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Segnaliamo che l’Inail, con l’allegata nota n. 2955/14, ha riassunto le principali caratteristiche tecniche relative al Bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica (FIPIT).
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Come noto, il citato Bando è strutturato per sostenere le piccole e micro imprese operanti in tre settori diversi, tra cui quello dell’edilizia.
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Con riferimento al comparto edile, Il finanziamento alle imprese verrà concesso per l’acquisto di “macchine” i cui requisiti tecnici consentano di ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto nei cantieri temporanei e mobili.
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Si tratta, in particolare: “dell’acquisto delle sole macchine che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE) e nella definizione di cui all’art. 2, lettera a), punti da 1 a 4 del medesimo decreto, limitatamente a quanto di seguito specificato:
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1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
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2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
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3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato installato in un edificio o in una costruzione;
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4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.
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Le macchine ammesse al finanziamento devono essere marcate CE ai sensi del citato d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010, devono avere funzioni finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi, ivi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone e cose e devono essere destinate all’utilizzo nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’art. 89, comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Sono ammesse al finanziamento anche eventuali attrezzature intercambiabili, purché previste dal fabbricante a corredo delle macchine ammesse e finalizzate alla movimentazione meccanica dei carichi, ivi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone e cose.
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Sono escluse dal finanziamento le seguenti tipologie di macchine:
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- macchine per la miscelazione, il trasporto, la proiezione e la distribuzione di calcestruzzo e malta;
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- macchine movimento terra non compatte;
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- macchine montate su veicolo o su rimorchio.
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La domanda di finanziamento potrà riguardare l’acquisto di un numero massimo di tre macchine, utilizzabili nei cantieri temporanei o mobili.
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Per gli opportuni approfondimenti al riguardo, nonché con riferimento ai requisiti soggettivi dei richiedenti ed ai criteri adottati per la formazione della graduatorie, si fa esplicito rinvio all’allegata nota tecnica ed al fac simile del modulo di domanda relativo al settore edile. La domanda di partecipazione, si ricorda, a pena d’esclusione, dovrà essere corredata, tra l’altro, da una dichiarazione rilasciata e redatta, secondo il modulo, di cui si allega copia, dall’Ente bilaterale o dall’Organismo paritetico del settore di riferimento che attesti l’efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
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