Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 21/2014, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare con riguardo al quarto e al quinto criterio tra quelli definiti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 sulla materia, in vigore dal 18 marzo 2014 . Il dicastero, innanzitutto, rammenta che, oltre al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori), la normativa prevede:
\r\n- per il quarto criterio: corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza + almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale, non episodica, coerente con l’area tematica di docenza + una delle quattro alternative specifiche di didattica indicate nel decreto;
\r\n- per il quinto criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza, coerente con l’area tematica di docenza + una delle quattro alternative specifiche di didattica indicate nel decreto.
\r\nNel precisare che i requisiti richiesti al docente hanno valenza generale e sono indipendenti dall’appartenenza ad un albo o ad un ordine, il Ministero puntualizza che il possesso dei criteri di qualificazione può essere dimostrato con qualsiasi idonea documentazione (ad es. attestazione del datore di lavoro, lettere di incarico, ecc.) finalizzata ad attestare l’effettivo esercizio di attività professionale in materia di sicurezza, con esclusione quindi di una mera autodichiarazione del soggetto interessato.