 

Di conseguenza, in linea generale ed alla luce della citata modifica, il Sismabonus al 110% spetta, come intervento “trainante”, per gli interventi eseguiti nel 2021 e fino al 30 giugno 2022[5]: 

  • sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio con diversi proprietari;
  • sulle parti comuni di edifici composti fino a quattro unità, di proprietà di un unico soggetto, o in comproprietà;
  • sugli edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze. 

L’Agenzia conferma, inoltre, che anche gli interventi antisismici agevolati con il Sismabonus consentono l’accesso al Bonus mobili con limite di spesa da calcolarsi in base al numero delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio[6]. 


[1] Art.119, co.4, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni, nella legge 77/2020.

[2] Tale indicazione è contenuta, invece, nell’art.119, co.1, lett.c, del citato D.L. 34/2020, in relazione alla disciplina dell’Ecobonus al 110%.

[3] Nel caso di specie, ed in base alla disciplina previgente, l'intervento sulle parti comuni e strutturali (fondazioni, solai, muri perimetrali dell'edificio) alle due unità immobiliari funzionalmente autonome di proprietà di un unico soggetto non poteva essere agevolabile con il Sismabonus al 110%. Sempre sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie veniva negata anche l’applicabilità del Superbonus per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, come intervento “trainato”, e si ammetteva l’applicabilità dell’Ecobonus e del Sismabonus ordinari, ivi compreso il bonus mobili.

[4] Cfr. art.119, co.9, lett.a, del D.L. 34/2020, convertito, con modifiche, nella legge 77/2020, introdotto dall’art.1, co.66, della legge 178/2020 – Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2021 – Misure fiscali d’interesse” – ID n. 43194 del 20 gennaio 2021.

[5] Ovvero fino al 31 dicembre 2022, nell’ipotesi in cui, alla data del 30 giugno 2022, sia stato completato almeno il 60% dell’intervento complessivo – art.119, co.8-bis, del medesimo D.L. 34/2020.

[6] Nella Risposta n.87/E/2021 non si tiene conto dell’aumento, da 10.000 euro, a 16.000 euro del limite di spesa agevolabile ai fini di tale beneficio (cfr. art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013).

1 allegato

Risposta n.87/E/2021 dell'8 febbraio 2021

 

Sismabonus acquisti - Titolo abilitativo - Risposta AdE n.97/E/2021

OK al Sismabonus acquisti anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento volumetrico, a prescindere dalla tipologia di intervento individuato dal titolo abilitativo (come “ristrutturazione” o “trasformazione edilizia”), a condizione che siano rispettati gli strumenti urbanistici vigenti.

Ammesso il beneficio anche nell’ipotesi di ricostruzione di parte del nuovo edificio in un’area diversa, libera da costruzioni, che viene accorpata al terreno originario, con aumento di edificabilità complessivo, come previsto dalla regolamentazione edilizia comunale.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.97/E dell’11 febbraio 2021, in risposta ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’applicabilità del Sismabonus acquisti in una particolare fattispecie relativa alla demolizione di un immobile la cui ricostruzione, con aumento di volumetria[1], viene effettuata sfruttando anche l’edificabilità di un’area confinante, ancora libera da manufatti, accorpata al terreno principale, in base alla normativa urbanistica del Comune.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria:

  • chiarisce che il Sismabonus acquisti spetta, in presenza di demolizione e ricostruzione anche con aumento di volumetriaa prescindere dalla motivazione del titolo abilitativo, che può essere rilasciato ai sensi dell’art.3, co.1, lett.ddel D.P.R. 380/2001 (come ristrutturazione edilizia”)[2]ovvero della lett.e del medesimo co.1 (come “trasformazione edilizia”, nell’ambito della nuova costruzione)[3], ferma restando la condizione del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

In sostanza, quindi, l’Agenzia delle Entrate consente l’applicabilità del beneficio nell’ipotesi di utilizzo, in fase di ricostruzione, anche di un’area diversa rispetto a quella originaria, sulla quale verrà edificata una porzione del nuovo fabbricato, tenuto conto che, nel caso di specie, l’intero intervento viene eseguito nell’ambito di un piano di recupero comunale[4];

  • conferma che, in fase di ricostruzione, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente»[5];
  • ribadisce che il beneficio spetta anche nell’ipotesi di deposito tardivo presso gli uffici comunali dell’asseverazione di rischio sismico ante e post interventoa condizione che tale adempimento avvenga entro la data del rogito di acquisto delle nuove unità ricostruite (cfr. anche la stessa C.M. 19/E/2020).

Sullo stesso tema è intervenuta anche la Risposta n.103/E dell’11 febbraio 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, anche al ricorrere delle condizioni previste per l’applicazione del Super Sismabonus acquisti al 110%[6], e nell’ipotesi di conclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nel corso del 2022, l’agevolazione spetta a condizione che «l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione».

In sostanza, alla luce della proroga dei Superbonusivi compresa la fattispecie relativa al Super Sismabonus acquisti al 110%, fino al 30 giugno 2022, nel caso di specie il beneficio è ammesso per i rogiti di acquisto delle nuove unità stipulati entro tale data[7].

 

[1] Nel caso di specie, l’edificio originario aveva una superficie pari a circa 770 mq, mentre il nuovo fabbricato, a destinazione residenziale e produttiva, avrà una superficie complessiva di 6.927 mq, a cui si aggiungeranno i parcheggi interrati pertinenziali alle nuove unità immobiliari.

[2] Ciò anche alla luce della nuova nozione di “ristrutturazione edilizia”, introdotta dall’art.10 del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, che comprende anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, e con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

[3]  D.P.R. 6 agosto 2001 n. 380

Art.3 – Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

(omissis)

[4] Per una fattispecie simile, cfr. anche la Risposta n.71/E/2021, nella quale la ricostruzione viene «effettuata sul medesimo sedime dell'originario edificio, fatta eccezione per una parte dell'interrato (ospitante i garages) che insiste nel sottosuolo della confinante particella fondiaria pertinenziale». Anche in tal caso l’Agenzia delle Entrate riconosce il Sismabonus acquisti.

[5] Cfr. anche la C.M. 19/E/2020.

[6] Cfr. l’art.119, co.4, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

[7] Cfr. anche la Risposta n.80/E del 3 febbraio 2021.

2 allegati

Risposta n.97/E dell'11 febbraio 2021
Risposta n.103/E dell'11 febbraio 2021

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