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Super e iper ammortamento nel leasing - R.M. 132/E/2017

Riconosciuta la possibilità di usufruire delle agevolazioni del super e iper ammortamento anche all’investitore che decide di acquistare il bene in locazione finanziaria, dopo aver effettuato l’ordine e versato l’acconto.
 
L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 132/E del 24 ottobre 2017, è intervenuta in materia di super e iper ammortamento nel caso di acquisto in leasing, risolvendo positivamente la questione inerente la possibilità di usufruire delle agevolazioni anche nelle ipotesi in cui l’investitore decida di acquistare il bene tramite locazione finanziaria, dopo aver effettuato l’ordine e versato l’acconto del 20% del costo di acquisizione.
 
Come noto, il cd. “superammortamento”, ovvero la possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto[1] dei beni strumentali nuovi e il cd. “iperammortamento”, ovvero la possibilità di ammortizzare il 250% in più del costo d’acquisto di beni materiali digitali, sono stati prorogati dalla Leggen. 232/2016[2] (Legge di Bilancio 2017), sino al 31 dicembre 2017.
 
In entrambi i casi viene riconosciuta agli investitori la possibilità di usufruire di tali benefici anche per gli investimenti effettuati entro il più ampio termine del 30 giugno 2018 in caso di superammortamento e del 30 settembre 2018 in caso di iperammortamento purché, entro il 31 dicembre 2017, si siano verificate almeno due condizioni:
 
- accettazione dell’ordine da parte del venditore
 
- pagamento del 20% del costo di acquisizione.
 
Sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per gli acquisti in leasing, l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 chiarendo che super e iper ammortamento spettano anche agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria se, entro il 31 dicembre 2017, il contratto di leasing è stato sottoscritto da entrambe le parti e il maxicanone del 20% è stato versato alla società di leasing.
 
La questione oggetto della Risoluzione in commento, invece, concerne la possibilità di fruire delle agevolazioni nell’ipotesi in cui l’investitore decida di acquistare tramite locazione finanziaria in un secondo momento, ovvero dopo aver effettuato l’ordine e dopo aver versato l’acconto (avendo l’intenzione iniziale di procedere al mero acquisto del bene agevolato).
 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando il principio “di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di fruizione degli stessi”, si pronuncia positivamente, ammettendo la fruizione del beneficio anche nei casi di acquisto in leasing “tardivo”.
 
L’Amministrazione finanziaria configura, a tal proposito, due modalità attuative:
 
l’investitore decide di “compensare” l’acconto al fornitore con il maxicanone dovuto alla società di leasing che provvederà a saldare quanto dovuto al venditore. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente che al 31 dicembre 2017 l’investitore abbia effettuato l’ordine ed abbia versato l’acconto del 20%, destinato poi a trasformarsi in maxicanone.
 
il fornitore restituisce l’acconto ricevuto all’investitore e poi è la società di leasing a pagare il fornitore. In tal caso l’investitore potrà fruire della maggiorazione se, fermi restando gli adempimenti al 31 dicembre 2017, in sede di restituzione dell’acconto e stipula del contratto di leasing sia corrisposto al locatore un maxicanone almeno pari al suddetto acconto, e nel contratto di leasing venga richiamato l’ordine originario.

[1] Fiscalmente definito ai sensi dell’art.110, co.1, del DPR 917/1986.
[2] Ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 9, della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). 
 

Workshop “Gestione dei rifiuti aziendali e Tassa smaltimento SICINDUSTRIA AGRIGENTO, 26 ottobre 2017 ore 9.00

Banner-savethedate-Agrigent 

Il seminario intende analizzare in chiave pratico operativa le novità 2017 sulle pratiche di gestione documentale dei rifiuti. Tra i "non rifiuti" merita particolare approfondimento l'analisi dei nuovi criteri per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo. Nel seminario si forniranno altresì aggiornamenti sul nuovo regolamento che riordina e semplifica la disciplina delle terre e rocce da scavo entrato in vigore il 22 agosto 2017.
In materia di Tassa Rifiuti molti dei problemi connessi all'individuazione delle superfici tassabili sono rimasti immutati, ma alcune modifiche normative, insieme a documenti di prassi (circolari e risoluzioni), sanciscono alcuni principi inderogabili ai quali le amministrazioni comunali si devono necessariamente attenere. Nel corso del seminario, perciò, si esamineranno, in particolare, le indicazioni relative all'esclusione prevista per le aree aziendali dove si producono rifiuti speciali e per i magazzini di materie prime e prodotti finiti, la riduzione o l'esenzione per i rifiuti avviati al recupero e le altre riduzioni previste dalle norme di riferimento.
Il seminario, in ultimo, ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie a valutare quali sono gli adempimenti in materia di Contributo Ambientale Conai e di stimolare riflessioni su altre novità in tema di gestione degli imballaggi presentando le ultime novità sulla diversificazione del contributo per gli imballaggi in plastica.

PROGRAMMA


Mattina
Ore 9:00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9:15 - Saluto
Antonio Siracusa, Delegato Responsabile di Sicindustria Agrigento

Ore 9:30– 12:00 - Paolo Pipere, esperto in materia ambientale

Aggiornamenti su SISTRI e trasmissione via PEC dei formulari.
Introduzione sulle novità in tema di sottoprodotti.

Le esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti: Sottoprodotti alla luce del recente DM 264/2016 (in vigore dal 02/03/2017) e aggiornamento sul nuovo dPR n 120/2017 terre e rocce da scavo (in vigore dal 22/08/2017)

Tassa rifiuti: esenzioni e riduzioni per le imprese
Riferimenti normativi essenziali
Documenti di prassi
Le nozioni fondamentali: rifiuti speciali, rifiuti speciali assimilabili e rifiuti speciali assimilati agli urbani
Il presupposto impositivo e i soggetti obbligati
Esclusione per le aree aziendali dove si producono rifiuti speciali
Riduzione/esenzione per i rifiuti avviati autonomamente al recupero
Altre riduzioni
Il previsto passaggio alla “tariffa puntuale”
La ridefinizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani: caratteri fondamentali della bozza di decreto ministeriale, aree aziendali escluse dalla tassazione e conseguenze per le imprese.

Ore 12:00 – 13:00 - Fabio Costarella/Concetta Dragonetto, Conai 
La gestione dei rifiuti di imballaggio
Guida al Contributo Ambientale Conai
Le ultime novità Conai: la diversificazione del contributo per gli imballaggi in plastica

Ore 13:00 – 13:30
Incontri one to one (su preventiva prenotazione) con i relatori. Potranno venir discussi casi specifici relativi a criticità nella gestione del contributo Conai o più in generale nella gestione dei rifiuti.

MODERA Giusi Migliorisi, Area Ambiente e Sicurezza Sicindustria

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA.
Saranno accolte le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti.
ATTENZIONE: Ai partecipanti verrà poi inviato via email un voucher per l’accesso gratuito ad una pubblicazione digitale “Prontuario sulla gestione dei rifiuti e rifiuti d’imballaggio” in fase di predisposizione.

 Scheda Adesione

Detrazione interessi passivi anche per la ristrutturazione – R.M. 129/E/2017

Riconosciuta la detrazione piena per interessi passivi del mutuo stipulato per ristrutturare l’abitazione principale anche al coniuge “superstite” che subentra nel pagamento delle rate residue.
 
Questo il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 129/E del 18 ottobre 2017, in materia di detraibilità degli interessi passivi derivanti da contratti di mutuo stipulati per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.
 
La questione è posta dal contribuente che aveva contratto con il coniuge un mutuo ipotecario per ristrutturare la propria abitazione e che, in seguito alla morte della moglie e alla successiva voltura del finanziamento a suo nome, si è visto negare la facoltà di detrarre tutti gli interessi passivi.
 
Come noto, infatti, l’art.15, co. 1-ter, del D.P.R. n. 917/1986, prevede la detraibilità, nella misura del 19% e per un ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro, di interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo finalizzati alla costruzione dell’abitazione principale.
 
Lo stesso regime agevolativo viene riconosciuto anche nelle ipotesi di finanziamento contratto per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, in quanto “per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R n.380/2001)[1].  
 
Nel caso di specie, la questione oggetto di chiarimento attiene alla possibilità di godere integralmente di tale agevolazione anche nell’ipotesi in cui il mutuo, originariamente cointestato, sia stato successivamente assunto da un coniuge a seguito del decesso dell’altro.
 
A tal riguardo, tale possibilità era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 122/E/1999, secondo cui “il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo”.
 
Con la R.M. 129/E/2017, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema e, per esigenze di “coerenza e sistematicità”, ha esteso tale principio anche al caso di specie, ovvero alle ipotesi di mutuo contratto per ristrutturazione edilizia. 
 
In sostanza, viene chiarito che il coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, del mutuo stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo anche provveduto ad accollarsi l'intero finanziamento, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.
 
 

[1] Così come stabilito dal D.M. n. 311 del 30 luglio 1999.

Nuova versione della raccolta MISE sugli impianti negli edifici

Si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato un aggiornamento della raccolta dei pareri che chiariscono alcune problematiche applicative del D.M. n. 37/08 che regolamenta l’attività di progettazione ed installazione degli impianti posti al servizio degli edifici.

Gli impianti summenzionati sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
 
Si allega:

Decreto Legge 148/2017 (cd. “Decreto Fiscale”) – Misure d’interesse

Dall'estensione della "rottamazione delle cartelle" a quella dell'ambito applicativo dello "split payment" dal 1° gennaio 2018, all'ulteriore parziale sterilizzazione delle "clausole di salvaguardia", con un possibile aumento, dal 2018, delle aliquota IVA del 10%.

Queste le principali misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.242 del 16 ottobre 2017.

Il Provvedimento, in vigore dal 16 ottobre stesso, è stato trasmesso in Parlamento ed è stato assegnato alla Commissione (V) Bilancio del Senato per l'avvio dell'iter di conversione in legge.

L'ANCE esprime ancora forte preoccupazione per il mantenimento, delle "clausole di salvaguardia", secondo le quali le aliquote IVA vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall'attuale 10% all' 11,14% e dal 22% al 25%.

Infatti, l'aumento delle aliquote IVA potrebbe incidere negativamente anche sul mercato immobiliare (seconde case e case da affitto), con una ulteriore contrazione dei consumi di settore. Si auspica, pertanto, che, come anche sollecitato dal Parlamento in sede di approvazione del DEF, il Governo possa in sede di Legge di Bilancio per il 2018 disattivare del tutto il previsto aumento dell'IVA.

Preoccupa anche l'ulteriore estensione dell'ambito applicativo dello split payment, anche tenuto conto dei tempi medi di rimborso dell'IVA a credito che tale meccanismo genera.
Sulle disposizioni contenute nel predetto Decreto legge, l'ANCE ha predisposto un primo documento di sintesi che fa il punto sulle questioni fiscali d'interesse per il settore.

2 allegati

Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148
documento di sintesi

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