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Lavoro e previdenza

Inail - Bando Fipit

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Ricordiamo che dal prossimo 3 novembre e fino al 3 dicembre 2014 sarà possibile partecipare al Bando  indetto dall’Inail per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica (FIPIT). 
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A tal riguardo, la CNCPT, con l’allegata circolare n. 27214/14, ha ricordato che l’Inail ha stanziato 9.417.297 euro in favore delle piccole e micro imprese che migliorino le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Il finanziamento verrà concesso per l’acquisto di macchine utili a ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili. 
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Per ottenere il finanziamento, le imprese interessate dovranno allegare all’istanza, a pena di esclusione, una dichiarazione rilasciata da un ente bilaterale o un organismo paritetico del settore di riferimento (CPT) che attesti l’efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. 
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In tal senso, la CNCPT invita tutti i CPT che non l’abbiano ancora fatto a dare ampia divulgazione del Bando in oggetto ed a predisporre quanto necessario per rispondere alle richieste di attestazione che perverranno da parte delle imprese richiedenti. 
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Per completezza, si comunica che l’Inail ha reso disponibili sul proprio portale informatico  alcune Faq, organizzate per settori, tra cui quelle relative al settore edile, che si allegano alla presente.
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Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di settembre 2014

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L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2014 è risultato pari a 107,1 base 2010 = 100).
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 Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a  1,01125000
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 Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
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 9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
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 75% di 0,00000000 [indice settembre su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 
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0,000000.
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 TOTALE =  1,125000
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 Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 settembre 2014 ed il 14 ottobre 2014.
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 Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo
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Salute e sicurezza sul lavoro - Qualificazione del formatore - Interpello n. 21/2014

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Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 21/2014, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare con riguardo al quarto e al quinto criterio tra quelli definiti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 sulla materia, in vigore dal 18 marzo 2014 . Il dicastero, innanzitutto, rammenta che, oltre al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori), la normativa prevede:

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- per il quarto criterio: corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza + almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale, non episodica, coerente con l’area tematica di docenza + una delle quattro alternative specifiche di didattica indicate nel decreto;

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- per il quinto criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza, coerente con l’area tematica di docenza + una delle quattro alternative specifiche di didattica indicate nel decreto.

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Nel precisare che i requisiti richiesti al docente hanno valenza generale e sono indipendenti dall’appartenenza ad un albo o ad un ordine, il Ministero puntualizza che il possesso dei criteri di qualificazione può essere dimostrato con qualsiasi idonea documentazione (ad es. attestazione del datore di lavoro, lettere di incarico, ecc.) finalizzata ad attestare l’effettivo esercizio di attività professionale in materia di sicurezza, con esclusione quindi di una mera autodichiarazione del soggetto interessato.

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allegato

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Assenza per malattia e rientro anticipato in servizio

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Con l’allegato messaggio n. 6973/14, l’Inps ha ricordato che, per poter essere riammesso anticipatamente in servizio,  il lavoratore in malattia è obbligato a produrre un nuovo certificato medico, rispetto a quello contenente la prognosi originaria, che ne attesti la  guarigione.
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Tale chiarimento, informa l’Inps, trae origine dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
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In particolare, dall’art. 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro, sia pubblico che privato, ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore e dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.,   che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
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In virtù di quanto sopra, pertanto, si conferma che la riammissione anticipata in servizio di un lavoratore assente per malattia potrà avvenire esclusivamente:” in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi”. 
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