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Autoliquidazione 2015/2016 - Comunicazione tassi interesse e coefficienti per calcolo rate

A seguito del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha reso noto il nuovo tasso d'interesse dei titoli di stato per l'anno 2015, l'Inail, con l'allegata nota n. 1015/16, ha comunicato i nuovi coefficienti per il calcolo del secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2015/2016, tenuto conto che la misura del suddetto tasso d'interesse è pari allo 0.70%.

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Pertanto, le imprese che hanno scelto di rateizzare il premio per l'autoliquidazione 2015/2016, con scadenza il 16 febbraio 2016, dovranno applicare i coefficienti relativi alle singole scadenze, come di seguito rappresentati:

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Scadenza                 data utile per il pagamento

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16 maggio 2016                                                                           0,00172603
16 agosto 2016                 22 agosto 2016                               0,00349041
16 novembre 2016                                                                      0,00525479

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Per coloro che, invece, usufruiscano del pagamento rateale con scadenza il 16 giugno 2016, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata sono 0,00116986 e 0,00293425, rispettivamente con scadenza 22 agosto e 16 novembre 2016.

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1 allegato

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Inail_nota n 1015_2016

Inail - Scadenza nella giornata di sabato del termine per effettuare gli adempimenti amministrativi

L'Inail, con l'allegata nota, ha fornito alcune indicazioni relativamente alla scadenza dei termini per effettuare le denunce di infortunio e malattie professionali.

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In particolare, l'Istituto ha chiarito che per i suddetti adempimenti non si applicano gli indirizzi espressi in materia fiscali o per le denunce di variazione che, come noto, se scadono di sabato o un giorno festivo sono ritenute tempestive se effettuate il primo giorno lavorativo successivo.

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Diversamente, nell'ambito delle denunce di infortunio o malattia professionale, se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo, mentre, se la settimana è articolata in cinque giorni lavorativi, il sabato deve essere considerato normale giornata feriale, al fine di garantire all'assicurato tempestivamente l'erogazione delle prestazioni, così come già chiarito dalla circolare Inail n. 22 del 1998.

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1 allegato

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nota Inail sanzioni amministrative formali

Sistema duale – Apprendistato - DM 12 ottobre 2015 – Alternanza scuola-lavoro

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per informare che l'allegato decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, inerente le regole e gli standard formativi per l'attuazione della nuova disciplina dell'apprendistato introdotta dal Jobs Act, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296/15 ed è in vigore dal 5 gennaio scorso.

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Si rammenta, in particolare, che il provvedimento, concernente l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, prevede, ai fini dell'attivazione del relativo contratto, la sottoscrizione di un apposito protocollo, secondo lo schema allegato al decreto, tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro, al quale è richiesto il possesso di precisi requisiti (capacità strutturali, tecniche e formative, quest'ultime snellite rispetto allo schema iniziale del decreto).

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Si sottolinea, inoltre, che, pur nell'ambito della competenza regionale sulla materia, l'art. 10 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano debbano recepirne le disposizioni e che, nelle more, le stesse trovino applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dai Ministeri del lavoro e dell'istruzione, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. Decorso il termine semestrale, in assenza di regolamentazione regionale, troverà applicazione diretta la normativa del decreto.

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Nel merito si rammenta che, in attuazione di tale fase, il Governo e la Conferenza Stato-Regioni, con accordo del 24 settembre scorso, hanno definito un progetto sperimentale per l'anno "formativo" 2015/2016, per lo sviluppo del sistema di placement dei Centri di Formazione professionale e per il sostegno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (cfr. comunicazione Ance del 12 ottobre 2015).

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Sul tema, si informa, infine, che il Ministero del lavoro ha reso noto, con un comunicato stampa, la sottoscrizione, il 13 gennaio scorso, di specifici protocolli di intesa fra il Sottosegretario di Stato e gli Assessori regionali alla formazione, per l'attuazione della sperimentazione del sistema duale (alternanza scuola-lavoro).

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A tal fine, il dicastero ha stanziato ulteriori 87 milioni di Euro – sia per il 2015 che per il 2016 - in aggiunta ai 189 milioni già previsti per l'Istruzione e la formazione professionale, ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome, sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP e del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati.

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1 allegato

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decreto-interministeriale-12-ottobre-2015

Sgravio contributivo contrattazione di secondo livello anno 2014 – Istruzioni operative

In riferimento alle domande di sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, relativo agli importi corrisposti nell'anno 2014, l'Inps, con l'allegato messaggio n. 162/15, ha illustrato le modalità operative per la concreta fruizione del beneficio contributivo di cui alla L. n. 247/07.

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Fermo restando che il beneficio in parola è subordinato alla regolarità con gli obblighi contributivi e con la parte economica degli accordi e contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/06, in particolare l'Istituto ricorda che, nei casi di operazioni societarie, il conguaglio dello sgravio dovrà essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, con riferimento alla totalità del premio corrisposto nell'anno al lavoratore, anche se questo sia stato in parte erogato dal precedente datore di lavoro.

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Le aziende che siano state autorizzate allo sgravio contributivo e che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l'attività, al fine di beneficiare dell'incentivo dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive UniEmens/vig.

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Per il recupero degli importi comunicati ai datori di lavoro ammessi allo sgravio, che costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile, i datori di lavoro potranno utilizzare i seguenti codici causale, differenti per tipologia contrattuale, aziendale o territoriale.

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Contrattazione aziendale L 242 Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del datore di lavoro

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                                               L 243 Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore

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Contrattazione territoriale L 244 Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del datore di lavoro

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                                                L 245 Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore

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Per la restituzione di eventuali quote di beneficio eccedenti rispetto a quelle che spettano le aziende dovranno utilizzare il codice causale "M964" - restituzione sgravio contrattazione secondo livello.

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Le suddette operazioni di recupero, conferma l'Inps, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della nota in oggetto ( 16 aprile 2016). Il datore di lavoro, si ricorda, è tenuto a restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

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Messaggio Inps n 162 del 15-01-2016

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