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Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate aggiorna la Guida

Proroga al 30 giugno 2022, estensione del concetto di condominio agli edifici posseduti da un unico soggetto purché nel limite massimo di 4 unità, estensione al 2022 anche della possibilità di cessione del credito e sconto in fattura.

Queste le principali novità in tema di Superbonus contenute nella legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e confermate dall’Agenzia delle Entrate nella propria Guida “Superbonus 110%” aggiornata al mese di Febbraio, disponibile nella sezione “l’Agenzia informa” del proprio sito internet.

A questo proposito, si ricorda che la nuova disciplina dei Superbonus al 110%, in vigore dallo scorso 1° gennaio, prevede che il potenziamento al 110% delle percentuali di detrazione sia applicato sino al 30 giugno 2022 con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022, nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento[1].

Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione è riconosciuta in 4 quote di parti importo e non in 5.

È stata, inoltre, prorogata, per tutto il 2022, anche la possibilità di optare, in caso di Superbonus, per la cessione del credito e lo sconto in fattura. 

Tra le novità relative alla disciplina dei Superbonus introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e segnalate dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate si ricorda, inoltre:

  • la proroga al 30 giugno 2022 anche dell’aumento del 50% dei limiti di spesa per interventi di Ecobonus e Sismabonus riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma, e l’estensione di tale agevolazione a tutti gli eventi sismici post 2008, per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza;
  • la parziale revisione del concetto di condominio, per cui la possibilità di avvalersi dei Superbonus viene estesa agli edifici posseduti da un solo soggetto, o in comproprietà tra più soggetti, purché persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arti o professioni e sempre che l’edificio sia composto da un massimo di 4 unità immobiliari;
  • la delimitazione della definizione di “unità indipendenti”: alle unità dotate di almeno 3 degli impianti di acqua, gas, luce e riscaldamento, in forma esclusiva;
  • l’estensione degli interventi “trainati” da Super Ecobonus anche a quelli finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (art.16-bis, co.1, lett.e, TUIR), anche se effettuati a favore di soggetti over 65;
  • la rimodulazione delle spese massime agevolate con il 110% per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici:
    • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o singole unità indipendenti in edifici plurifamiliari;
    • 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini per un massimo di 8 colonnine;
    • 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini per un numero di colonnine superiore a 8;
  • la possibilità per i singoli condòmini di accollo della spesa con l’approvazione da parte dell’assemblea a maggioranza degli intervenuti e per 1/3 del valore dell’edificio;
  • la necessità che il cartello di cantiere contenga, ben visibile ed accessibile, la dicitura “accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77 Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica e/o interventi antisismici”.

[1] Se gli interventi con tale percentuale di ultimazione,  sono stati eseguiti dagli istituti autonomi case popolari (IACP), il Superbonus può essere applicato alle spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Cfr. sul punto ANCE “Legge di Bilancio 2021 – Misure fiscali d’interesse” - ID N.  43194 del  20 gennaio 2021 e “Il Superbonus al 110% - Aggiornamento della Guida operativa ANCE”- ID N. 43096 del 15 gennaio 2020.

1 allegato

Guida superbonus 110 % febbraio 2021

Compatibilità fra Ecobonus e Sismabonus acquisti – Risposta n.70/E/2021

Sì all’Ecobonus in favore di un’impresa di costruzioni che demolisce e ricostruisce un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, ed al Sismabonus acquisti per gli acquirenti delle nuove unità ristrutturate, a condizione che le spese relative all’intervento di efficienza energetica siano identificabili e separabili da quelle relative al miglioramento antisismico dell’edificio.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.70/E del 2 febbraio 2021accogliendo quanto sostenuto dall’ANCE[1] sul fatto che le due agevolazioni sono fra loro compatibili, tenuto conto che le spese agevolate fiscalmente sono riferite a soggetti diversi (impresa cedente, ai fini dell’Ecobonus, e soggetto acquirente, ai fini del Sismabonus acquisti) e che i due benefici hanno presupposti diversi (l’uno l’efficienza energetica e l’altro il miglioramento sismico).

In particolare, nella Risposta n.70/E/2021 l’Amministrazione finanziaria:

  • chiarisce che l’impresa cedente in fase di ricostruzione del fabbricato può usufruire dell’Ecobonus sulle spese connesse all’efficientamento energetico[2] e gli acquirenti delle unità ristrutturate possono beneficiare del Sismabonus acquisti[3], a condizione che le spese relative all’intervento di efficienza energetica siano identificabili e separabili da quelle relative al miglioramento antisismico dell’edificio.

Sotto il profilo del limite di spesa agevolabile, per l’impresa cedente l’Ecobonus va calcolato in base al numero delle unità originarie di cui è composto l’edificio demolito.

Diversamente, fatto salvo l’Ecobonus per l’impresa cedente, per gli acquirenti il Sismabonus acquisti è escluso nell’ipotesi in cui la medesima impresa non sia in grado di separare le spese sostenute per l’efficientamento energetico dell’immobile da quelle relative alla riduzione del rischio sismico.

In tale ipotesi, infatti, precisa l’Agenzia delle Entrate, non viene rispettato il principio generale secondo il quale «non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa» (cfr. la C.M. 20/E/2016, par.10.2);

  • conferma che il Sismabonus acquisti viene riconosciuto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche in favore delle società che acquistano le unità antisismiche, nel limite di 96.000 euro per unità immobiliare e nella percentuale ordinaria del 75% (miglioramento di una classe sismica), ovvero dell’85% (miglioramento di due classi sismiche), ma con esclusione di quella potenziata al 110% (cd. Superbonus), riconosciuta solo agli acquirenti persone fisiche[4].

Pertanto, in base ai citati chiarimenti, le imprese possono usufruire del Sismabonus acquisti nelle percentuali ordinarie (75% o 85%), per l’acquisto di abitazioni, ovvero di immobili strumentali (uffici, garage), a prescindere dalla circostanza che tali unità vengano in un secondo momento destinate alla vendita (come beni merce), alla locazione, o utilizzati come “immobili patrimonio”;

  • conferma che il Sismabonus acquisti spetta nella percentuale potenziata del 110%, sempre nel limite di 96.000 euro per unità immobiliare, ai soli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari;
  • ribadisce che il trasferimento dell’immobile da parte dell’impresa costruttrice cedente deve avvenire entro diciotto mesi dal termine dei lavori, e comunque entro il termine agevolato dalla relativa normativa (nel caso di specie, 31 dicembre 2021, ai fini del Sismabonus acquisti ordinario)[5].

Inoltre, viene confermato che è possibile applicare il beneficio anche per eventuali accontiversati sempre entro il termine di vigenza del beneficio, e sempre a condizione che il contratto preliminare di compravendita venga registrato «entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato».

Resta fermo che sugli acconti versati nel periodo di vigenza del Superbonus la detrazione opera nella misura potenziata del 110%.

Diversamente, il Sismabonus acquisti resta escluso nell’ipotesi in cui la fine dei lavori ed il rogito avvengano dopo il 31 dicembre 2021 (beneficio ordinario), ovvero oltre il 30 giugno 2022 (ai fini del Sismabonus acquisti al 110%)[6].

 

[1] Cfr. ANCE “Superbonus - Sismabonus acquisti: tre questioni critiche – L’interpretazione dell’ANCE” - ID n.42858 del 18 dicembre 2020.

[2] Come noto, la R.M. 34/E/2020 ha chiarito che l'Ecobonus «spetta anche ai titolari di reddito di impresa sugli immobili da loro posseduti o detenuti, a prescindere che siano immobili "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali"».

[3] Ai sensi dell’art.16, co.1-septies, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

[4] Cfr. la R.M. 34/E/2020, l’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 e C.M. 24/E/2020.

[5] Si precisa che ai fini, invece del Super Sismabonus acquisti al 110%, il beneficio viene riconosciuto fino al 30 giugno 2022 (cfr. l’art.119, co.4, del citato D.L. 34/2020).

[6] Cfr. anche la Risposta 5/E/2020.

1 allegato

Risposta n.70_E del 2 febbraio 2021

Accertamento e riscossione: nuova proroga del DL 7/2021

Prorogato sino al 28 febbraio 2021 il periodo di sospensione del pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento e delle verifiche di regolarità fiscale da parte della P.A. per pagamenti superiori a 5.000 euro.

Lo prevede il Decreto Legge n.7/2021 recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonche' di modalita' di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2021, ed in vigore dal 31 gennaio 2021.

In sostanza, il nuovo Decreto Legge proroga di un ulteriore mese le scadenze in materia sia di notifica degli atti di accertamento, sia di sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali.

In particolare, il D.L. 7/2021 prevede:

  • la notifica[1] dopo il 1° marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022 degli atti di:
  • accertamento;
  • contestazione;
  • irrogazione delle sanzioni;
  • recupero dei crediti di imposta;
  • liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione;

per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020.

Sempre con effetto dall’8 marzo 2020, il provvedimento conferma che non si procede all’invio di una serie di attiinviti e comunicazioni, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. “avvisi bonari, di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).

In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento[2].

Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto[3].

  • la proroga[4] sino al 28 febbraio 2021 del termine finale del periodo di  sospensione (che parte dal’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:
    • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
    • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
    • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
    • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2021, ma restano salve le rateizzazioni richieste entro tale data.

Queste modifiche riguardano anche le verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del DPR 602/1973).

In particolare, la sospensione di tali verifiche (già operante dall’8 marzo 2020), viene estesa sino al 28 febbraio 2021.

Le verifiche già effettuate prima dell’8 marzo 2020 sono prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art.72-bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario[5].

Infine, si ricorda che il D.L. Ristori (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella legge 176/2020) ha prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle definizioni agevolate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, le cui rate residue non saldate nel 2020 dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. “Decreto Cura Italia”)[6].

I soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell’art.19 D.P.R. 602/1973)[7].

scadenze

fonte

cartelle di pagamento

avvisi di accertamento esecutivi AdE ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA

avvisi di addebito INPS

atti di accertamento AdD

ingiunzioni di pagamento ed atti di accertamento esecutivi degli enti locali per entrate tributarie e per patrimoniali

31 marzo 2021

Decreto Legge 7/2021

saldo e stralcio

rottamazione ter

pagamento delle rate in scadenza nel 2020*

1° marzo 2021

Decreto Legge n.137/2020, convertito nella L. n. 176/2020 (cd. “Decreto Ristori”)

*Non sono previsti i 5 giorni di tolleranza , di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018


[1] L’art. 1, comma 1 del DL 7/2021 modifica l’art.157 del DL 34/2020 (cd. D.L. Rilancio) convertito con modifiche nella legge 77/2020.

[2] Cfr. l’art.157, co.3, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020). Si tratta delle somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018.

[3] Cfr. l’art.157, co.4, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020).

[4] L’art. 1, comma 2 del DL 7/2021 modifica l’art. 68, co.1 del DL 18/2020 (cd. D.L. Cura Italia) convertito con modifiche nella legge 27/2020.

[5] Cfr. art.1, co.4, del D.L. 7/2021 e l’art.153 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID N. 41108 del 24 luglio 2020.

[6] Cfr. ANCE “Conversione in legge del D.L. 137/2020 –  cd. “D.L. Ristori” – Misure fiscali d’interesse” - ID n.43003 dell’ 8 gennaio 2021Cfr. anche “DL Cura Italia” convertito in legge – Il dossier dell’ANCE sulle misure fiscali - ID n. 40023 del 13  maggio  2020.

[7] Cfr. l’art.154 del citato D.L. 34/2020 e l’art.68, co.3-bis, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

1 allegato

Decreto Legge n.7-2021 

COSTRUZIONI, IL FUNERALE DI UN INTERO COMPARTO: IN 10 ANNI PERSI 4300 POSTI DI LAVORO

 

COSTRUZIONI, IL FUNERALE DI UN INTERO COMPARTO:  IN 10 ANNI PERSI 4300 POSTI DI LAVORO

Ance Agrigento: “La linea fin qui seguita dalla politica e dalla burocrazia non potrà che portare ad una desertificazione produttiva irreversibile”

 

Agrigento, 25 gennaio 2021 - Quattromila e trecento lavoratori in meno, 707 imprese cessate, oltre tre milioni di ore lavorate in meno e circa 23 milioni di euro di massa salari andati in fumo.

Sono questi i dati della Cassa Edile di Agrigento rispetto alla situazione del comparto delle Costruzioni tra il 2010 e il 2020.

"Una fotografia impietosa della morte di un intero settore - spiega il presidente dell'Ance, Associazione nazionale costruttori di Agrigento, Carmelo Salamone - che in questi 10 anni ha visto diminuire del 53% il numero delle aziende del settore, del 60% il numero degli operai impegnati e del 71% le ore lavorate, cui si aggiunge un abbattimento del 62% della massa salari. Per questo, nel silenzio delle istituzioni - continua Salamone - diamo il triste annuncio della morte del settore. Più che un decesso naturale, un vero e proprio omicidio. Le armi usate per commettere il delitto sono scelte politiche irrazionali adottate senza alcun confronto con la categoria”.

Tra queste, dicono dall'associazione, una "ossessiva, e probabilmente dolosa, disattenzione ai tempi procedurali per l'approvazione dei progetti, che sono in media di 15 anni, a fornte di un continuo e ossessivo intervento sulle procedure di aggiudicazione che oggi, sacrificando la trasparenza, si sono ridotti all'osso. Dinnanzi a questi comportamenti - continua Salamone - non si può che avere uan certezza: si sbaglia con la contezza di sbagliare".

“Non accettiamo – conclude il presidente Salamone – che si ritenga questa crisi un effetto ‘collaterale’, un male condiviso con altri settori: nei giorni in cui si è capaci di festeggiare l’arrivo di centinaia di commissari per grandi opere che avranno ricadute marginali sul tessuto produttivo delle piccole e medie aziende, noi ribadiamo che la linea fin qui seguita dalla politica e dalla burocrazia non potrà che portare ad una desertificazione produttiva irreversibile”.

Allegati:

Comunicato Stampa 25-01-2021.pdf

Osservatorio CASSA EDILE AG - Decennio 2010-2020

Rassega stampa 26-01-2021.pdf

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