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Terremoto Centro Italia: come rinnovare iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori

La Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma ha provveduto ad aggiungere alle istruzioni, presenti al link https://anagrafe.sisma2016.gov.it/domanda/help, la procedura per la richiesta del rinnovo dell’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori.
In attesa di ulteriori implementazioni della piattaforma dedicata, le modalità per richiedere il rinnovo dell’iscrizione sono le stesse già adottate dagli operatori economici per la compilazione dell’istanza d’iscrizione. L’operatore economico dovrà solo aver cura di specificare, nel campo “NOTE”, che trattasi di richiesta di rinnovo dell’iscrizione previo aggiornamento delle verifiche antimafia.
Le istruzioni specificano che l’istanza di rinnovo, completa in tutte le sue parti, deve essere presentata almeno TRENTAgiorni prima della data di scadenza dell’iscrizione.
La Struttura sta comunque provvedendo a trasmettere all’operatore economico, in prossimità della scadenza, una “Comunicazione dell’interesse alla permanenza nell’“Anagrafe Antimafia degli Esecutori” istituita dall’art. 30, comma 6 del d.l. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016”.

Si ricorda che  l’iscrizione nell’Anagrafe, indispensabile per la partecipazione alle attività di ricostruzione del Centro Italia, ha validità temporale di dodici mesi decorrenti dalla data della definizione dell’istruttoria o dal più breve termine indicato nella comunicazione di avvenuta iscrizione nel caso in cui la società sia risultata iscritta in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 comma 52 e seguenti della legge n. 190/2012 (c.d. White List) o censita nella Banca Dati Nazionale Antimafia. 

ICI e aree fabbricabili – Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27087/2017

Ai fini ICI l’area è considerata edificabile a partire dal momento in cui i lavori di costruzione, demolizione e ricostruzione sono stati avviati, indipendentemente da quando è stato rilasciato il relativo permesso di costruire.
 
Questo il principio espresso nell’ordinanza della Corte di Cassazione (V sez. civ.) n. 27087/2017, che si è pronunciata sulla questione relativa al pagamento dell’ICI dovuta su un’area oggetto di edificazione.
 
La questione prende le mosse da un avviso di accertamento con cui il Comune procedeva al recupero dell’ICI dovuta su un’area agricola, secondo le previsioni del P.R.G., per la quale era stato rilasciato il permesso di costruire case rurali nel dicembre 2001, ma i lavori edificatori erano stati avviati solo diversi anni dopo (ottobre 2007).
 
In particolare, il Comune fondava la pretesa tributaria sulla base del principio secondo cui “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera b, del Dlgs 504/1992.
 
A tal riguardo, il Comune richiedeva il pagamento dell’ICI sull’area, considerata edificabile, a partire dal momento in cui i permessi di costruire erano stati rilasciati. Diversamente, il contribuente riteneva di dover pagare solo a partire dal 2007, ovvero dal momento in cui i lavori erano stati effettivamente avviati.
 
La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, in senso contrario alle sentenze di primo e secondo grado, a favore dell’impresa ricorrente, sulla base del principio secondo cui “è durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria(per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio), che il suolo interessato deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base ai vigenti strumenti urbanistici”.
 
In sostanza, con un orientamento favorevole e del tutto condivisibile, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini ICI, per individuare correttamente il valore imponibile dell’area in ragione della qualificazione come agricola o edificabile, occorre fare riferimento all’effettivo utilizzo da parte del contribuente, indipendentemente dalla definizione urbanistica.
 
Sul punto si ritiene che, anche se l’ordinanza è stata dettata in materia di ICI, alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi in tema di IMU. Quest’ultima, infatti, entrata in vigore a partire dal 2011[1] in luogo dall’ICI è dovuta sulle aree qualificate edificabili dal P.R.G., incluse quelle costituenti il cd. “magazzino” delle imprese edili[2].
 
Tale disciplina configura, pertanto, una difformità rispetto all’esclusione dal prelievo IMU riconosciuta ai fabbricati costruiti o ristrutturati per la successiva vendita purché non locati, facenti parte anch’essi del “magazzino” delle imprese edili.
 
A tal riguardo, da tempo, l’ANCE propone l’esenzione dall’IMU anche per le aree fabbricabili comprese tra le rimanenze dell’attivo circolante delle imprese di costruzioni, evidenziando le complicazioni di una disciplina fiscale impositiva complessa e diversificata sui “beni merce” delle imprese edili e sostenendo la necessità di semplificare il macchinoso quadro normativo che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha determinato una forte incertezza applicativa e maggiori costi fiscali per gli investimenti immobiliari.
 

[1] Cfr. DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.

[2] Si ricorda che questa posizione deriva dalla definizione stessa, ai fini di tutti i tributi, di area edificabile ai sensi dell’art. 36, co. 2, del DL 223/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) secondo cui “un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”. 

1 allegato

Corte di Cassazione (V sez. civ.) n. 27087/2017

Accollo debiti tributari e compensazione – R.M. n. 140/E/2017

Il debito tributario oggetto di accollo non può essere utilizzato in compensazione con gli altri crediti fiscali dell’accollante.
Questo il principio contenuto nella R.M. n. 140/E del 15 novembre 2017 (CLICCA QUI), con cui l’Agenzia delle Entrate, alla luce della giurisprudenza maggioritaria e dell’incerta formulazione normativa, fornisce dei chiarimenti in materia di accollo dei debiti tributari e, più in generale, fa il punto sulla disciplina delle compensazioni fiscali.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito, posto da più parti, circa la possibilità, per l’accollante, di utilizzare il meccanismo della compensazione anche nelle ipotesi di accollo del debito tributario altrui.
Come noto, l’accollo è un contratto mediante il quale un soggetto terzo (cd. accollante) assume l’obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale liberazione del debitore originario, laddove il creditore aderisca all’accordo (ai sensi dell’art. 1273 c.c.).
Fiscalmente viene posta una deroga a tale principio, ovvero il debitore originario (ossia il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria) non è mai liberato nei confronti dell’Erario.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto che si accolla un debito tributario altrui non puòutilizzare il meccanismo della compensazione e, quindi, non può compensare i propri crediti fiscali (vantati nei confronti del Fisco) con i debiti accollati.
Tale orientamento trova la sua ratio nell’art. 8 della legge n.212/2000 (cd. “Statuto del contribuente”) che, seppur ammettendo in via generale la compensazione[1] come meccanismo di estinzione dell’obbligazione tributaria, prevede l’emanazione di un apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per dare concreta attuazione a tale principio.    
Pertanto, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nell’attesa che tale decreto venga emanato, il meccanismo della compensazione si applica solo nei casi previsti dalla legge (tra i quali non rientra l’accollo).
Tuttavia, alla luce delle obiettive condizioni di incertezza delle disposizioni fin qui richiamate, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che “devono essere considerati validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramitecompensazioneprima del 15 novembre 2017” (giorno di pubblicazione della R.M. 140/E/2017).
Per completezza, si ricorda che i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, contenuti nella R.M. n.140/E/2017, non interferiscono in alcun modo con la nuova disciplina della cessione del credito da  Sismabonus ed Ecobonus, in quanto gli stessi decreti attuativi prevedono la possibilità di utilizzare il credito acquisito in compensazione.
Come noto, in estrema sintesi, i contribuenti possono decidere di cedere il proprio credito d’imposta (ovvero la detrazione fiscale per le spese sostenute per interventi antisismici o di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali), alle imprese esecutrici o altri soggetti privati che, a loro volta, possono:
·        utilizzare il credito fiscale in compensazione, ai sensidell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, alle stesse condizioni applicabili al cedente;
·        cedere, ulteriormente, il credito d’imposta ricevuto dal condomino.
Dunque, nei casi di cessione del credito da Simabonus o Ecobonus, la possibilità per il cessionario di utilizzare il credito d’imposta in compensazione è stata prevista espressamente dal legislatore, in quanto funzionale alla riuscita di tutto il meccanismo agevolativo.
Infatti, i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, nel dettare le modalità operative per accedere ai suddetti benefici, prevedono e spiegano dettagliatamente l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta acquisito dal cessionario. 

[1]Cfr. Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. 

IMU e TASI – Versamento seconda rata entro il 18 dicembre 2017

Il MEF fornisce chiarimenti sulle modalità di versamento del saldo IMU e TASI, relativo al periodo d’imposta 2017, da effettuare entro il prossimo 18 dicembre.

 
In particolare, sul sito del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le indicazioni per il versamento della seconda rata IMU e TASI 2017, che dettano le modalità operative per individuare le corrette aliquote applicabili e i termini entro cui procedere al pagamento.
 
A tal riguardo, viene chiarito che entro il prossimo 18 dicembre deve essere effettuato il pagamento del saldo IMU e TASI, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sulla base delle aliquote, relative al periodo d’imposta 2017, approvate dal Comune a condizione che:
 
-       le delibere siano state adottate entro il 31 marzo 2017 e pubblicate, sul sito www.finanze.it, entro il 28 ottobre 2017.
In merito, il MEF chiarisce che laddove i Comuni non abbiano rispettato tali termini, il versamento debba essere effettuato sulla base delle delibere approvate nell’anno 2016.
 
Si ricorda che i suddetti termini (approvazione delibere e relativa pubblicazione on line) possono essere derogati solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tra i quali rientra, ad esempio, l’ipotesi di dissesto finanziario del Comune;
 
-       le aliquote approvate non siano state aumentate rispetto a quelle stabilite per il 2015[1].
 
Sul punto si evidenzia che la sospensione degli aumenti dei tributi locali non opera per i Comuni che si trovano in una situazione di dissesto o predissesto finanziario.
 
Per completezza si ricorda che, con riferimento ai “beni merce delle imprese edili, ovvero i “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, viene stabilita:
 
o   l’esenzione dall’IMU, ai sensi dell’art. 13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
 
Tale esenzione è stata estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (cfr. R.M. 11/DF/2013)[2].
 
Come noto, a pena di decadenza dal suddetto regime di esenzione, è stato previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, entro il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta»[3].
 
Sempre con riferimento al regime di esenzione IMU, si ricorda che in caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato.
 
o   la fissazione dell’aliquota TASI in misura pari all’1 per mille, con possibilità, da parte del Comune, di azzerare l’aliquota o di aumentarla fino al 2,5 per mille (ai sensi dell’art.1, co.14, lett.c, della legge 208/2015).
 

[1] Come noto, l’art. 1, co. 26, della legge 208/2015 (cd. “Stabilità 2016”) ha previsto il divieto di aumentare le aliquote IMU e TASI rispetto all’anno 2015. 
[2]Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
 
[3] In sostanza, ai fini dell’esenzione IMU per il 2016, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2017.
Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione.
 
 

Convegno: "Prevenzione del rischio elettrico nei cantieri edili in presenza di impianti elettrici interferenti”- ANCE SICILIA, 6 dicembre 2017 ore 9,30

Si terrà il prossimo 6 dicembre 2017 alle ore 9,30, presso ANCE Sicilia, in collaborazione con E-Distribuzione il convegno avente per oggetto la “PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO NEI CANTIERI EDILI IN PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI INTERFERENTI”.

 
L’incontro si rivolge ai Datori di Lavoro, ai Responsabili della Sicurezza e ai Responsabili Tecnici delle imprese, alle Scuole Edili e ai Comitati Paritetici Territoriali.
 

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