L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2021 è risultato pari a 103,8 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pari a 1,01849707
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
6/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,75
75% di 1,46627566 [indice giugno 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 1,099707
TOTALE = 1,849707
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2021 ed il 14 giugno 2021.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
Illustrati dall’INL, con la nota n. 5223 del 19 luglio scorso, i contenuti del Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 per la verifica della congruità della manodopera in edilizia[1].
L’Ispettorato ha, in particolare, rilevato che:
[1] attuativo di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative del settore edile
1 allegato
Si informa che è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – sezione pubblicità legale, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021- Definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10.09.2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità.
In allegato uno schema di sintesi delle disposizioni introdotte dal decreto.
1 allegato
Con il messaggio n. 2434/21, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla fruizione della Decontribuzione Sud sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso.[1]
In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della predetta Decontribuzione Sud, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021)[2], la stessa può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.
Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la Decontribuzione Sud è applicabile anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della predetta mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.
[1] Per le indicazioni fornite dall’INPS in merito all’applicabilità della Decontribuzione Sud alla tredicesima mensilità erogata nell’anno 2020, cfr. da ultimo comunicazione del 24 febbraio 2021 - Legge di bilancio 2021 – Ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 28/21.
[2] Si ricorda che, con riferimento a quanto previsto dalla legge di bilancio 2021, al momento la Commissione Europea ha autorizzato la misura della Decontribuzione Sud per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (cfr. comunicazione Ance del 25 febbraio 2021 ).