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Pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

E’ stato pubblicato il quattordicesimoelenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..

Tale elenco, riportato nel Decreto Direttoriale del 20 settembre 2017, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 9 settembre 2016.
Il Decreto si compone di cinque articoli:
-       all’articolo 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
-       all'articolo 2 (Variazione delle abilitazioni) sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
-       all'articolo 3 (Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati) è disposta un'ulteriore proroga di 60 giorni per i soggetti in scadenza al 18 settembre 2017, la cui istruttoria è tuttora in corso e in vista della prossima riunione della Commissione già fissata per il 25 e 26 settembre 2017;
-       all'articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati) è specificato che con il Decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto del 9 settembre 2016;
-       all'articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati) sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
 
 

“Ristrutturazioni edilizie” – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, l’aggiornamento della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (settembre 2017) che, oltre a riepilogare le misure contenute nella legge di Bilancio 2017, si sofferma sulle novità, relative agli interventi di adeguamento antisismico, introdotte dal DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”)[1].

 
Come noto, la legge n. 232/2016 (cd. “Bilancio 2017”) ha previsto la proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che continuerà ad applicarsi nella misura del 50%, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2017, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.
 
La proroga, a tutto il 2017, riguarda anche la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro).
 
In merito, si ricorda che per fruire dell’agevolazione è necessario che i trasferimenti delle singole unità immobiliari, siano posti in essere dall’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori.
 
In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire di tale detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori, ma potrà essere effettivamente goduta dall’acquirente solo a partire dal periodo d’imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati[2].
 
Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, si ricorda la disciplina del cd. nuovo “sismabonus” che, come noto, proroga per 5 anni (2017-2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute,sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.
 
In merito, l’Agenzia delle Entrate conferma che la nuova formulazione, applicabile agli interventi posti in essere dal 1° gennaio 2017, prevede :
 
-        la rimodulazione della percentuale di detrazione;
 
-        l’ampliamento dell’ambito oggettivo, includendo anche le abitazioni diverse dalle “abitazioni principali” e l’estensione anche alla zona sismica 3 (oltre le attuali zone 1 e 2)
 
-        la riduzione, da 10 a 5 anni, del periodo di ripartizione della detrazione.
 
In particolare, la percentuale di detrazione è pari al:
 
·       50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali,
·       70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,
·       75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe,
·       80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi,
·       85% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi.
 
In ogni caso, l’ammontare delle spese agevolate non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare[3].
 
Anche per quanto riguarda i lavori antisismici su parti comuni condominiali, la Guida conferma le novità introdotte dalla legge 232/2016 ed, in particolare, la possibilità di cedere la detrazione (spettante ad ogni condomino)sotto forma di credito d’imposta alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
 
Con riferimento alle misure antisismiche, la Guida approfondisce, altresì, la nuova disciplina introdotta dall’art. 46-quaterdel DL 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, che estende l’agevolazione del cd. “sismabonus agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.
 
In particolare, per i trasferimenti delle singole unità immobiliari, effettuati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, viene prevista l’applicazione della detrazione del 75%, ovvero dell’85% in capo all’acquirente, da recuperare in 5 quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi.
 
In tal caso, essendo i costi di ricostruzione sostenuti direttamente dall’impresa, la detrazione è correlata al prezzodell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'importo massimo di 96.000(detrazione massima pari a €81.600, da recuperare in 5 anni per un importo annuale di €16.320 l’anno).
 
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate conferma che:
 
·       le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006;
 
·       gli interventi di ricostruzione dell’edificio possono determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente (ove le norme urbanistiche lo consentano);
 
·       i lavori devono essere eseguiti dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice che provvede, entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, alla successiva rivendita
 
Confermata, altresì, in alternativa alla detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, la facoltà dell’acquirentedi optare per la cessione del credito di imposta, corrispondente all’importo detraibile secondo quando previsto dalla legge.
 
Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari), così come attualmente previsto per il “Sismabonus condomini” (articolo 1, legge 232/2016).
 

[1] Cfr. ANCE “Fisco e casa - Aggiornamento Guida ANCE” - ID n. 29544 del 4 agosto 2017; ANCE “Manovra correttiva” – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017” - ID n. 29123 del 27 giugno 2017.
[2] Cfr. C.M. 4 aprile 2017, n. 7. Il contenuto della citata Circolare è stato confermato dal viceministro all’Economia, Luigi Casero, nell’interrogazione parlamentare n. 5-12157.
[3]Viene inoltre ricordato che, in osservanza a quanto stabilito nella norma della legge di Bilancio, il 28 febbraio 2017 è stato emanato il decreto del MIT, che ha stabilito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
 
 

“Ecobonus” – La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Nuovo aggiornamento al 12 settembre 2017 della Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico» a cura dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, che illustra, tra l’altro, le novità dell’“Ecobonus”, relative alla cessione del credito, alla luce del recente Provvedimento n.165110 del 28 agosto 2017.

 
In particolare, la Guida riepiloga la disciplina della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, realizzati sia su singole abitazioni che su parti comuni condominiali, anche alla luce delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla legge di Bilancio 2017.
 
Come noto, infatti, la legge n. 232/2016, oltre a confermare la proroga, fino al  31 dicembre 2017, della detrazione IRPEF/IRES nella misura “potenziata” del 65% per i lavori di riqualificazione energetica su edifici, ha previsto, altresì, per i soli interventi che riguardano l’intero condominio, la proroga della detrazione fino al 31 dicembre 2021.
 
Inoltre, sempre con riferimento ai lavori di efficienza energetica su parti comuni condominiali, è stato previsto un aumentodella percentuale di detrazione in ragione dell’intervento effettuato, che dalla misura ordinaria del 65% viene elevata al:
 
·     70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio,
 
·     75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
 
A tal riguardo, la Guida conferma che, in entrambe le ipotesi, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
 
Sempre in merito ai lavori condominiali, l’Agenzia delle Entrate approfondisce la nuova disciplina della “cessione del credito” per i contribuenti che, su opzione, decidono di cedere la detrazione spettante alle imprese esecutrici dei lavori o ad altri soggetti privati.
 
In merito, la Guida conferma le nuove modalità operative, già contenute nel Provvedimento dell’AdE n.165110 del 28 agosto 2017, per porre in essere la cessione del credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, che valgono sia per i soggetti “incapienti”, che per i contribuenti che accedono al cd. “Ecobonus” per interventi condominiali “incisivi”.
 

Il quadro delle norme per la qualificazione dei prodotti e materiali da costruzione

Norme Tecniche per le Costruzioni e Regolamento UE n. 305 del 2011 stabiliscono il quadro delle modalità di qualificazione dei prodotti e materiali in edilizia. Si fornisce una sintesi dei contenuti della normativa in vigore

GUIDA ANCE MATERIALI IN EDILIZIA

10 allegati

CEN-TC135 Scope of EN 1090-1
Elenco prodotti non coperti EN 1090 tradotto
Elenco_norme_CPR_mar2017 estratto-
Decreto accessori per serramenti
Decreto aggregati per conglomerati
Decreto aggregati
Decreto appoggi strutturali del 2007
Decreto appoggi strutturali del 2009
Decreto geotessili e prodotti affini
Decreto isolanti termici

Bollettino degli Appalti n.37

In allegato nell'area riservata Sezione Documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.37 dell'11 settembre 2017

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