Con l'allegato messaggio n. 1760/16, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per effettuare le operazioni di conguaglio relative all'incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015 e di quello erogato nel corso del 2016.
\r\nIn particolare, l'Istituto ha confermato che, anche per l'anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, opera, per una durata massima di 12 mesi, l'incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la data del 24 settembre 2015.
\r\nIn relazione al citato trattamento erogato nel corso del 2015 e non conguagliato a seguito di contratti autorizzati alla fine dello steso anno 2015, le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016 (esposizione del codice in Uniemens entro il 31 luglio), sulla base delle istruzioni operative e dei relativi codici illustrati nella nota Inps in oggetto, a cui si fa esplicito rinvio.
\r\nLa nota evidenzia che le operazioni di recupero della maggiorazione del 10%, riferita ai periodi di gennaio, febbraio e marzo 2016 dovranno essere effettuate con le denunce contributive relative ai periodi di paga di aprile, maggio e/o giugno 2016.
\r\n1 allegato
\r\nIn risposta ad un interpello proposto dalla Cgil, in tema di esatta interpretazione della compatibilità tra il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso retribuito per assistere i familiari con disabilità (art. 33, comma 3, L. n. 104/1992) e le ferie programmate, il Ministero del Lavoro ha precisato, nell'allegata nota, che la fruizione del suddetto permesso sospende il godimento delle ferie programmate.
\r\nTenuto conto, infatti, della diversa finalità cui sono preordinati i due distinti istituti, l'uno a tutela dei diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, al quale è necessario garantire un'adeguata assistenza morale e materiale, l'altro a garanzia del diritto del lavoratore, costituzionalmente garantito, al recupero delle energie psico-fisiche, il Ministero ha precisato che, nel caso di coincidenza dei permessi di assistenza con le ferie programmate, deve trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e tutela al diritto del disabile.
\r\nNe deriva che il datore di lavoro non potrà negare la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 durante il periodo di ferie programmate, fermo restando la possibilità di verificare l'effettiva indifferibilità dell'assistenza stessa.
\r\n1 allegato
\r\nMin_Lavoro_Interpello n.20_2016
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L'Inps, con l'allegata circolare n. 89/2016, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo all'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare, finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani e contemplato dal DD n. 16/16, così come rettificato dal DD n. 79/16.
\r\nL'Istituto rammenta, in sintesi, che ai sensi della relativa normativa, il c.d. "Super Bonus", applicabile per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano, è riconosciuto:
\r\nper le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016, riguardanti lavoratori in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non inseriti in un percorso di studi e che non siano occupati, i quali abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016;
\r\na tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori e dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.
\r\nL'importo dell'incentivo, determinato dalla classe di profilazione (che indica il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) attribuita al giovane al momento dell'iscrizione al Programma, è riconosciuto anche:
\r\nper i rapporti di apprendistato professionalizzante. Il super bonus corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi. Nelle ipotesi, invece, in cui la durata del periodo formativo, inizialmente concordata, sia inferiore a 12 mesi, l'ammontare del beneficio è proporzionalmente ridotto;
\r\nper i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
\r\nLa concessione dell'incentivo è subordinata:
\r\n- all'adempimento degli obblighi contributivi;
- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, stabiliti dall'articolo 31 del d. lgs. n. 150/2015.
Oltre ad analizzare la compatibilità dell'incentivo con la normativa in materia di aiuti di stato, in base all'età del giovane, l'Istituto rammenta che il bonus è cumulabile con altri benefici all'assunzione di natura economica o contributiva, non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, nonché nel limiti del 50% dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.
\r\nPer l'ammissione all'incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps una domanda preliminare, avvalendosi dell'apposito modulo on-line disponibile sul sito www.inps.it. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
\r\nNel caso in cui l'istanza venga accolta, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro, qualora non abbia ancora provveduto, deve effettuare l'assunzione.
\r\nEntro 14 giorni lavorativi dalla comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro deve comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
\r\nL'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio e indicherà la misura complessiva dell'incentivo spettante, il quale sarà fruito in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro; in caso di conclusione anticipata del rapporto, dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
\r\nIn caso di rapporto a tempo parziale, ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, l'orario di lavoro deve essere pari o superiore al 60% dell'orario normale. L'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.
\r\n1 allegato
\r\nSi fa seguito alla precedente news, per divulgare la nota esplicativa pubblicata dalla Confindustria con un primo commento sul decreto.
\r\nViene preliminarmente indicata quale importante novità la previsione di cui all'art. 1, secondo la quale i contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 devono prevedere i criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Su tali misurazioni e su tali indicatori deve basarsi la verifica "obiettiva" dell'impresa.
\r\nA tal proposito, per ciò che concerne il settore edile, con particolare riguardo all'istituto dell'EVR, si sottolinea che il medesimo è già regolato, nell'ambito dei contratti territoriali, secondo indicazioni e parametri puntuali, ai quali l'impresa deve riferirsi per l'erogazione del premio.
\r\nViene, inoltre, ribadito che la detassazione dei premi di produttività (con aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 10%, nel limite massimo di 2000 euro) opera a favore di lavoratori dipendenti con redditi non superiori, nell'anno precedente, a 50.000 euro.
\r\nGli incrementi di cui sopra, poi, possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti o dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario (contrariamente a ciò che avveniva in precedenza ove il lavoro straordinario era, a determinate condizioni, incluso nel beneficio). La Confindustria considera, comunque, tali modifiche dell'orario rilevanti ai fini del beneficio, purché connesse agli incrementi suddetti e purché siano adottate rispetto ad un congruo periodo di tempo (non modifiche marginali).
\r\nPer quanto riguarda il deposito dei contratti di cui all'art. 5 del D.M., si rimanda a quanto già detto nella precedente circolare Ance, in attesa di prossimi chiarimenti che, da contatti informali con il Ministero del Lavoro, dovrebbero essere contenuti in una circolare esplicativa di prossima emanazione.
\r\nIl format fornito e allegato al decreto, sembrerebbe, infatti, riferirsi esclusivamente al deposito del contratto collettivo da parte dei datori di lavoro e non, come avviene per la contrattazione territoriale, da parte delle associazioni datoriali stesse. Si è provveduto, pertanto, a segnalare tale criticità al Ministero del Lavoro e si è in attesa di un riscontro.
\r\nTenuto conto, poi, che i premi di produttività possono essere erogati anche sotto forma di welfare aziendale, la circolare di Confindustria richiama le modalità di attestazione da parte del datore di lavoro di tale erogazione (mediante documenti specifici – Vaucher - art. 6 del D.M.).
\r\nA commento del medesimo D.M., la Confindustria evidenzia che tali documenti (cartacei o elettronici) devono essere nominativi e non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare; non possono essere trasformati in moneta contante; non possono essere ceduti a terzi; consentono la fruizione di un solo bene, prestazione, opera e servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.
\r\nSu tale aspetto, relativo alla fruizione di prestazioni di welfare aziendale e, in particolare, alla loro compatibilità con l'assetto contrattuale territoriale, si fa riserva di ulteriori approfondimenti alla luce dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate.
\r\nLa Confindustria precisa, inoltre, con riferimento all'art. 7, che le nuove disposizioni si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi e che, per ciò che concerne le erogazioni che si vogliano effettuare sulla base di contratti già stipulati, questi ultimi andranno depositati entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto unitamente alla dichiarazione di conformità. Nel caso in cui, però, il deposito già sia stato effettuato, dovrebbe bastare il deposito della dichiarazione di conformità, anche se non è chiaro se il nuovo sistema informatico lo permetta.
\r\nSi rinvia, comunque, alle ulteriori istruzioni delle amministrazioni competenti per i chiarimenti del caso.
\r\n1 allegato
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