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Bollettino degli Appalti n.19

In allegato nell'area riservata Sezione Documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.19 dell'8 maggio 2017

 

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Visto di conformità e compensazioni – I chiarimenti dell’AdE nella R.M. 57/E

A partire dal 24 aprile 2017 le dichiarazioni presentate per accedere alla compensazione di crediti tributari superiori a 5.000 euro devono essere corredate dal visto di conformità.
 
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 57/E del 4 maggio 2017, che fa il punto sulle nuove regole, in tema di compensazione, introdotte dal DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”)[1].
 
Come noto, l’art. 3 di tale decreto, ha ridotto il limite dei crediti fiscali oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità, da parte dei professionisti abilitati, al fine di accedere alla compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
 
In particolare, in tema di compensazione dei crediti tributari, viene previsto che, sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA[2], le relative dichiarazioni devono essere fornite  del visto di conformità in presenza di crediti di importo superiore a 5.000 euro (rispetto all’originale limite fissato a 15.000 euro) .
 
In sostanza, si abbassa da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale è posto l’obbligo del citato visto, che, se mancante o apposto da soggetti non abilitati, comporta il recupero del credito utilizzato, mediante atto di contestazione, con applicazione delle sanzioni e dei relativi interessi[3].
 
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 57/E/2017, ha chiarito che le nuove regole si applicano per tutte le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017).
 
Inoltre, aggiunge l’Agenzia, alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso, continueranno ad applicarsi i limiti, meno stringenti, previsti dalla previgente disciplina.
 
In sostanza, i modelli F24 presentati successivamente al 24 aprile, ma che utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse (per importi fino a 15.000 euro), non potranno essere scartate.
 
Diversamente, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio Modello IVA 2017)[4], è necessario apporre il visto di conformità qualora il contribuente voglia compensare crediti superiori a 5.000 euro.

Infine, si ricorda che il medesimo art. 3 del DL 50/2017, ha previsto, altresì, per i soggetti titolari di partita IVA, qualsiasi sia l’importo da compensare, l’obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate[5].


[1]Cfr. ANCE “Decreto Legge 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) – Misure fiscali”- ID n. 28348 del 27 aprile 2017.
[2] Cfr. rispettivamente art. 1, co. 574, della legge 147/2013 (visto di conformità ai fini delle imposte dirette) ed art.10, co. 1, lett.a), del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009 (visto di conformità ai fini dell’IVA).
[3] Atto di contestazione disciplinato ai sensi dell’art. 1, co. 421, della legge 311/2004.
[4]Come noto, fino al 29 maggio 2017 è possibile presentare il Modello IVA 2017, ovvero entro 90 giorni dal termine di ordinaria presentazione (28 febbraio 2017).
[5] Tale disposizione ha modificato l’art. 37, co. 49-bis, del DL 223/2006.
 

Pubblicato un opuscolo INAIL sull’uso in sicurezza delle PLE nei cantieri

L’INAIL ha pubblicato un opuscolo sull’utilizzo in sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili in elevato.
Al giorno d’oggi è molto diffuso, nel compiere lavori in quota nei cantieri, l’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili – PLE, sia per eseguire attività a grandi altezze, in alternativa ad opere provvisionali, quali i ponteggi, sia per l’esecuzione di lavorazioni a quote relativamente basse, in sostituzione di scale e ponti su ruote (cosiddetti trabattelli).
Il documento, dopo una disamina normativa, affronta tematiche operative dando indicazioni dettagliate sugli elementi principali da valutare per la scelta della PLE, sugli elementi da considerare per effettuare la valutazione del rischio e sulle corrette modalità di uso.
Fornisce, inoltre, le procedure per la gestione delle emergenze. In tale sezione, il documento riporta la seguente indicazione: è quindi indispensabile che quando viene utilizzata una piattaforma di lavoro sia sempre presente almeno un altro lavoratore che sappia eseguire le manovre di emergenza e possa allertare il servizio di primo soccorso in caso di necessità.
Si riporta, in allegato, la pubblicazione
 1 allegato

PLE_INAIL

Inps - Obblighi in materia di censimento delle Unità Produttive

Con l’allegata circolare n. 56/17, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle nuove codifiche relative all’inquadramento delle attività non censite dall’ISTAT, nonché un approfondimento in merito al concetto di “unità produttiva” ed al relativo obbligo di registrazione, ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens.

 
L’obbligo di registrazione delle unità produttive, come anticipato dalla circolare Inps n. 9/17, decorre dal periodo di paga marzo 2017 e consente di rilevare nel flusso Uniemens, con scadenza fine aprile 2017, ciascun lavoratore e la relativa unità produttiva presso la quale quest’ultimo opera.
 
A tal riguardo, si ricorda che la comunicazione di una nuova unità produttiva, di regola, deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa, avvalendosi dell’apposita procedura telematica predisposta dall’Inps.
 
La definizione di “unità produttiva”, anche rapportata al concetto di “unità operativa, assume rilevanza ai fini della Cassa integrazione guadagni, in quanto solo nei confronti della prima è possibile ricondurre l’intervento degli ammortizzatori sociali e conseguentemente effettuare il calcolo dei relativi limiti di durata massima nonché della contribuzione addizionale.
 
Fermo restando quanto già richiamato dall’Inps nella circolare 172/10, l’unità operativa deve essere intesa quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.
 
Diversamente, gli indicatori che consentono di identificare l’unità produttiva e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende in sede di iscrizione in anagrafica aziendale, fanno complessivamente riferimento all’autonomia organizzativa, finanziaria o tecnico funzionale, nonché alla presenza di maestranze adibite in via continuativa.
 
In sostanza, l’unità produttiva è un plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta che ha, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili, così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.
 
In caso di cantieri edili e affini, in sede di iscrizione in anagrafica dell’unità produttiva cantiere, l’azienda dovrà autocertificare che, per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.
 
A tal riguardo si ricorda che nella circolare Inps n. 197/15 è stato altresì chiarito che “non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata”.
Sempre con riferimento al settore edile, la nota in commento conferma che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.
 
Dal punto di vista più strettamente operativo, i datori di lavoro o gli intermediari abilitati attraverso la funzione web “Comunicazione unità produttiva/Accentramento contributivo” ed a quella seguente “Comunicazione unità operativa-produttiva”, potranno inserire o modificare le unità operative-produttive, effettuando un nuovo censimento dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento “UnitaProduttiva”.
 
La mancata indicazione di tale elemento costituisce errore bloccante che impedisce l’invio del flusso UniEmens.
 
Eventuali dubbi interpretativi in merito al concetto di unità operativa e unità produttiva e al loro utilizzo nell’ambito del settore edile per identificare i singoli cantieri saranno oggetto del confronto che l’Ance ha richiesto all’Inps sul tema della Cassa Integrazione Guadagni.
A tal riguardo, si fa riserva di fornire a seguito delle indicazioni dell’Istituto previdenziale gli opportuni chiarimenti.  

Indagine Confindustria sul lavoro

Confindustria ha avviato, anche quest’anno, l’indagine sul lavoro mirata a raccogliere dati sulla dinamica dell’occupazione e sull’orario di lavoro, nonché sulla diffusione della contrattazione aziendale e sull’erogazione di premi variabili e di beni/servizi di welfare.

 
In allegato alla presente è possibile scaricare il questionario in formato Excel. Tutte le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente in forma aggregata per salvaguardare la privacy.
 
Una volta compilato, il file andrà inviato al nostro indirizzo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #333333;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. entro venerdì 31 marzo 2017.
 
Tutti i questionari pervenuti alla nostra Associazione saranno inviati all’Ance che provvederà ad inoltrarli a Confindustria.

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