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Decreto "Ristori" Bis

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 72 del 7 novembre u.s, ha approvato il Dl che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19, il cosiddetto “Ristori” bis.

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

Di seguito le principali misure introdotte.

  • Contributi a fondo perduto
    È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Ristori”). Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento.
    È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”. L’importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio.
     
  • Istituzione di un fondo per nuovi contributi
    Viene istituito un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.
     
  • Contributi per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari
    È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.
     
  • Credito d’imposta sugli affitti commerciali
    Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
     
  • Sospensione dei versamenti
    Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre.
     
  • Cancellazione della seconda rata dell’IMU
    È prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall’ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
     
  • Sospensione dei contributi previdenziali
    Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.
     
  • Rinvio del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa
    Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap.
     
  • Bonus baby sitter e congedo straordinario
    Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.
     
  • Sostegno al terzo settore
    Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.
     
  • Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura
    È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.
     
  • Potenziamento del sistema sanitario
    Viene previsto l’arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e la conferma fino al 31 dicembre di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell’INAIL.
     
  • Giustizia
    Sono previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.
     
  • Trasporto pubblico locale
    La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.
     
  • Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici
    Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Confermata l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa il 1° settembre 2021, ivi comprese le modifiche apportate dal D.Lgs. correttivo che prevede, tra l’altro, le nuove definizioni di “crisi d’impresa” e degli “indicatori ed indici di crisi”.

Ulteriore novità la designazione del rappresentante dell’OCRI di matrice aziendalistica effettuata dall’associazione di categoria del settore produttivo a cui appartiene il debitore.

Queste le principali disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n.147 (cd. “D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che modifica il D.Lgs. 14/2019, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 ottobre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 5 novembre 2020.

Viene, così, confermata la proroga al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi[1]. In tal modo, viene spostata al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore:

  • delle disposizioni in materia di segnalazioni d’allerta da effettuare:
    • a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
    • a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell’impresa in crisi, nonché degli OCRI.

Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l’applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell’impresa, che precede la segnalazione d’allerta;

  • degli organismi di composizione della crisi – OCRI nell’ambito delle medesime procedure d’allerta;
  • delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc…) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare.

Tenuto conto dell’intervenuta proroga generale dell’intera disciplina, si illustrano le seguenti novità di interesse per il settore delle costruzioni contenute nel D.Lgs. correttivo.

Nozione di crisi d’impresa

Viene modificata la nozione di crisi, mediante la sostituzione della locuzione “difficoltà economico-finanziaria” con quella di “squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l'insolvenza del debitore. Si tratta, per le imprese, dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (cfr. nuovo art.2 del D.Lgs. 14/2019).

Indicatori e indici della crisi

Viene ridefinita la nozione degli indicatori e degli indici di crisi contenuta nell’art.13 del D.Lgs.14/2019, che devono misurare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa, con l’aggiunta del riferimento, per gli indici di crisi, alla «non sostenibilità dei debiti», alla «non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa», all’ «assenza di prospettive di continuità aziendale», nonché all’«inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi» (nella formulazione attuale si fa riferimento invece, alla «sostenibilità» ed all’ «adeguatezza» di tali parametri – (cfr. nuovo art.13 del D.Lgs. 14/2019).

Vengono, poi, modificate le disposizioni in materia di indici di crisi alternativi che, come noto, l’impresa può utilizzare se non ritenga adeguati gli indici “ordinari” in base alla proprie caratteristiche di business, inserendoli nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, motivando le ragioni di tale scelta (cfr. art.13, co.3, del D.Lgs. 14/2019).

In merito, viene specificato che la dichiarazione da inserire nella nota integrativa produce effetti «a decorrere dall’esercizio successivo»[2], nel senso che non deve essere ripetuta ogni anno, salvo che non cambino le circostanze significative relative all’esercizio dell’attività (cfr. anche la Relazione illustrativa al Provvedimento).

Resta fermo l’obbligo di attestazione del professionista in merito all’adeguatezza degli indici alternativi (cfr. nuovo art.13 del D.Lgs. 14/2019).

Segnalazioni di allerta  

Sotto il profilo del controllo interno (art.14 del D.Lgs. 14/2019) effettuato a cura degli organi delle società, nel D.Lgs. correttivo viene precisato che, oltre all’amministratore, la comunicazione di allerta deve essere effettuata, se presente, anche nei confronti del revisore o della società di revisione.

Analogamente, ove la segnalazione sia effettuata dal revisore o dalla società di revisione, questi devono informare l’organo di controllo. Ciò al fine di evitare sovrapposizioni nell’attività dei soggetti che verificano la situazione dell’impresa.

Per quel che riguarda, invece, l’obbligo di controllo esterno (art.15 del D.Lgs. 14/2019), ovvero le segnalazioni effettuate dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed Agente della riscossione), sono state introdotte modifiche alla soglia di debito IVA infrannuale oltre la quale scatta la segnalazione di allerta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’importo del debito IVA risultante dalla comunicazione relativa alla liquidazione periodica[3], e rilevante ai fini della segnalazione d’allerta viene stabilito sulla base di specifiche soglie, a seconda del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente (nuovo art.15, co.2, lett.a del D.Lgs. 14/2019).

In particolare, l’ammontare del debito IVA trimestrale comporta la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate se questo è superiore a:

  • 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 1.000.000 euro;
  • 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 10.000.000 euro;
  • 1.000.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a 10.000.000 euro.

Viene, così, superato il criterio percentuale fissato al 30% a favore di un criterio imperniato su scaglioni che determinano l’ammontare specifico dell’IVA scaduta e non versata[4].

Un’ulteriore novità riguarda la previsione di un termine, pari a sessanta giorni dall’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni IVA relative all’anno successivo, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve effettuare la segnalazione di allerta al debitore (art.15, co.3, lett.del D.Lgs. 14/2019)[5].

Come noto, nell’ambito delle procedure d’allerta (ossia del sistema di segnalazioni volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa in via extragiudiziale) è previsto l’intervento degli organismi di composizione della crisi - OCRI, al fine di giungere ad un accordo con i creditori.

Tale organismo è costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente.

In particolare, viene stabilito che un membro del collegio appartenga all’associazione imprenditoriale di categoria del settore di riferimento del debitore.

Al riguardo, il D.Lgs. correttivo riscrive alcune disposizioni in merito al componente dell’OCRI di matrice cd. “aziendalistica”.

In particolare, con una modifica all’art.17, co.1, lett.c, del Codice della crisi d’impresaviene previsto che il rappresentante proveniente dall’associazione di categoria venga designato da quest’ultima, e non più dal referente (art.3, co. 5, del D.Lgs. correttivo).

In particolare, i debitore dovrà individuare tre nominativi ed indicarli al referente, il quale provvederà ad informare l’associazione di categoria, che sceglierà il componente fra i tre selezionati dal debitore.

In ogni caso, deve trattarsi di esperti iscritti all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del medesimo Codice della crisi d’impresa (da istituire mediante Decreto del Ministro della Giustizia -– cfr. anche l’artt.356-357).

Sotto tale profilo, per quel che riguarda i requisiti professionali dei componenti dell’OCRI (ivi compresi quelli provenienti dalle associazioni di categoria), con la riscrittura degli artt.352 e 356, co.2, del Codice della crisi d’impresa, viene previsto:

  • nella prima fase di attuazione dell’albo, che possano essere iscritti i dottori commercialisti, gli esperti contabili e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi, a condizione che abbiano svolto specifiche attività di gestione delle procedure d’insolvenza.

Si tratta, in particolare, di aver svolto le funzioni di commissario giudiziale, attestatore o di assistenza al debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura, ovvero in tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (cfr. l’art.352 del D.Lgs. 14/2019 e art.37, co.1 del D.Lgs. correttivo);

  • a regime, che possano essere iscritti all’albo anche altre figure professionali oltre agli avvocati ed ai dottori commercialisti (ad esempio, consulenti del lavoro, gli studi professionali associati, ovvero le associazioni tra professionisti – cfr. art.358 e art.37, co.1 del D.Lgs. correttivo).

Tali soggetti devono aver assolto gli obblighi di formazione stabiliti dall’art.4, co.5, lett.bcd, del D.M. 202/2014[6], con una semplificazione per gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili, per i quali la durata dei corsi di aggiornamento in materia di crisi d’impresa viene fissata in quaranta ore.

Tuttavia, resta ferma, anche per questi ultimi, l’ulteriore formazione consistente sia in tirocini semestrali presso curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, sia in corsi di aggiornamento biennali.

Nel D.Lgs. correttivo non è stata, invece, prevista, come richiesto dall’ANCE, la previsione di una sezione speciale nell'albo dei gestori della crisi di impresa, in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria (cosiddetto componente «amico»), pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'art.358.

Tali modifiche entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. correttivo (il 20 novembre 2020).

Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.

Come noto, per le s.r.l. ed in presenza di determinate condizioni, il Codice della crisi d’impresa ha previsto l’obbligo di nomina degli organi di controllo (art.379 del D.Lgs. 14/2019).

Sul tema, il D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa non ha effettuato modifiche.

Al riguardo, si ricorda che l’obbligo di nomina scatta quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti patrimonialireddituali (pari, rispettivamente, a 4 milioni di euro) e di occupazione (pari a 20 dipendenti[7]).

Per tener conto degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in attol’entrata in vigore di tale obbligo è stata prorogata, e lo stesso dovrà essere assolto entro il termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, quindi entro il 30 aprile 2022[8].

Come auspicato dall’ANCE, quindi, è venuto meno il riferimento all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

Entrata in vigore

Il D.Lgs. correttivo del Codice della crisi d’impresa entrerà in vigore, tranne alcune eccezioni, il 1° settembre 2021 (cfr. art.42 del D.Lgs. correttivo), così come lo stesso D.Lgs. 14/2019.

E’ stata, in tal modo, allineata l’entrata in vigore del D.Lgs. correttivo con quella più generale del Codice della crisi d’impresa (cfr. l’art.389, co.1, del D.Lgs. 14/2019, come modificato, da ultimo, dall’art.5 del D.L. 23/2020).


[1] Sul tema, cfr. anche l’art.5 del D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020 ANCE Conversione in legge del DL 8 aprile 2020, n.23 - Decreto Liquidità - Misure fiscali” - ID N.  40815  del  06 luglio  2020.

[2] Nella precedente formulazione, invece, si faceva riferimento alla dichiarazione da rendere in nota integrativa «per l’anno successivo».

[3] Ai sensi dell’art.21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

[4] Si ricorda che, invece, in base alla precedente formulazione, il valore del debito rilevante ai fini della segnalazione era il 30% del debito IVA, che doveva essere almeno pari ai seguenti importi di fatturato trimestrale:

  • 25.000 euro in caso di volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente fino a 2.000.000 euro;
  • 50.000 euro in caso di volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente fino a 10.000.000 euro;
  • 100.000 euro in caso di volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente oltre 10.000.000 euro.

[5] Cfr. anche l’art.54-bis, co.1, del D.P.R. 633/1972.

[6] Tali obblighi sono stati definiti per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3, e vengono richiamati anche ai fini dell’albo dei soggetti incaricati di gestione delle procedure d’insolvenza ai fini del Codice della crisi d’impresa. In particolare, a tali fini la formazione consiste in:

  • partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art.16 del D.P.R. 162/1982, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale;
  • svolgimento di un tirocinio di durata non inferiore a sei mesi, presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
  • nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, ovvero presso un'università pubblica o privata.

[7] Cfr. anche l’art.2-bis del “D.L. Sblocca cantieri” - D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 55/2019 che, come auspicato dall’ANCE, ha rivisto le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., rispetto a quanto stabilito in origine nel “Codice della crisi d’impresa”.

[8] Cfr. l’art.51-bis del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 ed ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” -  ID n.41108 del 24 luglio 2020.

  • 1 allegato
  •  

Decreto MIT - Calendario dei divieti di circolazione - Novembre 2020 -

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha firmato, in data 04 novembre 2020, il Decreto che autorizza, nei giorni 8-15-22 novembre 2020 (domenica), i mezzi adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, di potere viaggiare sulle strade extraurbane.

Resta ancora valida, fino all’emanazione di un nuovo provvedimento governativo, la sospensione del divieto di circolazione per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

Si allega, per opportuna informativa, il Decreto MIT del 4 novembre 2020.

1 allegato

DM sospensione divieti circolazione pesanti_nov20

Ammesso il Superbonus per l’unità con accesso autonomo sita in un condominio

Anche il proprietario dell’unità immobiliare sita in un condominio e provvista di entrata indipendente a cui si accede attraverso un percorso pedonale a servizio dei condomini può fruire del Superbonus. Resta fermo che l’unità deve essere anche “funzionalmente indipendente”.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 524 del 4 novembre 2020, al proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio, ma dotata di accesso indipendente chiuso da un cancello che dà su un percorso pedonale a servizio degli edifici in condominio.

Al riguardo si ricorda che tra gli immobili agevolati con il Superbonus, sia per quanto riguarda gli interventi trainanti che i trainati, rientrano[1] anche le unità immobiliari residenziali site in edifici plurifamiliari, purché siano funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall'esternoLe unità immobiliari provviste di entrambi questi requisiti, godono dell’agevolazione potenziata, a prescindere dal fatto che facciano o meno parte di un condominio.

Si ricorda che l’unità immobiliare si considera:

  • funzionalmente indipendente” quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
  • dotata di “accesso autonomo dall'esterno” quando dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà anche non esclusiva». Quest’ultimo requisito si considera soddisfatto, come chiarito dalla modifica normativa introdotta dal recente DL Agosto[2], anche quando il portone di ingresso o il cancello che configurano l’accesso indipendente si affacciano su un cortile, o su un giardino di proprietà non esclusiva.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, ricorda che l'unità immobiliare si considera dotata di "accesso autonomo dall'esterno" quando all'immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.  Ne consegue che, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla norma, è possibile fruire del Superbonus anche se l'accesso autonomo all'unità immobiliare sita in condominio, e oggetto di lavori, avviene da un percorso pedonale condominiale.


[1] accanto ai condomini e agli gli edifici residenziali unifamiliari per gli interventi sia “trainati” che “trainanti”, e alle singole unità immobiliari all'interno di edifici in condominio per i soli interventi “trainati”, vedi art. 119, co.9 del DL 34/2020.

[2] DL 104/2020 convertito dalla legge 126/2020, Cfr. ANCE “Conversione in legge del D.L. 104/2020 (cd. “D.L. Agosto”) - Misure fiscali” - ID N. 41990 del 15 ottobre 2020 Superbonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - 

1 allegato

Risposta ad interpello n.524 del 4 novembre 2020

 

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