Accollo debiti tributari e compensazione – R.M. n. 140/E/2017
Published on Wednesday, 22 November 2017 12:55
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Il debito tributario oggetto di accollo non può essere utilizzato in compensazione con gli altri crediti fiscali dell’accollante.
Questo il principio contenuto nella
R.M. n. 140/E del 15 novembre 2017 (CLICCA QUI), con cui l’Agenzia delle Entrate, alla luce della giurisprudenza maggioritaria e dell’incerta formulazione normativa, fornisce dei chiarimenti in materia di accollo dei debiti tributari e, più in generale, fa il punto sulla disciplina delle compensazioni fiscali.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito, posto da più parti, circa la possibilità, per l’accollante, di utilizzare il meccanismo della compensazione anche nelle ipotesi di accollo del debito tributario altrui.
Come noto, l’accollo è un contratto mediante il quale un soggetto terzo (cd. accollante) assume l’obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale liberazione del debitore originario, laddove il creditore aderisca all’accordo (ai sensi dell’art. 1273 c.c.).
Fiscalmente viene posta una deroga a tale principio, ovvero il debitore originario (ossia il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria) non è mai liberato nei confronti dell’Erario.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto che si accolla un debito tributario altrui non puòutilizzare il meccanismo della compensazione e, quindi, non può compensare i propri crediti fiscali (vantati nei confronti del Fisco) con i debiti accollati.
Tale orientamento trova la sua
ratio nell’art. 8 della legge n.212/2000 (cd. “
Statuto del contribuente”) che, seppur ammettendo in via generale la compensazione
[1] come meccanismo di estinzione dell’obbligazione tributaria, prevede l’emanazione di un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per dare concreta attuazione a tale principio.
Pertanto, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nell’attesa che tale decreto venga emanato, il meccanismo della compensazione si applica solo nei casi previsti dalla legge (tra i quali non rientra l’accollo).
Tuttavia, alla luce delle obiettive condizioni di incertezza delle disposizioni fin qui richiamate, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che “devono essere considerati validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramitecompensazione, prima del 15 novembre 2017” (giorno di pubblicazione della R.M. 140/E/2017).
Per completezza, si ricorda che i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella R.M. n.140/E/2017, non interferiscono in alcun modo con la nuova disciplina della cessione del credito da Sismabonus ed Ecobonus, in quanto gli stessi decreti attuativi prevedono la possibilità di utilizzare il credito acquisito in compensazione.
Come noto, in estrema sintesi, i contribuenti possono decidere di cedere il proprio credito d’imposta (ovvero la detrazione fiscale per le spese sostenute per interventi antisismici o di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali), alle imprese esecutrici o altri soggetti privati che, a loro volta, possono:
· utilizzare il credito fiscale in compensazione, ai sensidell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, alle stesse condizioni applicabili al cedente;
· cedere, ulteriormente, il credito d’imposta ricevuto dal condomino.
Dunque, nei casi di cessione del credito da Simabonus o Ecobonus, la possibilità per il cessionario di utilizzare il credito d’imposta in compensazione è stata prevista espressamente dal legislatore, in quanto funzionale alla riuscita di tutto il meccanismo agevolativo.
Infatti, i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, nel dettare le modalità operative per accedere ai suddetti benefici, prevedono e spiegano dettagliatamente l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta acquisito dal cessionario.
[1]Cfr. Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.