La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all'esatta interpretazione dell'art. 90 del T.U. sulla sicurezza in materia di Durc. Si rimanda alla lettura della circ.n.21-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.
Si fa seguito alla precedente News, in tema di Fnape, con particolare riferimento al contributo minimo mensile ape.
\r\nSi ricorda, anzitutto, che la materia è regolamentata da:
\r\n1. allegato 3 al contratto collettivo nazionale 1° luglio 2014, nel quale si prevede che "le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini ape inferiore a 100, dovranno effettuare una integrazione aggiuntiva Ape";
\r\n2. accordo 14 aprile 2015 (regolamento Fnape), ove si prevede che :
• le Casse Edili richiederanno alle imprese il versamento di un contributo minimo ape in cifra fissa (in tale accordo era indicata la decorrenza dello stesso dal 1° aprile 2015 e veniva formulato un esempio di calcolo);
• il contributo minimo Ape non si applicherà in determinati casi specificati;
3. accordo 8 aprile 2016 ove, oltre alla costituzione della Commissione paritetica che redigerà un regolamento operativo sull'attività del Fnape e per la gestione delle risorse finanziarie, da sottoporre all'approvazione delle parti sociali nazionali, viene determinato un contributo minimo di 35 euro per ciascun lavoratore, da versarsi in luogo di quello previsto dal citato accordo del 14 aprile 2014;
\r\n4. addendum all'accordo 8 aprile 2016, in cui è stato stabilito che il contributo minimo di 35 euro entri in vigore dal mese di maggio 2016 (anziché dal previsto mese di aprile 2015).
\r\nSull'argomento, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, in relazione a talune richieste di chiarimento pervenute, ha diramato una comunicazione a tutte le Casse Edile, ove viene specificato che il contributo minimo mensile per la gestione ape, di 35 euro per lavoratore, non è un contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione ape, prevista dai precedenti accordi contrattuali in materia.
\r\nIn altri termini, qualora il calcolo del contributo Ape per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione. Qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, la Cassa Edile dovrà richiedere all'impresa il versamento di detto contributo.
\r\nLa norma in esame non si applicherà, inoltre, nei seguenti casi:
\r\n• inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
\r\n• cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
\r\n• assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
\r\nCome già richiamato, la regolamentazione del contributo in esame entrerà in vigore con la denuncia relativa al prossimo mese di maggio, consentendo alle Casse Edili di apportare le necessarie modifiche ai propri sistemi informatici.
\r\nA tale proposito, la Cnce ha sottolineato la necessità che le procedure per la trasmissione telematica delle denunce prevedano il calcolo del riepilogo del contributo al fondo nazionale ape, sommando gli importi dovuti dall'impresa per ciascun operaio presente in denuncia, calcolati applicando i criteri precedentemente esposti.
\r\n1 allegato
\r\nIn data 6 aprile scorso le parti sociali dell'edilizia hanno siglato l'accordo in tema di regolamentazione Ape che, con relativo addendum, si allega alla presente.
\r\nIn particolare, le parti convengono sulla costituzione di una Commissione paritetica composta da due rappresentati sindacali e due datoriali che, unitamente alla Presidenza della Cnce, redigerà un regolamento operativo sull'attività del Fondo nazionale per l'Ape e per la gestione delle risorse finanziarie, da sottoporre poi all'Approvazione delle parti sociali.
\r\nE' stato determinato, poi, un contributo minimo di € 35 per ciascun lavoratore, da versarsi in luogo di quello previsto dal verbale di accordo del 2014 (parametrato sulle 100 ore). Il versamento di tale contributo, fissato nel primo accordo a partire dal mese di aprile 2016, dovrà essere effettuato a partire da maggio prossimo, come statuito nell'accordo aggiuntivo allegato.
\r\nLe parti hanno inoltre stabilito che la contribuzione al Fondo Ape, da versarsi alla Cnce, debba essere trimestrale secondo le scadenze indicate nella tabella allegata all'accordo stesso, a partire dal mese di marzo.
\r\nSolo per l'anno in corso, tale scadenza è stata rivisitata, tramite l'addendum, al 30 aprile 2016.
\r\nCiò significa che, a decorrere dal 2017, il primo versamento riferito al trimestre ottobre, novembre e dicembre, dovrà effettuarsi entro il 31 marzo.
\r\nPer le Casse Edili di Ravenna e Forlì, in considerazione della pluralità dei contratti collettivi ivi applicati, la contribuzione al Fondo Ape, decorrente dal 1° ottobre 2015, avverrà previa verifica delle parti sociali nazionali sulla sostenibilità del fondo, mentre per l'ente paritetico unitario di Reggio Emilia (costituito dalla fusione della Cassa Edile industria e della Cema) la contribuzione unificata al Fondo, con decorrenza 1° ottobre 2015, viene stabilita nella misura del 3,8%.
\r\n2 allegati
\r\nAccordo 6 aprile 2016 regolamentazione ape
Accordo 6aprile_deroghe scadenze acc reg_ ape
Il Ministero del lavoro, con l'allegata nota n. 52/2016, ha fornito chiarimenti in merito al ruolo delle Dtl nell'ambito della nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro del settore privato.
\r\nIl dicastero rammenta che, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 151/2016, il lavoratore può presentare le dimissioni in via autonoma oppure avvalersi dei soggetti abilitati espressamente indicati dal legislatore (patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione), i quali sono responsabili dell'accertamento dell'identità del lavoratore.
\r\nPoiché tra i soggetti abilitati rientrano anche le Commissioni di certificazione operanti presso le Direzioni territoriali del lavoro, viene chiarito che la disposizione normativa deve intendersi con riferimento alle "sedi" quali uffici in cui possono essere formalizzate le dimissioni, e non alle Commissioni quali organi collegiali. Analogo discorso vale anche per patronati ed enti bilaterali, per i quali non può che riferirsi al concetto di "sede" e non già di "organo".
\r\nNe deriva che la procedura può essere svolta e sottoscritta direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di Presidente della Commissione, anche tramite un funzionario da questi appositamente incaricato.
\r\n1 allegato
\r\n