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DLgs n. 151/15- semplificazione su infortuni e malattie professionali - Inail, Circolare n. 10/2016

Con l'allegata Circolare n. 10/2016, l'Inail ha fornito indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 151/2015 (Decreto legislativo attuativo del Jobs Act) in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

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Tali adempimenti dovranno avvenire esclusivamente in via telematica a decorrere dal 22 marzo 2016 (180° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo).

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In primo luogo è stato chiarito, con riferimento all'obbligo di invio telematico del certificato medico, ai sensi dell'art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 21, co.1) lett. b) del D.Lgs n.151/2015, che l'invio della certificazione medica attestante la "prima assistenza" a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale deve essere trasmesso all'Inail, esclusivamente in modalità telematica, dal medico certificatore, entro le 24 ore successive all'intervento di prima assistenza effettuato dal medico stesso.

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Pertanto, il datore di lavoro sarà tenuto a trasmettere solamente la denuncia dell'evento all'Inail (entro 2 giorni, o 5 in caso di malattia professionale, da quando ne ha avuto notizia), indicando nella denuncia obbligatoria, sempre con modalità telematiche, i riferimenti del certificato medico, ossia il numero identificativo e la data di rilascio dello stesso.

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Sul punto, l'Istituto ha comunicato che, dal 22 marzo 2016,sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro, del certificato medico trasmesso all'Inail, attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici", disponibile all'interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi. Pertanto, i datori di lavoro, ormai esonerati dall'obbligo di trasmissione del certificato di infortunio o di malattia professionale all'Inail, potranno consultare, nel predetto applicativo, la certificazione trasmessa tramite l'inserimento dei seguenti dati:
codice fiscale del lavoratore;
numero identificativo del certificato medico;
data di rilascio del certificato medico.

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Resta fermo per il lavoratore l'obbligo di comunicazione di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, nonché di denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo per il periodo antecedente la denuncia.

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Con riferimento, poi, alle modifiche relative all'art. 139 del D.P.R. n.1124/1965, è stato comunicato che, sempre dal 22 marzo 2016, con l'invio telematico del certificato di malattia professionale si intende assolto, per le tecnopatie di cui all'articolo suddetto, l'obbligo di trasmissione della denuncia ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.

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E' stato, altresì, comunicato che, in fase di prima applicazione, il certificato trasmesso a mezzo PEC potrebbe non essere disponibile nell'applicativo di consultazione e, pertanto, sono in corso degli adeguamenti per consentirne la visualizzazione. L'Inail fornirà tempestiva comunicazione della effettiva disponibilità del servizio nel portale dell'Istituto.

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Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla nota allegata.

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1 allegato

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Circ. Inail n. 10-2016 - Art 21 DLgs 151-15

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato – Inps, Circolare n. 57/2016

Fornite dall'Inps, con la circolare n. 57/2016, indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi alla fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 ai sensi della L. di Stabilità 2016. Si rimanda alla lettura della circolare n.20-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.

Lavoro dei minori – Interpello n. 11/2016

Il Ministero del lavoro, con l'allegato interpello n. 11/2016, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 18, legge n. 977/1967 e s.m., afferente alla disciplina sull'orario di lavoro dei minori, in presenza di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

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Secondo la normativa italiana richiamata, è considerato bambino il minore che non abbia ancora compiuto quindici anni di età o che sia ancora soggetto all'obbligo scolastico, mentre è considerato adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non sia più soggetto all'obbligo scolastico (art.1).

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Inoltre, ai sensi dell'art. 18, l'orario di lavoro non può superare:

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• le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali per i bambini liberi da obblighi scolastici;
• le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali per gli adolescenti.

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Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni e alla luce della disciplina dell'apprendistato che consente, al giovane tra i 15 e i 18 anni, tramite il contratto di apprendistato di primo livello basato sull'alternanza scuola-lavoro, di completare il percorso di istruzione, anche attraverso la formazione on the job, il dicastero ritiene che i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, assunti con tale tipologia contrattuale, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.

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Nell'evidenziare l'attenzione rivolta dal legislatore, nella tutela del lavoro minorile, all'effettivo completamento del periodo di istruzione obbligatorio, il Ministero ha quindi richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ovvero che, nell'ipotesi in cui gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, debbono applicarsi i più rigorosi limiti di orario previsti dall'art. 18 della citata legge n. 977/1967 e non quelli contemplati dalla normativa sull'apprendistato.

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1 allegato

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Min_Lavoro_Interpello 11_2016

Flusso UniEmens – Ripristino dei codici 1N e 1M

Si informa che, a seguito della segnalazione sulla eliminazione, nei flussi UniEmens, del codice 1N e 1M – cessazione per interruzione di rapporto di lavoro per completamento delle attività e chiusura di cantiere ed esclusione dall'obbligo del versamento di qualsiasi forma di contribuzione previdenziale (codici utili, pertanto, ai fini dell'esonero dal contributo di licenziamento prorogato dal Milleproroghe, come noto, per tutto il 2016), l'Ance è intervenuta immediatamente presso l'Inps.

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A seguito di ciò, risulta che  l'Istituto abbia proceduto ad aggiornare i programmi, reinserendo i suddetti codici.

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A breve seguirà specifico messaggio dell'Inps.

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