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Lavoro e previdenza

Part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione – Pubblicazione del Decreto in G.U.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio scorso il Decreto 7/04/2016 con il quale il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha disciplinato le modalità per il riconoscimento degli incentivi volti ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato, in prossimità del pensionamento di vecchiaia, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 284, della L. n. 208/2015).

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In particolare, nell'ambito del suddetto Decreto, è stato primariamente chiarito che, i soggetti destinatari del beneficio, sono i lavoratori dipendenti del settore privato i quali:
risultino iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o altre forme sostitutive;
abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
maturino, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia (20 anni).

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Pertanto, i lavoratori interessati e in possesso dei succitati requisiti dovranno, al fine del riconoscimento del beneficio, stipulare con il datore di lavoro un "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", la cui durata coinciderà con il periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

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Con la stipula di tale contratto, il lavoratore potrà trasformare, in accordo con il datore di lavoro e previa certificazione da parte dell'Inps dei requisiti minimi previsti, il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% ottenendo, mensilmente:
una somma omnicomprensiva, pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici, a carico del datore di lavoro e relativa alla prestazione lavorativa non effettuata, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella Inail;
la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni di € per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

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Ai fini del riconoscimento del beneficio, il datore di lavoro dovrà trasmettere "il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) che, dopo aver valutato le disposizioni contrattuali, rilascerà il provvedimento di autorizzazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto. Decorso tale termine, il contratto si considera comunque autorizzato.

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Acquisita l'autorizzazione da parte della Dtl, il datore di lavoro trasmetterà istanza telematica all'Inps che, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità di risorse, comunicherà l'accoglimento o il rigetto della stessa entro 5 giorni dalla ricezione.

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Per quanto non riportato nella presente, si rimanda al decreto allegato e si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in attesa della circolare operativa da parte dell'Inps.

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1 allegato

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Decreto 

Decreto 25 marzo 2016 – Proroga Cigs per cessazione attività

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio scorso è stato pubblicato l'allegato decreto 25 marzo 2016, "concernente la definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale".

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Come noto, l'art. 21, co. 4, del D.Lgs. 148/15 prevede che, in caso di cessazione dell'attività intervenuta nell'anno 2016, 2017 o 2018 possa essere concessa la Cassa integrazione salariale straordinaria, fino ad un limite massimo di durata, rispettivamente, pari a dodici, nove e sei mesi.

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La proroga del trattamento salariale, successiva alla concessione di un primo periodo di Cigs per crisi aziendale, potrà essere autorizzata al verificarsi delle seguenti condizioni:

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quando, all'esito del programma di crisi aziendale precedentemente autorizzato, a cui faccia seguito un peggioramento della situazione di difficoltà inizialmente denunciata e l'impossibilità di realizzare il piano di risanamento, l'impresa intenda cessare l'attività, evidenziando, contestualmente, concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda, anche attraverso proposte da parte di terzi;
quando sia stipulato uno specifico Accordo presso il Ministero del lavoro, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
quando sia presentato un piano di sospensione dei lavoratori ricollegabile, per numero e tempi di attuazione, alla cessazione ed agli interventi programmati nel piano di risanamento;
quando sia presentato un piano di riassorbimento occupazionale tra cedente e cessionario, garantito dall'espletamento della procedura di cui all'art. 47 della L. n. 428/90.
Prima della stipula dell'Accordo in sede ministeriale, dovrà essere verificata la sostenibilità finanziaria ed indicato l'onere economico necessario a coprire l'intervento di Cigs.

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A tal riguardo, il decreto ricorda che, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, potranno essere autorizzati interventi di Cigs per cessazione attività nei limiti di spesa di 50 milioni di euro.

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Resta confermato che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori interessati al suddetto programma di Cassa integrazione straordinaria, per richiedere l'intervento de quo non sarà necessario esperire la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 148/15, ma sarà sufficiente che l'impresa inoltri apposita istanza al Ministero del lavoro, corredata dal programma sottoscritto in sede governativa.

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1 allegato

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decreto 25 marzo 2016

Cassa integrazione ordinaria – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Si trasmette, per immediata ed opportuna informativa, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 aprile 2016, pubblicato in data odierna sul sito del Ministero del lavoro, che definisce i criteri per le domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria.

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Il Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Si fa riserva di una dettagliata analisi dello stesso.

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1 allegato

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Decreto-Ministeriale-15-aprile-n-95442

D. M. n. 95442/16 - Criteri per l'approvazione dei programmi di Cigo

Come previsto dall'art. 16, co. 2 del D.lgs. n. 148/15, il Ministero del Lavoro, con il decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 (cfr. comunicazione del 17 maggio 2016), ha definito i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Dal 1° gennaio 2016, in particolare, la Cigo sarà concessa, come già indicato dall'art. 11, co. 1 del D.Lgs n. 148/15 per:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Nell'ambito della definizione di transitorietà della situazione aziendale e temporaneità della situazione di mercato, è stata recepita l'istanza dell'Ance tesa a confermare che la prevedibilità della ripresa dell'attività lavorativa debba essere valutata dalla sede Inps competente con un giudizio "ex ante".
A tal fine, l'esame della domanda di Cigo riguarderà la congiuntura negativa riguardante la singola impresa, eventualmente il contesto economico in cui l'impresa opera, con riferimento all'epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Pertanto, le circostanze sopravvenute durante il periodo di Cigo non dovranno essere considerate.
Ai fini dell'ammissione all'integrazione salariale l'art. 2, inoltre, stabilisce che le imprese sono tenute a presentare una relazione tecnica che, oltre ad illustrare le ragioni che determinano la sospensione o riduzione di orario, dovrà confermare elementi oggettivi (dati economici di bilancio o, in via alternativa, documentazione tecnica concernente la situazione di crisi del settore, nuove acquisizione di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto), utili a dimostrare la continuità operativa sul mercato.
Gli articoli successivi, dal 3 al 9, che disciplinano le singole causali di intervento, evidenziano il ruolo determinante della relazione tecnica e dei suoi allegati ai fini della concessione della Cigo.
In particolare, relativamente alla causale mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato, è necessario che le imprese documentino l'andamento degli ordini o delle commesse e, facoltativamente, presentino documenti relativi al bilancio e al fatturato che comprovino la situazione di difficoltà dell'azienda.
Tale facoltà diviene un obbligo nel momento in cui, a richiesta dell'Inps, l'azienda è tenuta a presentare la documentazione contenente gli indicatori economico finanziari di bilancio.

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Una novità assoluta riguarda il requisito aziendale contenuto nel comma 4 dell'art. 3 che impone alle aziende, interessate all'accesso alla Cigo per mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato, di aver avviato l'attività produttiva da almeno tre mesi dalla presentazione dell'istanza.
Tale requisito, peraltro, come espressamente menzionato nel Decreto, non è necessario ai fini della richiesta della Cigo per gli eventi meteorologici in edilizia.
Si ritiene, pertanto, che per tutte le altre causali estranee all'art. 3 operi la stessa esclusione, dal momento che lo stesso comma 4 dell'art. 3 circoscrive l'ambito di applicazione di tale condizione alla sola fattispecie "mancanza di lavoro o commesse e crisi di mercato".
Rispetto alla causale fine cantiere/fine lavoro e fine fase lavorativa, ai fini della concessione della Cigo, i periodi di sospensione tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, secondo il nuovo schema dettato dall'art. 4, comma 1, non dovranno superare i tre mesi.
Su tale tema si evidenzia che, rispetto ad una versione precedente assolutamente critica, con la quale si prevedeva un intervallo non superiore a 15 giorni, l'Ance aveva richiesto di eliminare ogni riferimento temporale.
Per ciò che concerne la casuale eventi metereologici, la relazione tecnica che dovrà indicare l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento meteo e le relative conseguenze sull'attività in corso, dovrà essere accompagnata dai bollettini rilasciati dagli organi accreditati.
Rispetto a tale ultimo adempimento, è opportuno ricordare che la previgente normativa non sanciva un obbligo a carico delle imprese ma, di fatto, per prassi consolidata, già in alcune realtà territoriali le aziende interessate a tale causale corredavano la domanda di Cigo con i suddetti bollettini meteo.
L'art. 9 inserisce una generica ed autonoma causale di Cigo in caso di sospensione dell'attività lavorativa a seguito di ordine di una pubblica autorità, ovviamente per cause non imputabili né all'azienda né ai lavoratori.
In questa ipotesi, la domanda potrà essere accolta solo se la relazione tecnica comprovi che la sospensione dell'attività è dovuta ad eventi improvvisi e di rilievo non imputabili alla responsabilità dell'azienda, o per effetto di ordini di pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'azienda stessa.
L'art. 10 conferma che può essere concessa la Cigo per periodi, comunque, non superiori a tre mesi, fatti salvi gli eventi oggettivamente non evitabili, nelle unità produttive dove è in corso una riduzione dell'orario di lavoro per contratto di solidarietà. I due trattamenti, pertanto, potranno coesistere nel medesimo periodo, purché si riferiscano a lavoratori distinti.
I periodi in cui vi è coesistenza sono computati per intero e come giornate di Cigo. Per l'edilizia tale previsione, ai fini del computo della durata massima complessiva degli ammortizzatori sociali non costituisce un limite, in quanto nel settore delle costruzioni il contratto di solidarietà non viene conteggiato la metà come invece avviene per l'industria in genere.
L'art. 11, infine, stabilisce che, in caso di supplemento di istruttoria a causa di un possibile rigetto totale o parziale della domanda, l'Inps possa sentire le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 148/15 che hanno partecipato alla consultazione sindacale.
Fermo restando che il settore dell'edilizia, rispetto alla consultazione sindacale, come noto, non ha obblighi in tal senso per richieste di Cigo relative alle prime 13 settimane, ma solo per le istanze di proroga della Cigo oltre le suddette 13 settimane, sembrerebbe emergere l'incomprensibile esclusione delle associazioni datoriali di categoria dal contesto istruttorio suppletivo.
A tal riguardo, si assicura il massimo impegno dell'Ance al fine di ottenere un chiarimento nel merito e, comunque, se fosse confermata l'interpretazione restrittiva, a intervenire nelle sedi opportune per un doveroso correttivo a tale previsione normativa, non suffragata da alcuna ragione tecnica – amministrativa.
Per quanto non espressamente richiamato dal Decreto in commento, si conferma che l'Inps è in procinto di pubblicare una circolare operativa contenente opportune indicazioni sui criteri di valutazione delle istanze di Cigo nonché, con riferimento al settore edile, sui criteri per l'individuazione dell'unità produttiva che, come preannunciato, si auspica "migliorati" rispetto a quelli indicati nel messaggio Inps n. 7336 del 7 dicembre 2015.
Si fa riserva di fornire tempestivamente ogni eventuale ed ulteriore novità in merito.

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