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“Decreto Fiscale” – Pubblicata la conversione in legge del DL 148/2017

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2017, la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 148/2017 (cd. “Decreto Fiscale”), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 16 ottobre 2017.
Tra le novità introdotte nella fase di conversione in legge del Provvedimento, di particolare interesse appare la cd. “rottamazione bis” (art. 1), che permette di rateizzare i debiti fiscali, affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016, anche ai contribuenti che non avevano aderito alla “prima rottamazione” o che non avevano provveduto al pagamento delle rate nel rispetto dei termini fissati.
Riconosciuta, altresì, la possibilità di accedere alla nuova rottamazione anche per i carichi fiscali relativi al periodo d’imposta 2017 (dal 1° gennaio al 30 settembre 2017).
Inoltre, tra le ulteriori misure in materia fiscale contenute nella legge di conversione n. 172/2017 si segnalano, tra l’altro:
·        modifiche alla disciplina delle comunicazioni dati ai fini IVA (art. 1-ter)
In particolare, per rimediare alle difficoltà di invio telematico dei dati delle fatture IVA emesse e ricevute per il 2017, i contribuenti potranno trasmettere i dati con cadenza semestrale o annuale (anziché ogni tre mesi).
Prevista, altresì, l’inapplicabilità delle sanzioni per l’errata trasmissione delle fatture emesse e ricevute per il primosemestre 2017, a condizione che i dati siano trasmessi correttamente entro il 28 febbraio 2018;
·        nuova procedura di “voluntary disclosure” per i rientro dei capitali all’estero (art5-septies)
I contribuenti residenti in Italia (ex lavoratori frontalieri iscritti all'Aire o i loro eredi), potranno regolarizzare depositi sui conti correnti e libretti detenuti all'estero e mai dichiarati al fisco, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Prorogati fino a giugno 2020 i termini di accertamento.
·        sospensione dei termini per i versamenti tributari e disposizioni di favore per i contribuenti dei territori colpiti dagli ultimi eventi calamitosi (alluvione in Toscana del 9 settembre 2017 e terremoto sull’isola di Ischia del 21 agosto 2017) – art. 2.
Tra le misure contenute nel testo originale del Provvedimento e confermate anche in sede di conversione nella legge n.172/2017, si segnala l’art. 3 in materia di split payment che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, estende l’applicazione della “scissione dei pagamentianche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche.
Pertanto, per le fatture emesse dalla suddetta data, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, lo “split payment” verrà applicato nei confronti dei seguenti soggetti:
-        tutte le pubbliche amministrazioni;
-        gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
-        le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
-        tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
-        tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioniprovincecittà metropolitanecomuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
-        le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.
Per completezza, si ricorda anche che, con le modifiche già apportate alla disciplina dal precedente D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni nella legge n.96/2017, il suddetto meccanismo, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020, è esteso anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
 

Operatività di fine anno per la concessione ed erogazione dei prestiti agli Enti locali – CDP

Si informano le imprese associate che Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato la circolare con la quale informa gli Enti locali che il termine ultimo utile per poter richiedere l’erogazione dei pagamenti a favore delle imprese è il 12 dicembre 2017.

Nell’allegare la circolare in oggetto si pone in evidenza, tra le varie questioni riportate, che i termini per le richieste di nuovi finanziamenti possono essere presentate entro il 19 dicembre p.v.
 
1 allegato
 
 

Pubblicato il quindicesimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature

E’ stato pubblicato il quindicesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..
Tale elenco, riportato nel Decreto Direttoriale n. 101 del 1 dicembre 2017, sostituisce integralmente quello precedente.
Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:
-       all'articolo 1, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
-       all'articolo 2, è rinnovata l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole;
-       all'articolo 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
-       all'articolo 4, è decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
-       all'articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017;
-       all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. 

1 allegato

DD-n-101-del-01122017

“Sismabonus” ed “Ecobonus” – I chiarimenti dell’AdE

Riconosciuta la piena cumulabilità del Simabonus con la detrazione per la riqualificazione energetica (cd. “Ecobonus”) quando, sul medesimo edificio, sono realizzati contestualmente interventi antisismici e di efficienza energetica.
 
Confermato, altresì, il principio del cd. “assorbimento” secondo cui l’intervento di categoria superiore (ad esempio sismabonus e ristrutturazione edilizia) assorbe quelli di categoria inferiore (manutenzione ordinaria).
 
Questi alcuni dei contenuti della R.M. n. 147/E del 29 novembre 2017 ( CLICCA QUI PER SCARICARE), con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di “Sismabonus” e, in particolare, in merito alla cumulabilità con le altre detrazioni.
 
L’Amministrazione finanziaria, nella R.M. n.147/E/2017, conferma quanto già anticipato in occasione della risposta ad un interpello da parte della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, prendeva le mosse da una richiesta di chiarimenti indirizzata alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna[1].
 
Il tema affrontato è quello dell’applicabilità del Sismabonus che, come noto, è disciplinato dall’art. 16 del DL 63/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n.90/2013, il quale prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli  interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo[2].
 
In particolare, la percentuale di detrazione è pari al:
 
·         50% per gli interventi “antisismici eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica,
·         70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,
·         80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi.
 
Resta ferma l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% (cd. “36%”)per le ristrutturazioni edilizie, prevista a regime dall’art. 16-bis, lett. i), del TUIR, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa[3].
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti circa l’applicabilità dell’agevolazione del “Sismabonus” al verificarsi di particolari condizioni e affronta i seguenti argomenti:
  • Ripartizione delle spese
Con la prima domanda viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del Sismabonus in dieci quote annuali di pari importo (anziché 5), nelle ipotesi di “interventi incisivi” che, come noto, danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%).
 
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013) ha negato tale possibilità, chiarendo che il contribuente, se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80%, dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.
In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF “base” per i medesimi interventi antisismici, da ripartire in 10 anni, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro (ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR).
  • Sismabonus e spese di manutenzione
La R.M. 147/E/2017 risponde, altresì, al quesito con cui viene chiesto se, anche nell’ambito del Sismabonus, possa considerarsi confermato il principio secondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quando necessari al completamento dell’opera nel suo complesso.
 
Come noto, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 57/E/1998, con riferimento alle detrazioni per il recupero edilizio ha chiarito che nelle ipotesi di interventi “incisivi” (ad esempio di ristrutturazione edilizia), sono parimenti agevolabili le spese sostenute per lavori “minori” (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’intervento nel suo complesso.
 
L’Amministrazione finanziariaanche con riferimento alle ipotesi di Sismabonus, conferma tale orientamento, poiché ribadisce il principio secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”.
In sostanza, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata anche alle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessari e funzionali al completamento dell’opera stessa.
  • Limite di spesa agevolabile
Infine, viene fatta chiarezza sul comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesaagevolabile, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.
 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR, tra cui rientrano i lavori antisismici e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
 
In sostanza, nel caso di interventi agevolati con la detrazione del Sismabonus, non è possibile fruire di ulteriori limiti di spesa per altri interventi di recupero, in quanto per tutti i lavori indicati dall’art. 16-bis del TUIR il plafond di 96.000 euro è unico.
 
Diversamente, nelle ipotesi in cui sul medesimo edificio, oltre agli interventi antisismici e di manutenzione, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica, per questi ultimi sarà riconosciuto un autonomo e diverso plafond di spesa(che, in base alla normativa di riferimento, varia in funzione della tipologia di intervento effettuato).
 
In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus.
 
Infine, sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute.
 
Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi abilitati da un provvedimento urbanistico autonomo.
 

[2]Sul punto, si ricorda che per individuare gli interventi agevolabili con il Sismabonus la norma fa riferimento a quelli indicati all’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, ovvero gli interventi “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.

[3] Sul punto, si evidenzia che il nuovo testo del DdL di Bilancio 2018 prevede, tra l’altro, la proroga, per tutto il 2018, del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro. 

 

Legge europea 2017 – Pubblicazione in Gazzetta

Possibilità per i contribuenti che richiedono i rimborsi IVA in via prioritaria, di recuperare parte dei costi sostenuti per ottenere la garanzia fideiussoria .

Questa è una delle disposizioni, in tema di fiscalità, contenute nella legge n.167/2017  (cd. Legge europea 2017”), pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27 novembre 2017), che, tra l’altro, chiude una delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia.
 
Si tratta, in particolare, della procedura di infrazione 2013/4080 con cui la Commissione Europea contestava all’Italia gli eccessivi costi finanziari sostenuti dai soggetti passivi per il rilascio della garanzia fideiussoria necessaria per avere il rimborso del credito IVA in via prioritaria.
 
Come noto, l’art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità di ottenere dei rimborsi IVA prioritari, in merito è intervenuto il DL n. 193/2016 per effetto del quale è stato incrementato da 15.000 a 30.000 euro l’importo dei rimborsi IVA per cui non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria[1].
 
La garanzia fideiussoria deve essere prestata, per ilrimborso del credito IVA superiore a 30.000 euro, in viaobbligatoria dai cd. “contribuenti non virtuosi[2], ovvero in via facoltativa dai cd. “contribuenti virtuosi [3].
 
A tal riguardo, l’art. 7 della legge europea 2017 ha previsto, a titolo di ristoro forfettario, il riconoscimento di una sommapari allo 0,15% dell’importo garantito (per ciascun anno di durata della garanzia), a favore dei contribuenti che sono obbligati al rilascio della fideiussione per ottenere il rimborso prioritario[4].
 
Questa nuova misura si applica a partire dalle richieste di rimborso predisposte con la dichiarazione annuale dell'IVA 2018, relativa all'anno 2017 (da presentare dal1° febbraio al 30 aprile 2018) e dalle istanze di rimborso infrannuale inerenti al primo trimestre 2018.
 
Il beneficio interessa da vicino le imprese del settore delle costruzioni, coinvolte dal fenomeno dell’eccedenza del credito IVA chiesto a rimborso, risultante dalle operazioni nelle quali si applicano i meccanismi di inversione contabile (reverse charge e split payment) e dalle operazioni attive con aliquote inferiori rispetto alle operazioni passive.
 
 Per completezza, si segnala che la legge europea 2017, con l’introduzione dell’art. 30-ter del DPR 633/1972, definisce le modalità ed i termini per richiedere restituzione dell’IVA versata e non dovuta, fermo restando l’impossibilità di ottenere tale restituzione qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
 

[1] Ai sensi dell’art. 7 -quater, co. 32, del DL n. 193/2016, convertito con modifiche nella legge n. 225/2016. CfrANCEDecreto Fiscale: Conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta” -
[2] Ai sensi dell’art.38-bis, co.4, lett.b, DPR 633/1972, devono prestare la garanzia i soggetti che:
-       esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle cd. “start-up innovative”;
-       hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972;
-       hanno presentato la dichiarazione, o l’istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-       richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
[3] Per contribuenti “virtuosi” si intendono i soggetti diversi da quelli elencati dall’art.38-bis, co.4 , lett.a-d, del DPR 633/1972. Si deve trattare, quindi, di:
-       soggetti che esercitano l’attività d’impresa da almeno 2 anni;
-       soggetti che non hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica per determinati importi;
-       soggetti che non richiedono il rimborso del credito IVA per cessazione dell’attività.
 
1 allegato

legge n.167/2017

 

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