Nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato in data 11 novembre 2021 il decreto direttoriale 30 settembre 2021 dello stesso Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, avente a oggetto la determinazione della riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile prevista dall’art. 29 comma 2 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 345/95, e s.m.i.
Per l’anno 2021 tale riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell’11,50%.
Si ricorda che la suddetta agevolazione si applica sull’ammontare delle contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Si fa riserva di comunicare tempestivamente le indicazioni operative che l’INPS fornirà al riguardo.
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2021 è risultato pari a 104,5 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,02737903.
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
75% di 2,150538 [indice settembre 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 1,612903
TOTALE = 2,737903
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2021 ed il 14 settembre 2021.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021, ha adottato il ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 22 ottobre 2021.
Il D.L. introduce, al Capo II, alcune misure urgenti in materia di lavoro e, al Capo III, disposizioni finalizzate al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si rimanda al testo allegato per l’illustrazione delle norme di interesse per il settore.
1 allegato