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“Split Payment” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate-C.M.27/E/2017

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina Iva della scissione dei pagamenti (cd. “split payment”) applicabile dal 1° luglio 2017.
Con la C.M. n.27/E del 7 novembre 2017 l’Amministrazione finanziaria fa il punto sulle novità apportate al citato meccanismo dal DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva 2017”), convertito con modificazioni nella la legge 21 giugno 2017, n.96.
In merito, si ricorda, che, a seguito dell’autorizzazione delle autorità comunitarie, il termine ultimo d’applicazione dello “split payment” è stato prorogato sino al 2020, quindi per un ulteriore triennio rispetto al termine originariamente fissato, dalla stessa Unione europea, fino al 31 dicembre 2017.
Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, viene, altresì, ampliato l’ambito dei soggetti cessionari/committenti nei confronti dei quali si applica il meccanismo dello “split payment”, che d’obbligo riguarda ora:
-        le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica;
-        tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
-        tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioniprovincecittà metropolitanecomuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
-        le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.
Il meccanismo è stato quindi esteso alle prestazioni di servizi rese dai professionisti eseguite nei confronti dei soggetti sopra elencati, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
La Circolare allegata, tuttavia, illustra esclusivamente detta disciplina, che si pone in perfetta continuità con la versione previgente della norma, mentre, non si tiene altresì conto delle novità introdotte dal più recente D.L. 148/2017 (in particolare, l’art.3), che riformula nuovamente il co.1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’applicazione della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”) , anche ad altri soggetti pubblici, ovverosia a:
   gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
   le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.
Con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, entro 45 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 148/2017 (ovvero entro il 29 novembre 2017), verranno stabilite anche le modalità attuative delle nuove disposizioni.
Nel rinviare ad un successivo approfondimento, tra le precisazioni fornite dalla C.M. 27/E/2017 si segnalano le seguenti:
·        in ordine alla corretta individuazione delle PP.AA. coinvolte, occorre far riferimento alle amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria (art. 1, co. 209- 214, legge 244/2007). In particolare, si rinvia all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), www.indicepa.gov.it, senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”, che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica;
·        per quanto riguarda la corretta individuazione delle società controllate e di quelle quotate in borsa, si precisa che rilevano gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tali elenchi hanno valore costitutivo e, a seguito della loro pubblicazione definitiva, non ha più rilevanza giuridica l’eventuale rilascio dell’attestazione (eventualmente richiesta dal fornitore/prestatore al cedente/committente) di riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello “split payment”;
·        tra le operazioni escluse dall’applicazione dello “split payment, viene precisato che, per evidenti esigenze di semplificazione, sono escluse le operazioni permutative di cui all’art.11 del DPR 633/1972. In tali ipotesi, nonostante le singole prestazioni di servizi o cessioni di beni debbano essere valorizzate separatamente ai fini della disciplina IVA, l’Agenzia giustifica il proprio orientamento, affermando che “… l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe obbligatoriamente un’attribuzione di denaro, sia pure a titolo di IVA, attribuzione non connaturale al negozio permutativo, salvo le ipotesi di conguaglio, che in base alle disposizioni di diritto comune, ha per ordinario oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all’altro.”.
Tale precisazione assume particolare rilevanza per le imprese del settore che frequentemente pongono in essere operazioni di natura permutativa (ad esempio nei rapporti con gli Enti locali, nell’ambito dell’esercizio della loro attività istituzionale). Con tale esclusione, infatti, viene quindi superato l’ostacolo principale al ricorso a tale tipo di operazioni, che obbligava l’Ente locale acquirente/committente al versamento dell’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario, pur assolvendo al proprio obbligo di pagamento mediante corrispondente cessione di immobili;
·        relativamente alle modalità di versamento dell’IVA all’Erario da parte delle PP.AA. e delle società, si chiarisce che queste, pur potendo continuare ad utilizzare le precedenti modalità, potranno effettuare il versamento diretto all’Erario dell’imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. In ogni caso, in sede di prima applicazione, le pubbliche amministrazioni potranno accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017;
·        in tema di profili sanzionatori, infine, l’Agenzia ricorda che:
-   la mancata indicazione in fattura dell’indicazione della “scissione dei pagamenti” o “split payment“ comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 9, co.1, D.Lgs. 471/1997 (da euro 1.000 a euro 8.000),
-    l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle PP.AA. e società è sanzionato ai sensi dell’articolo 13, Dlgs 471/1997 (30% di ogni importo non versato).
In ogni caso, in considerazione dell’incertezza in materia in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all’emanazione della circolare dell’Agenzia delle entrate, sempre che l’imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.

 

“Sismabonus” e detrazioni per la casa – I chiarimenti dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di “Sismabonus”, dell’eventuale cumulabilità con le altre detrazioni per la casa e dei limiti di spesa agevolabili.
Questi i temi affrontati dalla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate nellinterpello n. 954-1191/2017, in origine indirizzato alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.
In particolare l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire una ricostruzione sistematica della disciplina del “Sismabonus” (alla luce nella normativa vigente e senza considerare le eventuali modifiche e proroghe contenute nel DdL di Bialncio 2018), risponde analiticamente ai tre quesiti posti dal contribuente istante.
Come noto, infatti, l’art. 16 del DL 63/2013 prevede una detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli  interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo[1].
In particolare, la percentuale di detrazione è pari al:
·          50% per gli interventi “antisismici eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica,
·          70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,
·          80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi.
Se l’intervento riguarda parti comuni condominiali, la percentuale di detrazione è aumentata sino al
·          75% se l’intervento consente di ridurre il rischio sismico di una classe,
·          85% se consente di ridurre il rischio sismico di due classi.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico, sia su singoli immobili che su condomini, vengono incluse anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Resta ferma l’applicabilità della detrazione IRPEF del 50% (cd. “36%”)per le ristrutturazioni edilizie, prevista a regime dall’art. 16-bis del TUIR, anche per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sulle unità immobiliari a destinazione abitativa[2].
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti nell’interpello circa l’applicabilità dell’agevolazione del “Sismabonus” al verificarsi di particolari condizioni[3].
 
Ripartizione delle spese – Quesito n.1
Con la prima domanda viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se il contribuente possa avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del Sismabonus in dieci quote annuali di pari importo (anziché 5), soprattutto nelle ipotesi di “interventi incisivi” che, come noto, danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%).
L’Agenzia delle Entrate, sulla base del dettato normativo (art. 16 del DL 63/2013), ha negato tale possibilità, chiarendo che “il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% o 80% dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate”.
In alternativa, viene altresì confermata la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF “a regime” per i medesimi interventi antisismici, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96.000 euro, da ripartire in 10 anni. 
 
Lavori di manutenzione e Sismabonus – Quesito n. 2
Con il secondo quesito l’istante chiede se, anche nell’ambito del Sismabonus, possa considerarsi confermato il principiosecondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, quando realizzati nell’ambito di lavori più vasti e necessari al completamento dell’opera nel suo complesso.
Come noto, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 57/E/1998, con riferimento alle detrazioni per il recupero edilizio ha chiarito che nelle ipotesi di interventi “incisivi” (ad esempio di ristrutturazione edilizia), sono parimenti agevolabili le spese sostenute per lavori “minori” (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’intervento nel suo complesso.
In merito, l’Amministrazione finanziariaconferma tale orientamento anche nel casodiinterventi relativi all’adozione di misure antisismiche, poiché ribadisce il principio secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”.
 
 
Calcolo limite di spesa - quesito n. 3
Infine, viene chiesto il corretto comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesaagevolabile, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR. 
In merito, gli interventi antisismici, per i quali è possibile beneficiare della disciplina più favorevole del Sismabonus (soglie di detraibilità più elevate e ripartizione delle spese in 5 periodi d’imposta), non possono fruire di un autonomolimite di spesa in quanto il dettato normativo non lo permette.
Tale orientamento dell’Amministrazione finanziaria, alla luce delle peculiarità del caso di specie, appare condivisibile, in quanto anche se trattasi di interventi diversi (manutenzione straordinaria e messa in sicurezza antisismica) che insistono sullo stesso immobile, possono essere ricompresi in un “unico” progetto.
Infatti, come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate, la ratio sottesa a tale chiarimento prende le mosse dal principio di “assorbimento”, secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”.
Da qui la necessità di considerare un unico plafond, pari a 96.000 euro, per tutte le spese sostenute.
A conclusioni ben diverse, invece, si ritiene giungere nel caso in cui, sul medesimo immobile, vengano posti in essere interventi di natura sostanzialmente diversa, lavori che hanno distinte finalità e per i quali vengono sostenute spese differenti, seppur ricompresi tra quelli indicati nel medesimo art. 16-bis del TUIR.
In sostanza, ad avviso dell’ANCE, nell’ipotesi in cui vengano realizzati interventi antisismici (che insistono, ad esempio, sulla struttura esterna dell’edificio) e altri tipi di lavori, non collegati tra loro e aventi ad oggetto la struttura interna dell’immobile (ad esempio il rifacimento del bagno), il cumulo dei benefici dovrebbe essere concesso.
Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
Sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
·        nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute.
Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi certificati da un titolo abilitativo autonomo;
·        lavori di riqualificazione energetica hanno un diverso limite di spesa (che varia in funzione della tipologia di intervento effettuato) e, pertanto, sarà un plafond autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sismabonus.    
In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus.

[1]Sul punto, si ricorda che per individuare gli interventi agevolabili con il Sismabonus la norma fa riferimento a quelli indicati all’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR, ovvero gli interventi “relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
 
 
[2] Sul punto, si evidenzia che il nuovo testo del DdL di Bilancio 2018 prevede, tra l’altro, la proroga, per tutto il 2018, del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.

[3]In merito, si evidenzia che la risposta fornita dalla Direzione Nazionale dell’Agenzia delle Entrate è sicuramente più completa e pertinente di quella precedentemente data, al medesimo interpello, dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna che, con un’interpretazione dubbia, censura, nel caso di specie, l’accesso al Sismabonus, poiché l’intervento edilizio prevedeva la preventiva demolizione dell’edificio esistente e non il suo consolidamento, come da dettano normativo.  

Rottamazione cartelle 2017 - On-line i moduli per l’adesione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet i modelli per aderire alla c.d. “rottamazione delle cartelle2017”, alla luce delle modifiche previste dal  “Decreto fiscale”.
I modelli predisposti DA-2017 e DA-R devono essere compilati, rispettivamente, dai contribuenti che intendono procedere alla rottamazione delle cartelle relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e dai contribuenti che, non ammessi alla precedente definizione agevolata, intendono farne nuovamente richiesta.
Come noto, il DL n.148/2017 (c.d. “Decreto fiscale”) è intervenuto sul tema modificando la disciplina dell’art. 6 del DL n.193/2016, prevedendo, tra l’altro:
·        l’estensione della rottamazione anche ai carichi, affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
·        la possibilità di accedere alla rottamazione anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di definizione agevolata, perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016).
Si ricorda che, il DL 148/2017 stabilisce che i cd. “contribuenti respinti”, che vogliono accedere alla nuova rottamazione,  devono versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.
Con riferimento alle modalità operative, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito i Modelli per presentare le relative richieste di rottamazione nel seguente modo:
-        per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, compilando il modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018.
In merito, si ricorda che entro il 30 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute, la scadenza di eventuali rate o l’eventuale diniego;
-        per i carichi precedentemente non ammessi (dei cd. “contribuenti respinti”), compilando il modello DA-R entro e non oltre il 31 dicembre 2017
A seguito della presentazione della domanda,l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente:
o   entro il 31 marzo 2018, l’ammontare delle rate scadute (del pregresso piano di rateazione) che dovranno essere versare entro il 31 maggio 2018;
o   entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la nuova procedura di definizione agevolata, la scadenza delle rate o l’eventuale diniego.
Per completezza, si evidenzia che entrambi i modelli DA-2017 e DA-R potranno essere inoltrati in forma telematica tramite invio pec (alla casella della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento con allegata copia di documento di identità), oppure presentati di persona presso gli Sportelli presenti sul territorio nazionale.

  

Locazioni brevi – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate pubblica, sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), la Guida «Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari» che fa il punto sull’applicazione della cedolare secca alle c.d. “locazioni brevi”.

 
Dopo il Provvedimento del 12 luglio 2017 e la Circolare 24/E del 12 ottobre 2017[1], l’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle locazioni brevi al fine di riepilogare le tipologie contrattuali interessate dalle novità e chiarire le nuove regole previste per gli intermediari.
 
Come noto, l’art. 4 del DL 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”), convertito dalla legge 96/2017[2] ha riconosciuto la possibilità di esercitare l’opzione per la cd. cedolare secca (con aliquota del 21%)[3] per le locazioni di immobili residenziali non superiori a 30 giorni.
 
Il regime della tassazione agevolata, inoltre, come ribadito nella Guida dell’Agenzia, si applica, su scelta del locatore, ai redditi derivanti da locazioni brevi:
 
-       concluse a partire dal 1° giugno 2017,
 
-       stipulate tra privati non esercenti attività di impresa[4], anche tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare inclusi i gestori di portali on line,
 
-       aventi ad oggetto solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) ad uso abitativo (categoria catastale da A/1 a A/11, escluso A/10) situate in Italia e loro pertinenze,
 
-       stipulate anche senza l’adozione di un particolare schema contrattuale,
 
-       tali da prevedere servizi accessori alla locazione abitativa.
 
Si ricorda, infine, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, che l’opzione della “cedolare secca” si applica, inoltre, anche ai corrispettivi derivanti dai contratti di sublocazione, dai contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario a favore di terzi, e dai contratti di locazione di singole stanze di un’abitazione.
 

[2]Cfr. ANCE “Manovra correttiva – Pubblicata la conversione in legge del DL 50/2017” - del 27 giugno 2017.
[3]Come noto, la cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relativa addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazioneCfr. l’art.3 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Federalismo fiscale municipale” – Cfr., anche Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011).
[4]A tal riguardo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la condizione che il contratto non sia concluso nell’esercizio dell’attività di impresa riguarda entrambe le parti. In particolare, sono “esclusi dall’ambito applicativo della norma, anche i contratti di locazione breve che il conduttore stipuli nell’esercizio di tale attività quali, ad esempio, quelli ad uso foresteria dei dipendenti” (C.M. 24/E/2017).
 
 

DL 148/2017 “Fiscale”: avvio dell’esame al Senato

è all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 148/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (DDL 2942/S- Relatore il Sen. Bachisio Silvio Lai del Gruppo parlamentare PD).
 
Tra le principali misure previste si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
- viene prevista l’estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi con la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il DL 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’agente della riscossione;
(art. 1)
 
- viene esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA sull’acquisto di beni e servizi (cosiddetto split payment) - attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato - anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche e a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione;
(art. 3)
 
- viene disposta la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l’anno 2018, con la riduzione dell’aumento dell’aliquota IVA ridotta, che passerà dal 10% all’11,14%, anziché all’11,50%.
Riguardo all’aliquota IVA ordinaria, la stessa dal 2018 dovrebbe aumentare dal 22% al 25% (come previsto, da ultimo, dal DL 50/2017, convertito nella L.96/2017 - “manovra bis”). Sulla questione interverrà, peraltro, la prossima legge di bilancio, come si evince dal comunicato del Consiglio dei Ministri di approvazione della manovra (n. 51 del 16 ottobre 2017), con una “sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per un totale di 15,7 miliardi”;
(art. 5)
 
- viene disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, per le persone fisiche che fino alla data del 9 settembre avevano la residenza o la sede operativa nei territori dei comuni colpiti da calamità naturali (Livorno, Rossignano marittimo e Collesalvetti). La misura si applica altresì ai soggetti diversi da persone fisiche aventi la sede legale nei territori suddetti. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta. Per il solo comune di Livorno la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione dello studio professionale o dell’azienda.
I versamenti tributari sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2018, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili. 
(art. 2)
 
 - viene disposto il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per gli anni 2017-2025 e viene incrementata la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 300 milioni di euro peri il 2017 e 200 milioni di euro per il 2018;
(artt. 8 e 9)
 
- viene prevista l’integrazione (da 700 miliardo milioni ad un 1 miliardo di euro) della misura dell’anticipazione di risorse a carico del Fondo solidarietà dell’Unione europea a favore delle zone del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell’accredito dei contributi da parte dell’Unione europea. Al reintegro delle anticipazioni si provvederà a carico dei successivi accrediti disposti dall’UE a titolo di contributo del Fondo di solidarietà suddetto;
(art. 10)
 
- viene istituito, nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, uno specifico stanziamento destinato all’erogazione di finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni che presentano rilevanti difficoltà finanziarie, ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. A tal fine la dotazione del Fondo per il 2018 è incrementata di 300 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico saranno stabiliti, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti;
(art. 11)
 
- viene rimodulato il finanziamento del contratto di programma-parte investimenti - delle Ferrovie dello Statocon un’autorizzazione di spesa di 420 milioni di euro per l’anno in corso. Vengono rifinanziati la bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (27 milioni di euro per il 2017) e del Comune di Matera (3 milioni di euro per il 2017).
(artt. 15 e 17)
 
Nel testo sono previste, inoltre, disposizioni in materia di: missioni internazionali (art. 6); aggiornamento ottava salvaguardia pensionistica (art. 8, comma 1); trasparenza societaria (art. 13), revisione della disciplina della golden powere di controllo degli investimenti extra UE (art. 14).
 
Il decreto legge scade il 15 dicembre 2017.

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