L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di aprile 2016 è risultato pari a 99,6 (base 2015 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00500000
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n4/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,5
\r\n75% di -0,30691589 [indice aprile su indice dicembre 2015 x 100 - 100] = 0,000000.
\r\nTOTALE = 0,500000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 aprile 2016 ed il 14 maggio 2016.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\nÈ stata comunicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio scorso, l'adozione del decreto interministeriale in tema di detassazione dei premi di produttività erogati dai datori di lavoro del settore privato ai propri dipendenti.
\r\nLa legge di stabilità 2016, nel prevedere come strutturale l'applicazione della tassazione agevolata al 10%, aveva rimandato, infatti, ad un decreto interministeriale la disciplina dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti collettivi, anche territoriali, possono legare l'erogazione di premi di risultato, nonché le modalità attuative di tutte le disposizioni in essa contenute, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro e le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali e territoriali.
\r\nA tal proposito l'art. 2 del decreto ha precisato che, per premi di risultato, si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, i cui criteri di misurazione e verifica possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro [...].
\r\nSi rammenta che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto un regime fiscale agevolato, con imposta sostitutiva al 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, entro il limite dei 2000 euro lordi (elevabili sino a 2500 per i datori di lavoro che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) in favore dei lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila euro.
\r\nAl fine di poter operare la detassazione è necessario procedere al deposito del contratto territoriale (o aziendale), unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizione del decreto, redatta sulla base del modello allegato al medesimo decreto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali (art.5).
\r\nIn data odierna il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito (www.lavoro.gov.it) una sezione dedicata sulle modalità "telematiche" per effettuare il deposito dei contratti stessi.
\r\nQualora, poi, si voglia procedere all'applicazione del regime di detassazione per erogazioni riferite a premi di risultato derivanti da contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto, bisognerà ottemperare al deposito di tali contratti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale, unitamente all'autodichiarazione di conformità (entro il prossimo 13 giugno).
\r\nSi fa riserva di ulteriori comunicazioni alla luce delle istruzioni che saranno emanate sul tema.
\r\n1 allegato
\r\nSi fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per segnalare che il Ministero del lavoro, con la nota direttoriale n. 2785/2016, ha informato le proprie sedi periferiche (DTL e DIL) in merito alle nuove funzionalità del Sistema delle dimissioni volontarie, realizzato a seguito dell'entrata in vigore del DM 15 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 151/2015.
\r\nIl dicastero ha reso noto che dall'11 maggio scorso sono accessibili, agli ispettori del lavoro accreditati, le comunicazioni telematiche inerenti la manifestazione di volontà del lavoratore, inviate tramite il Sistema alle direzioni territorialmente competenti.
\r\nTali comunicazioni saranno incrociate con quelle relative alle cessazioni del rapporto di lavoro comunicate, per via telematica, dal datore di lavoro entro 5 giorni dalla conclusione del rapporto stesso.
\r\nPer ogni informazione utile è a disposizione l'indirizzo mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
\r\n1 allegato
\r\nL'Inps, con la circolare n. 69/2016, ha fornito istruzioni per la fruizione prolungata del congedo obbligatorio di maternità nei casi di parto prematuro.
\r\nIn particolare, le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro che le ipotesi di pagamento diretto, i casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del bambino, nonché la compilazione della denuncia contributiva UniEmens.
\r\nA seguito delle disposizioni del d.lgs. n. 80/15, confermate dal d.lgs. n. 148/15, intervenute a modifica del T.U. maternità/paternità per consentire una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, nei soli casi di parto "fortemente" prematuro, ossia avvenuto prima dei due mesi antecedenti la data presunta, il congedo è calcolato aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data dell'evento e quella presunta.
\r\nLa disciplina innovata si applica alle lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata per gli eventi verificatisi dalla data del 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del suddetto decreto n. 80.
\r\nNelle more degli aggiornamenti della procedura on-line, le relative istanze di maternità/paternità dovranno essere presentate, alla sede Inps competente, in modalità cartacea o inviate tramite raccomandata A/R. Successivamente al completamento degli aggiornamenti, di cui sarà data comunicazione entro il prossimo mese di luglio, la domanda andrà inoltrata esclusivamente per via telematica.
\r\nL'Istituto rammenta, infine, che, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 405/2001, è prevista la conservazione dell'indennità di maternità oltre la cessazione del rapporto di lavoro anche nell'ipotesi di licenziamento per colpa grave della lavoratrice (art. 24 T.U.).
\r\n1 allegato
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