Con l'allegata nota del 15 marzo scorso, il Ministero del lavoro ha diramato il nuovo modello relativo alla dichiarazione di non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc, di cui all'Allegato A al decreto sul Durc (DM 30 gennaio 2015), utile per l'accesso ai benefici contributivi. Come noto, si tratta di illeciti di natura penale e non, riguardanti in generale la tutela delle condizioni di lavoro.
\r\nIl Dicastero ha precisato che, ferma restando la validità delle dichiarazioni rilasciate in vigenza della precedente normativa, tutti coloro che hanno effettuato per la prima volta la suddetta dichiarazione a partire dal 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del nuovo decreto sul Durc), dovranno effettuare nuovamente tale presentazione utilizzando il nuovo modello aggiornato.
\r\nQuest'ultimo, in formato pdf compilabile, è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it ), alla Sezione "Strumenti e servizi", nella voce "Modulistica". Una volta compilata la dichiarazione va tramessa alla Dtl competente a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC e i soggetti coinvolti nella procedura di verifica della regolarità contributiva, comprese le Casse edili, possono richiedere al Ministero del Lavoro l'elenco delle aziende che hanno presentato l'autocertificazione.
\r\n1 allegato
Min_Lav_Modello dichiarazione_DURC
Fornite dall'Inps, con la circolare n. 52/2016 le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo dell'11,50 per le imprese edili. Si rimanda alla lettura della circolare n.17-2016, pubblicata nell'area riservata sezione circolari.
\r\n
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di febbraio 2016 è risultato pari a 99,5 (base 2015 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00250000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n2/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,25
\r\n75% di -0,40700935 [indice febbraio su indice dicembre 2015 x 100 - 100] =
0,000000.
TOTALE = 0,250000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2016 ed il 14 marzo 2016.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\nIl Ministero del lavoro, con l'allegata circolare n. 11/2016, ha provveduto alla ripartizione territoriale delle quote dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno in corso, previste dal DPCM del 14 dicembre 2015.
\r\nIn base al decreto, sono stati ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
\r\nNel richiamare quanto già disposto con la circolare interministeriale del 29 gennaio scorso, il dicastero precisa, in particolare, che sono state attribuite alle Dtl 5.727 quote per lavoro subordinato e autonomo, nell'ambito delle 14.250 destinate alle conversioni.
\r\nNon viene, invece, ripartita a livello territoriale la quota di 100 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo riservata ai lavoratori, di origine italiana, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che rimane nella disponibilità del Ministero del lavoro ai fini dell'assegnazione in base alle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione, dietro segnalazione delle Dtl.
\r\nSi rammenta che le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche, collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/ fino al 31 dicembre 2016 e che saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
\r\nRiguardo agli ingressi di 100 lavoratori per l'attività di smantellamento dei padiglioni espositivi dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Expo di Milano 2015, le quote saranno attribuite esclusivamente alla Dtl di Milano e le relative istanze potranno essere presentate fino al 30 giugno 2016.
\r\nLa circolare fa presente, inoltre, che saranno attuate le procedure di chiusura dei flussi non stagionali anno 2013 e che le quote non impegnate dalle Dtl entro il 31 marzo 2016 saranno azzerate nel sistema informatizzato.
\r\nIn ordine alle istanze per i flussi 2016, si segnala, altresì, che l'Inps ha fornito le relative istruzioni operative con il messaggio n. 1149/2016.
\r\nL'Istituto evidenzia che, al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell'ingresso regolare a cui non segua l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere effettuata presso lo Sportello Unico (S.U.I.), ed assolve agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge n. 510/96, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/96.