L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di aprile 2021 è risultato pari a 103,7 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,01526393
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
4/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,5
75% di 1,36852395 [indice aprile 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 1,026393
TOTALE = 1,526393
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 marzo2021 ed il 14 aprile 2021.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
Si comunica che, come da calendario, a partire dal 1 giugno e fino al 15 luglio 2021 (entro le ore 18), le imprese potranno compilare la domanda di finanziamento, attraverso apposita procedura informatica, per il Bando ISI 2020.
La procedura informatica sarà accessibile attraverso il portale Inail, nella sezione “Accedi ai Servizi Online”; la domanda di finanziamento dovrà essere inserita secondo le modalità indicate negli avvisi regionali.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica e inoltrata allo sportello informatico; l’acquisizione avverrà in ordine cronologico.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate attraverso il caricamento della documentazione, così come specificato negli avvisi regionali/provinciali, pena decadenza dal beneficio.
E’ possibile richiedere informazioni e assistenza al numero telefonico 06.6001 del “Contact Center Inail” o, in alternativa, rivolgersi al servizio “Inail Risponde” (presente nella sezione “Supporto” del portale Inail).
Tali informazioni possono essere richieste entro i dieci giorni antecedenti alla chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 36 del 17 maggio 2021, ha adottato il venticinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Con riferimento all’esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, previsto dal Decreto Ristori[1], l’INPS, con il messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, rende noto che tale misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea con decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.
Con la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, alla quale si rimanda, l’INPS ha illustrato caratteristiche e condizioni di spettanza di questo esonero contributivo, rinviando ad un successivo messaggio, da pubblicarsi all’esito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, le istruzioni operative per la concreta fruizione dello stesso (cfr. comunicazione Ance del 15 febbraio 2021).
Con il messaggio in esame, l’Istituto, dopo aver reso nota l’autorizzazione di cui sopra, fornisce quindi le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.
Prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero, il datore di lavoro deve inviare all’INPS un’istanza[2] per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”.
Nell’istanza il datore deve dichiarare di aver fruito nel mese di giugno 2020 di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 e di non aver richiesto i trattamenti medesimi per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità. Va indicato, inoltre, l’importo dell’esonero di cui si intende fruire, parametrato alle ore di integrazione salariale utilizzate nel mese di giugno 2020.
In considerazione del principio di alternatività tra l’esonero qui considerato e i trattamenti di integrazione salariale, l’INPS precisa che, nella medesima finestra temporale (mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021) e per la medesima unità produttiva, l’azienda può avere accesso esclusivamente all’ammortizzatore sociale emergenziale oppure all’esonero contributivo, a prescindere da quale sia la fonte normativa di riferimento della misura. Questa alternatività, che è espressamente prevista con riferimento alle misure disciplinate dalla stessa fonte normativa (art. 12 del Decreto Ristori), deve essere assicurata anche nel caso in cui le misure siano previste da fonti normative diverse, qualora vengano a sovrapporsi nella medesima finestra temporale.[3] Nel messaggio in esame, l’Istituto sembra quindi estendere la portata del c.d. principio di alternatività, rispetto a quanto già indicato nella citata circolare n. 24/21.
All’esito della suddetta verifica, la sede territoriale dell’INPS attribuisce alla posizione contributiva il citato codice di autorizzazione “2Q” con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, comunicandolo al datore di lavoro attraverso il “Cassetto previdenziale”.
Per il calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, l’Istituto rinvia alla citata circolare n. 24/21, limitandosi a ricordare che tale importo non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di quattro settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui si intenda fruire della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 e agosto 2021).
Considerata la durata massima dell’esonero, pari a quattro settimane, lo stesso può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza.
Per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 le quote di sgravio spettanti, all’interno di , , deve essere valorizzato nell’elemento il nuovo codice causale “L904”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”; nell’elemento va indicato il relativo importo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività devono invece utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.
L’INPS ricorda, infine, che questo esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
A titolo esemplificativo, come già indicato nella citata circolare n. 24/21, il suddetto esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile di cui all’art. 1 commi 100 e ss. della legge n. 205/17, in base all’espressa disposizione di cui al comma 114.[4] L’INPS chiarisce, in proposito, che l’incumulabilità tra le due misure deve essere limitata al medesimo lavoratore. Pertanto, se un datore di lavoro ha alle proprie dipendenze sia lavoratori giovani, per i quali intende avvalersi dell’incentivo strutturale di cui alla legge n. 205/17, che altri lavoratori non agevolati, nei limiti della contribuzione teoricamente dovuta, per questi ultimi può fruire dell’esonero qui in esame.
[2] Tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art. 3 DL 104/20 e art.12 DL 137/20”.
[3] Si ricorda, ad esempio, che i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 previsti dalla legge di bilancio 2021 potevano essere fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021, quindi in uno dei mesi rientranti nella finestra temporale sopra indicata.
[4] “L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 […] non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.”
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