L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di agosto 2014 è risultato pari a 107,5 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01280112
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1
\r\n75% di 0,37348273 [indice agosto su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 0,140056.
\r\nTOTALE = 0,280112
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2014 ed il 14 settembre 2014.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
allegato
Con la circolare n. 19/14, di cui si allega copia, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65, 66 e 67 della L. n. 92/12 ed al relativo decreto attuativo n. 83473/14, pubblicato il 4 agosto scorso.
Fermo restando che le nuove disposizioni in materia sono applicabili agli accordi sottoscritti, in sede Regionale e/o in sede Governativa, dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto (4 agosto 2014), la nota in oggetto conferma che le priorità d'intervento dovranno essere individuate in sede territoriale dagli accordi quadro e dalle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, sempre nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento.
Per ciò che concerne la Cassa integrazione guadagni in deroga, con riferimento al possesso del requisito soggettivo relativo all’anzianità di servizio del lavoratore (apprendista e lavoratore somministrato compreso), ovvero 8 mesi per il 2014 e 12 per il 2015 (previgentemente 3 mesi), il Ministero chiarisce che tale previsione è applicabile alle prestazioni concesse in base ad accordi sottoscritti successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 83473/14.
La richiesta d’intervento della Cassa in deroga potrà interessare solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile; rientrano in tale ambito, chiarisce il dicastero, anche i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del medesimo codice.
Il trattamento in deroga potrà essere concesso ai lavoratori che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per cause imputabili a:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.
È confermata, pertanto, l’esclusione dell’intervento della Cassa integrazione in deroga nei casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa.
In relazione alle modalità di presentazione delle domande, le istanze devono essere presentate, corredate dal testo dell’accordo sindacale, in via telematica all'INPS e alla Regione entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario; in caso contrario, il trattamento sarà concesso dall’inizio della settimana anteriore alla presentazione della domanda.
Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, fermo restando ii termine di presentazione dell'istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse dalle aziende secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e P.A. con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell'emanazione del medesimo.
In fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate tramite il portale informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.
Nel caso gli Accordi siano sottoscritti in sede governativa, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse entro il termine di venti giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione, utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web www.lavoro.gov.it - Area lavoro - ammortizzatori sociali - concessioni in deroga e/o normative speciali.
Anche nel caso di Accordi sottoscritti in sede governativa, in fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate tramite il portale informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.
\r\n
Dopo aver rappresentato con uno specchietto riepilogativo la durata massima del trattamento in deroga relativo agli anni 2014 e 2015 (per le imprese soggette alla disciplina in materia di Cig e Fondi di solidarietà 11 mesi nell’arco di un anno con riferimento all’annualità 1° gennaio 31 dicembre 2014 e 5 mesi con riferimento all’annualità 1° gennaio 31 dicembre 2015), il Ministero ha confermato che, per le aziende a cui è stato autorizzato un periodo di Cig in deroga, sussiste l’obbligo di trasmettere mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento medesimo.
Infine, sempre con riferimento agli interventi di Cassa in deroga, la nota ministeriale conferma chiaramente che i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e Fondi di solidarietà devono essere ammessi “in via prioritaria” ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, “ove ne sussistano le condizioni di accesso”.
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di luglio 2014 è risultato pari a 107,3 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01015056
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n7/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,875
\r\n75% di 0,18674136 [indice luglio su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 0,140056.
\r\nTOTALE = 1,015056
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio 2014 ed il 14 agosto 2014.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.