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Lavoro e previdenza

Bando ISI –Tabella temporale

Facendo seguito alla ns. comunicazione del 17 settembre 2021, si comunica che, con riferimento al Bando ISI 2020, l’Inail ha pubblicato la “Tabella temporale” contenente le successive scadenze:

È stato, inoltre, pubblicato un documento, che si allega, contenente le risposte alle principali FAQ di carattere generale.

1 allegato

2021_FAQ_di carattere generale pdf

DL GREEN PASS sui luoghi di lavoro – approvazione in CDM

Da quanto appreso dal Comunicato stampa n. 36 del 16 settembre scorso,, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

In particolare, per quanto di interesse, è stato previsto quanto segue:

  • dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021[1]a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro (ivi compresi i cantieri), di possedere e di esibire su richiesta il Green Pass. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il rispetto di tali prescrizioni ed individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni;
  • entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo preferibilmente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • sono esclusi dall’applicazione delle precedenti disposizioni i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, dotati di apposita certificazione medica. Per tali soggetti è prevista inoltre la gratuità dei tamponi;
  • i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla sua presentazione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
  • per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass;
  • in caso di violazione dell’obbligo di Green Pass sarà irrogata una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.

Si fa riserva di ulteriori approfondimenti appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

[1] termine di cessazione dello stato di emergenza

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - TFR - Indice ISTAT relativo al mese di agosto 2021

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di agosto 2021 è risultato pari a 104,7 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pari a  1,02759531

 

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

 

8/12  x 1,5  (tasso fisso) =  1

75% di 2,34604106 [indice agosto 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 1,759531

      

TOTALE  =  2,759531

 

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 luglio 2021 ed il 14 agosto 2021.

 

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

 

1 allegato

alltfragosto 2021 pdf

 

INAIL – Sanzione amministrativa per omessa o tardiva denuncia di infortunio – Circ. n. 24/21

Con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, avente a oggetto chiarimenti sull’ambito di applicazione della sanzione amministrativa per omessa o tardiva denuncia di infortunio sul lavoro di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, l’INAIL fornisce un riepilogo della normativa vigente e della prassi amministrativa in materia di:

  • obbligo di denuncia a fini assicurativi degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, ai sensi del citato art. 53, e relativo procedimento sanzionatorio;
  • obbligo di comunicazione degli infortuni, per il tramite dell’Inail, al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. r) del d. lgs. n. 81/2008.

Con la circolare l’INAIL fornisce, inoltre, indicazioni operative alle proprie strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo di cui al suddetto art. 53.

Per l’illustrazione dei contenuti della circolare, si rimanda alla tabella allegata.

2 allegati

Inail circolare n 24 del 9 settembre 2021 pdf
Sintesi circolare 24-2021 pdf

 

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