Si informa che il Ministero del lavoro, con l'allegato decreto direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014, modificando l'art. 2, comma 5, del decreto n. 1709/2014 sulla c.d. "Garanzia Giovani", ha riconosciuto la possibilità di fruire dell'incentivo per le assunzioni di giovani effettuate dal 1° maggio 2014 al 30 giugno 2017.
\r\nIn precedenza, la decorrenza dell'incentivo era fissata al 3 ottobre 2014.
\r\nIl provvedimento dispone che i datori di lavoro che intendono essere ammessi al beneficio per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014 (data di pubblicazione del citato decreto n. 1709/2014), devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione all'INPS, secondo le istruzioni che saranno fornite a breve dall'Istituto.
\r\nSi rammenta che il bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, c.d. NEET, ossia non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione, registrati al Programma Garanzia Giovani, tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o a termine, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi, anche in somministrazione.
\r\nE', inoltre, concesso in caso di lavoro a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro, mentre è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
\r\nPer i rapporti di lavoro instaurati in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia, con il precedente decreto è stato specificato che l'incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
\r\nOgni informaz ione utile è rinvenibile sul sito www.garanziagiovani.gov.it.
\r\nLo scorso 27 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276/14 l'allegato Decreto 10 ottobre 2014 attraverso il quale è stata introdotta un'importante novità nell'ambito della disciplina dei contratti di solidarietà (difensivi) di cui alla L. n. 863/84 ed alla L. n. 236/93.
\r\nSi tratta, in particolare, di una modifica parziale dell'art. 7 del Decreto ministeriale n. 46448/09 che consente ai datori di lavoro di attivare una procedura di mobilità, con il requisito della non opposizione, durante un periodo di riduzione dell'orario di lavoro a seguito dell'attuazione di un contratto di solidarietà.
\r\nIn attesa che il Ministero del Lavoro fornisca, come preannunciato, con un'apposita circolare operativa, ulteriori indicazioni in marito, si evidenzia che, informalmente, il dicastero ha confermato che la possibilità di attivare una procedura di mobilità c.d. "non oppositiva" è consentita, al fine di favorire la circolazione della forza lavoro e lo smaltimento dell'esubero, sia nel caso in cui il contratto di solidarietà rientri nell'arco temporale dei 36 mesi, sia nel caso in cui sia attivato in deroga ai 36 mesi nel quinquennio.
\r\nAll.to:
\r\nNell'area riservata ai Soci è stata pubblicata la circ. n. 71 con la quale si segnalano le disposizioni relative al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, introdotte dal D.L. cd. sblocca Italia