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Split payment – Soggetto aggiudicatore privato – Risposta n.577/E/2020

No all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) nei confronti di una Stazione appaltante, qualificata come soggetto aggiudicatore privato tenuto alla realizzazione di un’opera pubblica, ed al rispetto del Codice degli appalti – D.Lgs. 50/2016. Nei confronti della società va, invece, operata la fatturazione elettronica.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.577/E del 10 dicembre 2020 ad un’istanza d’interpello riguardante l’applicabilità o meno della disciplina della scissione dei pagamenti (cd. split payment) in presenza di una società di diritto privato qualificata come Stazione appaltante, inserita nell’elenco IPA e rientrante tra i soggetti aggiudicatari di diritto privato che affidano appalti pubblici di lavori ai sensi del Codice degli appalti.

Come noto, ai sensi del nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972, che disciplina lo split payment[1], gli Enti pubblici destinatari della fatture sono quelli di cui all’art.1, co.2, della legge 196/2009, a cui si aggiunge un’ulteriore elencazione di soggetti[2].

I fornitori che effettuano cessioni o prestazioni di servizi assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” devono comunque emettere fattura con indicazione dell’imponibile e dell’imposta e con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ovvero “split payment ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972”. La P.A. provvede al versamento dell’IVA, secondo specifiche modalità (cfr. anche la C.M. 15/E/2015).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che, dal punto di vista soggettivo, la disciplina dello split payment si sovrappone in parte a quella relativa alla fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti della P.A.[3].

Infatti, l'art.5-bis del D.M. 23 gennaio 2015 attuativo dello split payment ha stabilito che questo si applica alle P.A. «destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art.1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n.244»[4].

Richiamando proprio la disciplina in tema di fatturazione elettronica, che definisce le tipologie di Amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali la stessa opera, l’Agenzia delle Entrate conferma, in linea generale, che il meccanismo dello split payment si applica nei confronti dei soggetti individuati nell’elenco IPA (cfr. anche le C.M. 27/E/2017[5] e 9/E/2018).

In particolare, quindi, lo split payment si applica per le prestazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate verso le P.A. individuate all'art.1, co.2, del D.Lgs. 165/2001, ovvero verso i soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, co.2, della legge 196/2009, ivi comprese le Autorità indipendenti e le Amministrazioni autonome annoverate dall'art.1, co. 209, della legge 244/2007.

Sul tema è, poi, intervenuto il D.Lgs. 148/2018 in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito degli appalti pubblici, specificando che la fatturazione elettronica si applica «alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196» (quest’ultima disposizione riguarda proprio le P.A. a cui si applica lo split payment).

In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria, nella Risposta n.577/E/2017, chiarisce che i soggetti destinatari delle due discipline (split payment e fattura elettronica per i soggetti che applicano il Codice dei contratti pubblicinon coincidono, tenuto conto che l’ambito soggettivo dello split payment rappresenta un sottoinsieme delle P.A. obbligate a ricevere le fatture in modalità elettronica, tra le quali rientrano le P.A. aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori, anche se sono soggetti privati.

Ciò premesso, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nei confronti della società istanteaccreditata presso l’IPA:

  • la fatturazione relativa allo specifico appalto affidato deve avvenire con modalità elettronica, tenuto conto che la società, ancorché privata, è un “soggetto aggiudicatore” di cui al Codice dei contratti pubblici (come stabilito dal D.Lgs. 148/2018 in tema di fatturazione elettronica negli appalti pubblici);
  • è escluso il meccanismo dello split payment, nel presupposto che tale soggetto non rientra tra le P.A. come definite dall’art.1, co.2, della legge 196/2009, richiamato dalla medesima disciplina della scissione dei pagamenti (art.17-ter del D.P.R. 633/1972).

Peraltro, ribadisce l’Agenzia delle Entrate, lo split payment si applica solo alle P.A. di cui all'art.1, co. da 209 a 214, della legge 244/2007tra le quali non è compresa la società istante.

Si ricorda, infine, che lo split payment è stato prorogato dal Consiglio dell’UE fino al 30 giugno 2023[6].

Per stemperare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della P.A. (che quindi non incasseranno l’IVA dovuta sulle operazioni rese alla P.A., resta confermata la disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria[7], nonché la possibilità di ottenere i rimborsi mediante conto fiscale[8].

In ogni caso, l’ANCE sta continuando l’azione di contrasto all’operatività del meccanismo per sostenere, in ogni occasione possibile, le ragioni del settore fortemente penalizzato da questo meccanismo.


[1] in vigore dal 1° luglio 2017.

[2] In particolare, si tratta di:

  • tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
  • tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
  • le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
  • professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Cfr. ANCE  “Split Payment – Nuova Guida dell’ANCE” -  ID n.29325 del 12 luglio 2017.

[3] Cfr. l’art.1, co.209-214, della legge 244/2007.

[4] Cfr. anche il D.M. 27 giugno 2007 ed il D.M. 13 luglio 2017 – ANCE “Split Payment – Modifiche alle P.A. coinvolte - D.M. 13 luglio 2017”- ID n.29377 del 19 luglio 2017.

[5] Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 27/E/2017 ha chiarito che «Ai fini dell'esatta individuazione delle PA, tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (di seguito IPA), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", che, pur essendo inclusi nell'anzidetto elenco, non sono destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica.»

[6] Cfr. ANCE “Proroga dello split payment – La decisione del Consiglio dell’Unione Europea” - ID N. 41170 del  28  luglio 2020.

[7] Cfr.l’art.8, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015.

[8] Cfr. art.1, co.4-bis e 4-ter, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 – cd. “Manovra correttiva 2017”).

COMMISSARI PER LE GRANDI OPERE, ANCE AGRIGENTO: “PICCOLE E MEDIE IMPRESE DIMENTICATE DA TUTTI”

COMMISSARI PER LE GRANDI OPERE, ANCE AGRIGENTO: “PICCOLE E MEDIE IMPRESE DIMENTICATE DA TUTTI”

 

Il presidente Carmelo Salamone: “In molti rassegnati a chiudere le proprie aziende,

trend da invertire”

 

Agrigento, 21 gennaio 2021 - “Ritenere che sbloccando grandi opere (solo dopo anni di ritardi) si possano portare benefici ai territori è come piantare un alberello in giardino e pensare che questo stia rallentando il disboscamento in Amazzonia”.

A dirlo, dopo l’annuncio della nomina da parte del Governo di numerosi commissari, tra i quali uno per il raddoppio della Statale 640, è il presidente di Ance Agrigento Carmelo Salamone.

“Pur rimanendo scettici sull’effettivo avvio dei lavori oggi sbandierato - continua – per l’ennesima volta si cerca il clamore facile, puntando sulle grandi opere, e si perdono di vista le piccole e medie imprese, che poi vengono ‘spremute’ dalla politica. Oggi tra i grandi appalti che sono appannaggio di pochi grandi colossi (che spesso poi lasciano macerie, da un punto di vista economico) e il sistema del decreto ‘Semplificazioni’, che consente di fatto alle amministrazioni locali di scegliere sempre le stesse aziende per partecipare alle gare, gli imprenditori del territorio debbono rassegnarsi all’idea di chiudere le proprie attività, e i numeri terribili di questi anni lo dimostrano. Infine – conclude Salamone – troviamo per l’ennesima volta assolutamente censurabile il clamore che viene dato a provvedimenti dei quali, in realtà, ci si dovrebbe vantare poco, stante che il commissariamento è sempre e comunque una sconfitta della gestione pubblica”.

Allegati:

Comunicato Stampa 21-01-2021.pdf

Rassegna stampa ANCE Agrigento 23-01-2021.pdf

 

Bonus Mobili – l’Agenzia delle Entrate aggiorna la Guida a gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sul Bonus Mobili, alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2021 che ne ha disposto la proroga a tutto il 2021 e incrementato a 16.000 euro il limite di spesa.

Si ricorda che il Bonus Mobili[1] è una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione agevolata con il cd. Bonus Edilizia[2].

A seguito della proroga introdotta dalla legge 178/2020 (Bilancio 2021)[3], chi ha avviato i lavori di ristrutturazione edilizia  dopo il 1° gennaio 2020 può usufruire della detrazione sui mobili per gli acquisti effettuati nel 2021. Questi acquisti possono contare su un limite di spesa di 16.000 euro e non più di 10.000 euro. Tale incremento riguarda, dunque, solo gli acquisti effettuati quest’anno.

In sintesi:

Anno acquisto mobili ed elettrodomestici

Lavori ristrutturazione

Limite di spesa agevolabile complessivo

2020

avviati dal 1° gennaio 2019 e conclusi nel 2020

10.000 euro

(al netto delle spese sostenute nel 2019)

avviati e conclusi nel 2020

10.000 euro

2021

avviati dal 1° gennaio 2020 e conclusi nel 2021

16.000 euro

(al netto delle spese sostenute nel 2020)

avviati e conclusi nel 2021

16.000 euro

Non possono, in ogni caso, essere agevolate spese sostenute nel 2021 e riferite all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione avviati prima 1° gennaio 2020 e non ancora conclusi.

La detrazione deve essere sempre ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e si ottiene inserendo le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi.

La Guida ricorda che ha diritto al Bonus Mobili anche il contribuente che ha scelto di fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio attraverso la cessione del credito corrispondente alla detrazione o esercitando l’opzione per lo sconto in fattura.

Tale precisazione si è resa necessaria a seguito dell’estensione, operata dal DL 34/2020[4] (cd. Decreto Rilancio) della facoltà di optare, in caso di spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per la cessione del credito o dello sconto in fattura anche in caso di Bonus Edilizia.

Infine, sempre sul bonus mobili si ricorda che:

  • il bonus spetta esclusivamente al contribuente che usufruisce del Bonus Edilizia (se le spese per la ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili non spetta a nessuno dei due);
  • la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né se l’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio viene ceduto;
  • i pagamenti vanno effettuati con bonifico o carta di debito o credito (non con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento).

[1] Cfr. co.2, art. 16, DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.

[2] Cfr. co.1, art. 16, DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.

[3] Cfr. l’Art. 1, comma 58 della Legge 178/2020 e ANCE “Disegno di Legge di Bilancio 2021 – Misure fiscali d’interesse” 

[4] Cfr. Art. 121 del DL 34/2020 convertito con modifiche dalla Legge 77/2020 e ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” - ID N. 41108 del 24 luglio 2020.

1 allegato

Guida sul Bonus Mobili

Transazione fiscale nella crisi d’impresa – I chiarimenti della C.M. 34/E/2020

Indicazioni per i propri Uffici, per i professionisti e per le imprese coinvolte nelle procedure relative alla composizione della crisi d’impresa in merito all’accesso all’istituto della transazione fiscale, alla luce delle ultime novità normative.

Questo il contenuto della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/E del 29 dicembre 2020, in materia di transazione fiscale, anche alla luce delle ultime modifiche normative intervenute sul tema.

Come noto, da ultimo il D.L. 125/2020, convertito con modifiche nella legge 159/2020, ha modificato gli artt.180 e 182bis del regio decreto 267/1942 (“cd. legge fallimentare”), in tema di “transazione fiscale” nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, in vigore dallo scorso 3 dicembre.

In particolare, viene prevista l’omologazione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi in cui la proposta di soddisfacimento del Fisco è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tali novità sono intervenute per tener conto della perdurante emergenza sanitaria, al fine di fornire una maggior tutela alle imprese in stato di insolvenza e, di fatto, anticipano, per tale aspetto, gli analoghi contenuti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che entrerà in vigore il 1° settembre 2021.

In particolare, la C.M. 34/E/2020 evidenzia le particolarità del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti per quel che riguarda i profili dell’ammissibilità a tali procedure, gli oneri a carico delle imprese coinvolte e gli effetti.

Inoltre, tenuto conto del ruolo dei professionisti in merito alla redazione delle attestazioni su cui si basano proposte di soddisfacimento dei crediti, l’Amministrazione finanziaria si sofferma:

  • sul requisito dell’indipendenza dei professionisti coinvolti nelle procedure;
  • sulle attività propedeutiche all’attestazione;
  • sugli elementi che devono essere inseriti nella relazione, che condiziona anche le valutazioni dei creditori.

Al riguardo, per ritenere accoglibile una proposta di transazione fiscale in merito al credito tributario, occorre valutare la convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in considerazione della relazione di attestazione del professionista.

Un’ulteriore indicazione d’interesse riguarda il trattamento preferenziale in favore dei cd. “creditori strategici”, ritenuti tali dall’attuale legge fallimentare, «in funzione dell’imprescindibilità del loro apporto ai fini della continuità aziendale».

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che un trattamento del credito tributario non rigorosamente in linea con le prescrizioni normative relative all’ordine dei privilegi, potrebbe anche ritenersi giustificabile nell’ambito delle valutazioni extra-contabili connesse alla ratio legis della salvaguardia del valore impresa.  Preme, tuttavia, rilevare che la strategicità del creditore dovrà essere giustificata sulla base di elementi oggettivi e concreti e non meramente asserita».

Infine, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative alle proprie strutture territoriali, volte a garantire un metodo uniforme, su tutto il territorio nazionale, in merito alla valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari.

1 allegato

Circolare dell'AdE n.34/E del 29 dicembre 2020

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