Pubblicato lo scorso 2 ottobre, nell’area pubblicità legale del Ministero del Lavoro, l’allegato Decreto Direttoriale 1079/Segr/2014 dell’8 agosto 2014, con il quale il Dicastero ha fornito indicazioni per la fruizione del bonus occupazionale da parte delle imprese che assumono giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, c.d. “Programma Garanzia Giovani”.
Tale incentivo, riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori) che assumono giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, c.d. NEET, ossia non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione e registrati al programma Garanzia Giovani, sarà fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti e spetterà per le assunzioni effettuate a decorrere dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017.
Nel decreto suddetto è stato specificato che il beneficio sarà riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o a termine, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi, anche in somministrazione. E’, inoltre, concesso in caso di lavoro a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro, mentre è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
E’ stato specificato che per i rapporti che si svolgono in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetterà solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
L’importo dell’incentivo sarà determinato, in base allo schema allegato alla Circolare, dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane assunto.In caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato, per il quale già si fruisce dell’incentivo, in un rapporto a tempo indeterminato, sarà possibile richiedere quello relativo ai contratti a tempo indeterminato ridotto dell’importo già percepito, mentre in caso di proroga o rinnovo di un contratto a tempo determinato non ne sarà riconosciuto alcun altro ulteriore.
L’incentivo, fruibile a condizione che il rapporto si svolga in una delle regioni o provincia autonoma elencate nell’allegato del decreto, non dovrà superare i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato c.d. “de minimis” e non sarà cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Anche l'Inps, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha emanato una apposita Circolare (Circolare n. 118 del 3/10/2014), che si allega per opportuna informativa, con la quale ha fornito le indicazioni operative per i datori di lavoro interessati, mettendo contestualmente a disposizione la procedura telematica per la fruizione dell'incentivo stesso.
Nello specificare le casistiche per le quali è possibile fruirne, l’Istituto ha, inoltre, indicato le condizioni per aver diritto al beneficio, ricordando che lo stesso è subordinato alla regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296/06, all’applicazione dei principi di cui all’art. 4, commi 12, 13 e 15 della L. n. 92/2012, oltre che al rispetto dei limiti per gli aiuti di stato c.d. “de minimis”.
L’Istituto ha, inoltre, con all’allegato messaggio n. 7598 del 9/10/14, comunicato che, a decorrere dal 10 ottobre, è disponibile il modulo telematico “GAGI” per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione dell’importo spettante.
Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014 (giorno di decorrenza dell’incentivo e giorno anteriore al rilascio del modulo GAGI) dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre prossimo.
\r\nPer le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 10 ottobre, la verifica della disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. Anche dopo il 25 ottobre sarà, comunque, possibile inviare quelle relative alle assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre e per tali istanze la verifica della disponibilità sarà correlata all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
\r\nPer quanto non riportato nella presente, si rinvia alle note in oggetto.
\r\n\r\n\r\n\r\nIl Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni operative in merito alla richiesta della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà difensivi di cui alla L. n. 863/84
\r\nPer maggior i informazioni rimandiamo alla lettura della circolare n. 56 pubblicata nell'area riservata ai Soci
Ottenuti, per le vie brevi, alcuni importanti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, in merito alla corretta applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato, di cui al D.Lgs n. 368/01, alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. n. 34/2014, c.d. Jobs Act.
\r\n1. Con riferimento alla disciplina inerente i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 8, co.2 della L. n. 223/91 con i lavoratori in mobilità, è stato precisato che agli stessi non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 368/01, in quanto già oggetto di una specifica disciplina e, pertanto, non dovranno essere computati ai fini del raggiungimento dei 36 mesi complessivi previsti dalla normativa sul contratto a termine e non potranno avere durata massima superiore a 12 mesi.
\r\n2. In merito, invece, al computo dei 36 mesi complessivi è stato precisato che andranno considerati tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro ai fini del raggiungimento del suddetto limite massimo.
\r\n3. Sulla possibilità di superare la durata massima complessiva dei 36 mesi, con una “prosecuzione di fatto”, è stato chiarito che tale facoltà è consentita ai sensi dell’art. 5 co. 1 e 2, previo riconoscimento della maggiorazione prevista. Sul punto, si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’Avviso Comune del 10 aprile 2008 è consentita, in deroga al limite dei 36 mesi complessivi, la sottoscrizione di un ulteriore contratto di durata massima pari a 8 mesi.
\r\n4.In merito al computo, ai fini del raggiungimento dei 36 mesi complessivi, dei contratti di somministrazione a tempo determinato, è stato nuovamente precisato che tale limitazione è riferita ai contratti a termine e, pertanto, raggiunto tale limite massimo (considerando anche i rapporti in somministrazione), non sarà più possibile stipulare contratti a tempo determinato, mentre sarà ancora possibile stipulare contratti di somministrazione a termine.
\r\n5. E’ stato comunicato, inoltre, che i contratti di lavoro intermittente stipulati a tempo determinato non rientrano nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 368/01.
\r\n6. Con riferimento, poi, alla disciplina delle proroghe, ammesse fino ad un massimo di 5, è stato precisato che non essendo riferite al singolo contratto di lavoro, ma alla totalità di rapporti intercorsi tra stesso lavoratore e datore di lavoro, andranno conteggiate tutte le proroghe, anche se effettuate precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, fino al raggiungimento del nuovo numero massimo.
\r\n7. Per ciò che concerne la recente disposizione inserita nell’ambito della L. n. 78/2014 che consente di considerare il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, quale periodo utile ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, è stato chiarito che tale periodo verrà considerato, con riferimento al contratto dell’edilizia, nell’ambito dei 36 mesi previsti.
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Nell'area riservata è stata pubblicata la circolare n. 55 : Sospensione dell'obbligo di procedure alle assunzioni dei lavoratori disabili per quei datori di lavoro che hanno avviato procedure di incentivo all'esodo