HomeVarie

Varie

STRADA PROVINCIALE 15 IN CATTIVE CONDIZIONI, ANCE: "DONEREMO LA PROGETTAZIONE AI COMUNI"

"Strada provinciale 15 in cattive condizioni, Ance: "Doneremo la progettazione ai Comuni"

 

"Il tratto compreso tra l’ospedale San Giovanni di Dio e contrada San Benedetto 

è pesantemente dissestato, urgono interventi per eliminare rischi"

 

 

 

Agrigento, 2 aprile 2021 - Da diversi anni ormai versa in gravissime condizioni di dissesto, con enormi rischi per la viabilità. Stiamo parlando della strada provinciale 15, nel compreso tra l’ospedale “San Giovanni di Dio” e contrada San Benedetto, un asse viario trafficatissimo di competenza di più enti e attraversato costantemente dalle ambulanze che si recano al nosocomio. Nonostante il suo ruolo strategico, però, questa strada è profondamente segnata da numerose buche e asperità che, quotidianamente, provocano danni a cose e persone.

 

“Una situazione estremamente grave - dice il presidente provinciale dell’Ance, Carmelo Salamone -, alla quale la mia associazione vuole provare a porre rimedio. Consapevoli di come le amministrazioni comunali siano spesso a corto di risorse umane e finanziarie, abbiamo infatti deciso di donare alle amministrazioni pubbliche un progetto esecutivo per la messa in sicurezza della strada, al fine di eliminare le situazioni in pericolo. Ci attiveremo fin da subito per contattare le amministrazioni comunali di Agrigento, Favara e Aragona per definire le questioni burocratiche. Strade più sicure - conclude Salamone - sono un diritto dei cittadini e delle imprese”.

 

2 allegati

Comunicato Stampa 02-04-2021.pdf

Rassegna stampa 03-04-2021.pdf    

Covid 19 – DL n. 44/2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1 aprile 2021 è stato pubblicato il DL n. 44/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Il suddetto DL disciplina, per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021,  una serie di misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Si riportano di seguito quelle di interesse:

  • continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021[1] (la cui scadenza era originariamente prevista per il 6 aprile 2021), salvo quanto diversamente disposto dal DL medesimo (art. 1 comma 1);
  • nelle regioni e province autonome collocate in zona gialla continuano ad applicarsi le misure stabilite per la zona arancione.[2] In base all’andamento dell’epidemia e allo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con deliberazione del Consiglio dei Ministri sarà possibile adottare determinazioni in deroga alla predetta disposizione e modificare le misure stabilite dal DPCM 2 marzo 2021 (articolo 1, comma 2);
  • le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti[3] (articolo 1, comma 4);
  • i Presidenti delle regioni e province autonome possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori motivate misure più restrittive (articolo 1, comma 5):
  • nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  • nelle aree in cui la circolazione di varianti del virus SARS-COV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.[4]

Per completezza di informazione, si segnalano anche le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del DL in esame, con riferimento ai quali si allega una news di Confindustria del 6 aprile 2021.

L’articolo 3 esclude la punibilità per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino anti SARS-COV-2 effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione. Nella news citata, Confindustria segnala che “Sul piano soggettivo, la disposizione non individua con precisione il soggetto attivo, per cui sembra applicabile a chiunque faccia uso del vaccino (medici, infermieri, farmacisti, odontoiatri, etc.). Risultano, quindi, tutelati anche i medici competenti che dovessero effettuare la vaccinazione in azienda”.

L’articolo 4, infine, introduce, fino alla completa attuazione del piano nazionale di vaccinazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-COV-2 per “gli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. In proposito, Confindustria segnala che “La disposizione sembra, quindi, escludere dall’obbligo chi, pur esercendo la professione sanitaria, non lo faccia all’interno di quei luoghi. Il dubbio, quindi, riguarda proprio l’estensione della norma al medico competente, il quale non sembra rientrare in alcuna delle categorie predette in quanto opera in azienda e non in una delle strutture suddette, non potendosi l’azienda identificare con nessuna delle strutture suddette (salvo interpretazioni estensive, ad esempio del concetto di studio professionale)”.

Per l’analisi di dettaglio delle due disposizioni di cui sopra, si rinvia all’allegata news di Confindustria.

 

[1] Cfr. comunicazioni Ance del 4 marzo 2021 e del 12 marzo 2021.

[2] Come già previsto dal DL n. 30/2021 per il periodo fino al 6 aprile 2021 (cfr. comunicazione Ance del 15 marzo 2021).

[3] Come già previsto dal DL n. 30/2021 per il periodo fino al 6 aprile 2021 (cfr. comunicazione Ance del 15 marzo 2021).

[4] Come già previsto dal DL n. 30/2021 per il periodo fino al 6 aprile 2021 (cfr. comunicazione Ance del 15 marzo 2021).

1 allegato

News Confindustria pdf

Credito di imposta 4.0: ammessa la betoniera escluso l’autotelaio

Investimenti 4.0: se la spesa riguarda l’autobetoniera, il credito di imposta spetta alla sola betoniera ed è escluso per il cd. autotelaio.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 189 del 17 marzo 2021 che riguarda la questione ricorrente nel settore delle costruzioni circa la possibilità di fruire del credito di imposta 4.0 per l’acquisto di autobetoniere.

Si tratta di quei mezzi utilizzati per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che, spesso, risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (“autotelaio") e da una componente "macchina" (attrezzatura) installata su di essa.

Uno dei profili più delicati dell’applicazione del credito di imposta 4.0 a questo tipo di spese riguarda la possibilità di far rientrare o meno, l’intero investimento (autotelaio+betoniera) che si intende effettuare, tra quelli agevolati ai sensi dell’Allegato A alla legge 232/2016 (Bilancio 2017) che ha definito il novero dei beni ammessi all’iperammortamento.

Si ricorda, a tal riguardo, che quest’ultima agevolazione è stata trasformata in credito di imposta dalla legge di Bilancio 2020 e da ultimo, con la legge di Bilancio 2021, è stata rimodulata per l’anno 2021 e prorogata sino al 2022[1].

 Oggi il credito d’imposta per i Beni strumentali nuovi 4.0 è fruibile nelle seguenti percentuali:

16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021

(o entro il 30 giugno 2022, se entro il 1 dicembre 2021 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del costo di acquisizione)

1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022

(o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)

  • 50%  per investimenti fino a 2,5 mln €
  • 30% per investimenti > 2,5 mln e fino a 10 mln €
  • 10% per investimenti > 10 mln e fino al limite massimo di a 20 mln 
  • 40% per investimenti fino a 2,5 mln €
  • 20% per investimenti > 2,5 milioni e fino a 10 mln 
  • 10% per investimenti > 10 mln  e fino al limite di 20 mln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso specifico, sottoposto all’Agenzia in tema di acquisto di autobetoniere, il contribuente ritiene che il beneficio possa essere applicato all’intero costo del proprio investimento, dunque non solo alla "macchina" o "attrezzatura" facilmente riconducibile all’Allegato A, ma anche al "veicolo", sul presupposto che, senza quest’ultimo, la prima non potrebbe né funzionare né raggiungere il cantiere.

Sul punto, invece, l’Agenzia delle Entrate conclude diversamente, ammettendo al credito di imposta soltanto la “betoniera (o "betoniera con pompa") e non anche l’"autoveicolo", che però potrà contare sul minor credito d'imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali nuovi non 4.0 (ex superammoramento).

La risposta dell’Agenzia si basa sul parere della Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del MISE[2] e sulla CM Agenzia delle Entrate/MISE 4/E/2017 in base alle quali viene ribadito che:

  • rientrano tra i beni dell’allegato A in linea generale, solamente le "macchine" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2, lettera a), della c.d. "Direttiva Macchine"[3]
  • sono esclusi i beni qualificabili come i veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio[4].

Si ricorda, inoltre, che l'applicazione del credito d'imposta per la trasformazione 4.0 resta subordinata alla verifica, in concreto, del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori[5] previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.

A tal riguardo l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.


[1] La disciplina dell’iperammortamento di cui alla legge n. 232/2016, articolo 1, commi da 8 ad 11 resta

applicabile sino al 31 dicembre 2019. La disciplina che sostituisce l’iperammoratamento con un credito di imposta (40% del costo per investimenti fino a  2,5 mln €, 20%  del costo  per investimenti oltre i 2,5 mln €, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 mln €) invece è applicabile dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (o entro il 30 giugno 2021, se entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo).  La proroga dal 16 novembre 2020 sino al 2022 è stata disposta dalla legge 178/2020, art. 1, co. co. 1051-1062.

[2] Cfr. nota RU 41959 del 15 febbraio 2021.

[3]Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la  direttiva 95/16/CE(rifusione). “«macchina»:

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
  • insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
  • insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
  • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;”

[4]cfr. Il secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2,lettera e della "Direttiva Macchine" nonché  la parte terza, paragrafo 11, punto 11 della CM n. 4/E/2017.

[5] Cfr. CM 4/E/2017 secondo cui al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, “i beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti  5 caratteristiche: 1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); 2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; 3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; 4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

1 allegato

Risposta 189 del 17 marzo 2021

Super Sismabonus ed asseverazione – Nuovo Allegato B – Risposta n.168/E/2021

Riconosciuto il Superbonus anche nell’ipotesi di mancata indicazione circa la congruità delle spese nell’asseverazione di rischio sismico, a causa dell’utilizzo del previgente Allegato B, per un intervento con SCIA presentata prima dell’entrata in vigore del beneficio al 110%, a condizione che la congruità dei costi sia attestata al termine dei lavori o ad ogni SAL.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.168/E del 10 marzo 2021, in risposta ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto, tra l’altro, l’applicabilità del Super Sismabonus nell’ipotesi di un intervento di ristrutturazione edilizia ed antisismica con parziale demolizione, senza aumento di volumetria, su un edificio di un unico proprietario, composto da due unità immobiliari, di categoria catastale C/2 che, al termine dei lavori, diventeranno a destinazione abitativa.

Nel caso di specie, l’asseverazione del progettista, relativa al miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio era stata presentata, insieme alla SCIA, nel mese di aprile 2020, utilizzando il previgente Allegato B che, ai fini del Sismabonus ordinario, non prevedeva l’attestazione della congruità dei costi[1].

Come noto, infatti, tale ulteriore attestazione è stata inserita nell’Allegato B a seguito dell’introduzione del cd. Superbonus (cfr. il D.M. 6 agosto 2020, n.329)[2], per il quale la congruità dei costi è un requisito d’accesso al beneficio, con la conseguenza che il Modello così integrato è valido, ad oggi, sia per il Sismabonus ordinario (senza l’indicazione della congruità dei costi), sia per il Sismabonus al 110%[3].

Al riguardo, nella Risposta n.168/E/2021 l’Agenzia delle Entrate, anche alla luce di un parere richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, chiarisce che:

  • la mancanza di tale ulteriore attestazione in fase di presentazione della SCIA, effettuata prima del 1° luglio 2020, consente comunque l’applicabilità del Superbonusa condizione che l’indicazione della congruità venga prodotta «al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori»;
  • l’inserimento della congruità delle spese nell’Allegato B costituisce «una mera semplificazione degli adempimenti», al fine di consentire, con un unico Modello, la fruizione non solo del Sismabonus ordinario, ma anche di quello al 110%.

Inoltre, nel caso di specie l’istante può usufruire del Sismabonus al 110%, ancorchè sia l’unico proprietario dell’edificio composto da due unità immobiliari, tenuto conto della modifica intervenuta in relazione al concetto di condominio, in base alla quale, dal 1° gennaio 2021, il beneficio spetta anche per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliariposseduti da un unico proprietario o in comproprietà[4].

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate considera espressamente superata la precedente Risposta n.87/E/2021, relativa ad una fattispecie simile, nella quale veniva negata l’applicabilità del Sismabonus ad un unico proprietario di un fabbricato composto da 2 unità indipendenti[5], che non teneva conto della citata modifica relativa al concetto di condominio.

Infine, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate conferma l’esclusione dall’Ecobonus al 110%, nel presupposto che le due unità originarie, oggetto degli interventi, sono prive dell’impianto di riscaldamento, ma consente l’applicabilità del Superbonus per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, come intervento “trainato”.

 

[1] Nella fattispecie esaminata dall’Agenzia delle Entrate l’istante intende usufruire, altresì, dell’Ecobonus al 110% e del Superbonus per l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

[2] In particolare, il D.M. 329/2020 ha aggiornato il D.M. 58/2017, recante le modalità attuative ed i requisiti tecnici da rispettare per usufruire del Superbonus.

[3] Cfr. gli artt.119, co.13, lett.b., 13-bis e 121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

[4] Cfr. l’art.119, co.9, lett.a, del medesimo D.L. 34/2020, introdotto dall’art.1, co.66, della legge 178/2020 – legge di Bilancio 2020.

More Articles...

AREE TEMATICHE

sidebar-banner-183x100

\r\n

 

AREA RISERVATA

menu utente

NEWSLETTER

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS