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Lavoro e previdenza

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - TFR - Indice ISTAT relativo al mese di giugno 2021 -

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2021 è risultato pari a 103,8 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pari a  1,01849707

 

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

6/12  x 1,5  (tasso fisso) =  0,75

75% di 1,46627566  [indice giugno 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 1,099707

              

TOTALE  =  1,849707

 

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2021 ed il 14 giugno 2021.

 

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

 

1 allegato

alltfrgiugno 2021 pdf

Verifica della congruità in edilizia - INL, nota n. 5223/2021

Illustrati dall’INL, con la nota n. 5223 del 19 luglio scorso, i contenuti del Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 per la verifica della congruità della manodopera in edilizia[1].

L’Ispettorato ha, in particolare, rilevato che:

  • la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione (art. 2, co.1 del D.M.);
  • rientrano nel settore edile, tenuto anche conto di quanto previsto nell’allegato X al T.U. sicurezza, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2, co.2 del D.M.);
  • la verifica della congruità della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10.09.2020 (art. 3, co 1 del D.M.);
  • prevista la sottoscrizione di una apposita Convenzione tra INL, MLPS, INPS, INAIL e CNCE per la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa mediante la creazione di una apposita banca-dati condivisa, da realizzarsi entro 12 mesi dall’adozione del D.M., che consenta di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, i lavoratori impiegati e le relative retribuzioni necessarie per effettuare i recuperi previdenziali e assicurativi nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’INL (art. 4, co.1 del D.M.);
  • le disposizioni del decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1 novembre 2021 (art.6, co.1 del D.M.);
  • le disposizioni non trovano applicazione ai lavori affidati nelle zone colpite dalla crisi sismica del 2016 per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione (art. 2, co. 4 del D.M.).

[1] attuativo di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative del settore edile

1 allegato

INLnota5223-2021-DURC-di-congruita pdf

DM Congruità’ – Pubblicazione sul sito Ministero del Lavoro

Si informa che è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – sezione pubblicità legale, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021Definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10.09.2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità.

In allegato uno schema di sintesi delle disposizioni introdotte dal decreto.

1 allegato

DM congruità - Schema di sintesi pdf

Decontribuzione Sud – Chiarimenti su mensilità aggiuntive – INPS, msg. n. 2434/21

 

Con il messaggio n. 2434/21, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla fruizione della Decontribuzione Sud sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso.[1] 

In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della predetta Decontribuzione Sud, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021)[2], la stessa può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la Decontribuzione Sud è applicabile anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della predetta mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso. 


[1] Per le indicazioni fornite dall’INPS in merito all’applicabilità della Decontribuzione Sud alla tredicesima mensilità erogata nell’anno 2020, cfr. da ultimo comunicazione del 24 febbraio 2021 - Legge di bilancio 2021 – Ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 28/21.

[2] Si ricorda che, con riferimento a quanto previsto dalla legge di bilancio 2021,  al momento la Commissione Europea ha autorizzato la misura della Decontribuzione Sud per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (cfr. comunicazione Ance del 25 febbraio 2021 ).

 

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