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Locazioni brevi – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella C.M. 24/E/2017

Al via la cedolare secca per le “locazioni brevi”, di durata non superiore a 30 giorni, anche per i redditi derivanti da contratti stipulati dal comodatario o dal sublocatore. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 24/E del 12 ottobre 2017 (cliccare qui per scaricarla), fa il punto sul regime fiscale delle “locazioni brevi”, introdotto dal DL 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”), convertito dalla legge 96/2017.
 
Come noto, l’art. 4. del citato Provvedimento ha previsto una specifica disciplina fiscale per le locazioni di immobili residenziali, di durata non superiore a 30 giorni, poste in essere da persone fisiche non esercenti attività di impresa.
 
In particolare, dal punto di vista fiscale, viene riconosciuta la possibilità di esercitare l’opzione per la cd. cedolare secca(con aliquota del 21%)[2] anche per le “locazioni brevi”, stipulate, a partire dal  giugno 2017,da soggetti privatianche attraverso la gestione di portali online.
 
Inoltre, il DL 50/2017 ha esteso l’opzione per “cedolare secca” anche ai corrispettivi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti stipulati dal comodatario a favore di terzi.
 
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 24/E/2017, ha chiarito che, dal punto di vista fiscale, per gli immobili dati in comodato e successivamente oggetto di “locazione breve”: 
 
·       il comodatario deve effettuare la ritenuta del 21% sui canoni percepiti, diventando, così, titolare di un reddito diverso assimilabile a quello da “sublocazione”;
 
·       il comodante resta titolare del reddito fondiario, derivante dalla mera proprietà del bene, senza tener conto dei canoni oggetto della locazione.
 
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate supera i precedenti orientamenti (contenuti nelle R.M. 381/E e 394/E del 2008) secondo cui il comodante, in caso di sublocazione da parte del comodatario, era titolare del reddito fondiario che comprendeva anche i canoni di locazione.
 
Inoltre, con riferimento alle modalità operative delle cd. “locazioni brevi”, viene precisato altresì che:
  • l’opzione per la cedolare secca deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i canoni sono maturati o pagati;
  • il locatore può scegliere il regime della cedolare secca per ciascun contratto stipulato;
  • la durata di ogni “locazione breve” non può essere superiore a 30 giorni.
A tal riguardo, viene chiarito che nel caso di più “locazioni brevi” stipulate nell’anno tra le stesse parti, la durata dei 30 giorni deve essere riferita ad ogni singolo contratto.

 
[2] Come noto, la cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relativa addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazioneCfr. l’art.3 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Federalismo fiscale municipale” – cfr., anche Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011).

Prime istruzioni operative per la comunicazione di infortuni superiori a 1 giorno

Come segnalato nei documenti del 2 ottobre e dell’11 ottobre dal titolo “obbligo di segnalare le assenze per infortuni superiori ad 1 giorno” è in vigore l’obbligo di trasmissione degli infortuni superiori ad 1 giorno (ed inferiori a 3 giorni) ai fini statistici ed informativi.
Le istruzioni operative per la trasmissione telematica sono state fornite dall’Inail con la circolare n.42/2017.
Dal 12 ottobre l’Inail ha reso disponibile un nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, ai fini statistici ed informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai lavoratori ed alle lavoratrici, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, secondo le informazioni e le istruzioni fornite nel manuale inserito nella sezione “Supporto-guide e manuali operativi”.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, dovrà essere utilizzata la posta elettronica certificata, allegando il modello disponibile nella sezione https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione.html.
Alla mail certificata va allegata anche la comunicazione di errore restituita dal sistema.
Qualora la prognosi inizialmente inferiore a 3 giorni, dovesse prolungarsi, sarà dovere del datore di lavoro inoltrare la “denuncia/comunicazione di infortunio” ai sensi dell’articolo 53 del DPR 30 giugno 1965, n.1124.
Il datore di lavoro potrà entrare nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (48 ore), di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro di cui all’articolo 55, comma 5, lettera h) del medesimo decreto legislativo.
Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, il suindicato articolo 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro13.
Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
A tal fine l’Inail ricorda che verrà a breve implementato l’applicativo “Cruscotto infortuni”, nel quale confluiranno tutte le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno, con l’evidenza per ciascun caso della data di ricezione del certificato medico e della data di inoltro all’Inail della comunicazione d’infortunio stessa (cfr. documento Ance “Accesso al “cruscotto infortuni” da parte del RLS e RLST” del 6/12/2016).
I datori di lavoro potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio. In particolare il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” è collocato all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”:
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
L’Inail ricorda, inoltre, che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
La certificazione medica, infatti, è acquisita telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online.
I datori di lavoro e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa all’Inail tramite il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico, data di rilascio del certificato medico.
Le informazioni relative alla “Comunicazione di infortunio” saranno inoltre funzionali all’aggiornamento di prossimo rilascio dell’applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, quale strumento utile a orientare l’azione ispettiva a seguito dell’abolizione dell’obbligo del datore di lavoro alla tenuta del registro infortuni ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Tramite il contact center o tramite il servizio “Inail risponde”, l’Istituto fornirà informazioni di carattere generale. 

1 allegato

circolare n 42 del 12 ottobre 2017

Assenza per infortunio, al via l’obbligo di segnalazione all’Inail

Da domani, 12 ottobre, il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’Inail, ai fini statistici ed informativi, gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (cfr documento dal titolo “Obbligo di segnalare le assenze per infortuni superiori ad 1 giorno”).
La segnalazione deve essere fatta tramite i servizi telematici dell’istituto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
In mancanza di ulteriori indicazioni fornite dall’Inail, i datori di lavoro utilizzeranno lo stesso modulo telematico in uso per la denuncia degli infortuni superiori a 3 giorni.
Il datore di lavoro che non adempie al summenzionato obbligo di comunicazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548,00 a euro 1972,80.

Obbligo di segnalare le assenze per infortuni superiori ad 1 giorno

Si ricorda che, a far data dal 12 ottobre p.v., il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’Inail, ai fini statistici ed informativi, gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Ciò per effetto della Legge n.19 del 27 febbraio “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”, cd “milleproroghe”.
La segnalazione deve essere fatta tramite i servizi telematici dell’istituto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Il datore di lavoro che non adempie al summenzionato obbligo di comunicazione, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548,00 a euro 1972,80.

REMINDER: Workshop su "Le tecnologie trenchless" - ANCE Sicilia - Palermo 3 ottobre 2017

Si chiudono oggi le iscrizioni per il workshop organizzato da ANCE Sicilia, in collaborazione con la IATT e con l'Ordine degli Ingegneri di Palermo che si terrà il prossimo 3 ottobre su:

Le tecnologie trenchless: pianificazione e gestione degli interventi delle reti interrate nell’ottica della sicurezza, innovazione, eco-sostenibilità ed economicità
 
con particolare approfondimento delle tecniche no-dig, rientranti nella categoria SOA OS35 "Interventi a basso impatto ambientale" sempre più utilizzate nei progetti di reti tecnologiche in ambito urbano o in aree con particolari difficoltà di posa e sempre più oggetto di migliorie nelle gare con l'OEPV.
 
Si allega alla presente il programma dei lavori e la scheda di adesione ai fini della registrazione.
 
In considerazione che il workshop è a numero chiuso, e sono in fase di esaurimento i posti disponibili, si prega di inviare la richiesta di partecipazione, al seguente indirizzo mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  entro il 29/09/2017. 
 

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