Il decreto del ministero dell’interno del 1° settembre 2021 stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività.
Il decreto entrerà in vigore il 25 settembre 2022, un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In attuazione alla normativa prevista dall’art. 46, comma 3, lett. a), punto 3, del D.lgs. 81/08, il decreto in oggetto, insieme al decreto interministeriale del 2 settembre 2021 e a quello del 3 settembre, sostituirà le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, attualmente previste nel Decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
Al fine di chiarire meglio alcuni aspetti del decreto 1 settembre, i VVF hanno emanato la Circolare del 6 ottobre 2021.
Si rimanda al testo allegato per un approfondimento sui contenuti del provvedimento.
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DM 1 sett 2021_Nota di approfondimento pdf
DM_1-09-_2021- Primi_chiarimenti pdf
Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, l’art. 2 del D.L. n. 146/2021 ha fissato in 150 giorni dalla notifica (in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima del decorso di tale termine, l’agente della riscossione non potrà procedere all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Con il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, l’INPS, dopo aver illustrato quanto sopra, segnala di aver richiesto un parere al MEF e al Ministero del Lavoro in merito all’ambito di applicazione della suddetta disposizione, con specifico riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.
I Ministeri interpellati, nel confermare la lettura della norma proposta dall’INPS, hanno considerato che la riscossione delle somme di cui al suddetto art. 30 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nell’esclusiva competenza dell’Istituto; pertanto, stante il tenore letterale dell’art. 2 del D.L. n. 146/2021, hanno ritenuto che lo stesso debba essere riferito alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione.
Di conseguenza, per gli avvisi di addebito di cui al menzionato art. 30 del D.L. n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il relativo pagamento.
1 allegato
INPS mess_4131 pdf
Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 29 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il decreto, che entrerà in vigore il 28 ottobre 2022, si compone di cinque articoli e un allegato recante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Il decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del D. Lgs. n. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
Il provvedimento si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.
Articolo 2 – Valutazione dei rischi di incendio
La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008.
La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del D. Lgs. n. 81/2008.
Articolo 3 – Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato. Tali criteri possono essere, altresì, quelli riportati del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei due summenzionati casi, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Articolo 4 – Disposizioni transitorie e finali
Per i luoghi di lavoro esistenti al 28 ottobre 2022, l'adeguamento viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 81/08.
Tale articolo prevede che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Dal 28 ottobre 2022 è abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.
Si allega la circolare emanata dai VVF recante primi chiarimenti sul provvedimento in parola.
1 allegato
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il decreto, che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del D. Lgs. n. 81/08, entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
Si rimanda al testo allegato per un approfondimento sui contenuti del provvedimento.
2 allegati
DM_Nota approfondimento pdf
DM_2_sett_2021_-_Primi_chiarimenti pdf