Con il messaggio n. 1028 dell’11 marzo 2021, l’INPS comunica che all’interno del “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” è disponibile il “Servizio Evidenze per aziende e intermediari”, che offre ai datori di lavoro e agli intermediari abilitati un servizio interattivo di consultazione e gestione delle evidenze aziendali di propria competenza, basato su strumenti di gestione simili a quelli utilizzati dal personale dell’Istituto.
In particolare, la funzionalità “Evidenze” è stata integrata con il modulo “Evidenze 2.0”, che consente agli intermediari abilitati, nonché ai datori di lavoro titolari di abilitazione, di individuare autonomamente le anomalie di particolare rilevanza relative alle posizioni contributive (matricole aziendali) in delega e di intervenire sulle singole evidenze risolvendo le problematiche rilevate.
Le evidenze, aggregate per gestione e tipologia, presentano:
Per il primo rilascio della nuova funzionalità, le evidenze individuate afferiscono principalmente alla gestione dei flussi Uniemens:
Eventuali richieste di supporto amministrativo dovranno essere inviate tramite il consueto canale di “Comunicazione bidirezionale” presente nel Cassetto Previdenziale.
L’INPS ricorda che un ulteriore utile strumento a supporto della sistemazione delle evidenze è costituito dal “Vademecum UniEmens”, pubblicato con il messaggio n. 4271/20 (cfr. comunicazione Ance del 24 novembre 2020): si tratta di una guida che fornisce indicazioni utili per il monitoraggio e la correzione dei flussi Uniemens e delle Note di rettifica.
L’Istituto, infine, preannuncia che nel corso del primo semestre 2021 saranno implementate, nell’ambito della nuova funzionalità “Evidenze 2.0” qui descritta, le evidenze strettamente connesse al recupero dei crediti.
1 allegato
Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l’INPS illustra le disposizioni, introdotte dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe, in materia di differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19.
Come illustrato nella comunicazione Ance del 2 marzo 2021, la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha introdotto all’art. 11 il comma 10-bis, che dispone il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale correlati all’emergenza Covid-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020. La predetta disposizione si applica nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021, il cui monitoraggio è affidato all’INPS.
Con il messaggio qui illustrato, l’Istituto chiarisce l’ambito di applicazione della norma e fornisce le relative indicazioni operative.
Domande oggetto del differimento
I trattamenti correlati all’emergenza Covid-19 sono quelli di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021, per quanto di interesse, tutte le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), di assegno ordinario (ASO) del FIS e di cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “Covid-19”, i cui termini di trasmissione siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Considerata la disciplina a regime sul termine di decadenza per l’invio delle domande di concessione dei suddetti trattamenti[1], ne consegue che possono beneficiare del differimento del predetto termine al 31 marzo 2021 le domande riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
Dal momento che resta invariata la disciplina prevista tempo per tempo dalle norme di riferimento, possono beneficiare del suddetto differimento del termine le istanze che rispettino le condizioni di accesso ai trattamenti di volta in volta stabilite dal legislatore, come illustrate nelle circolari e messaggi emanati dall’INPS. L’Istituto richiama l’attenzione, in particolare, sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle domande, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione eventualmente già adottati.
Modelli SR41 semplificati oggetto del differimento
Il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti di cui sopra, i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.
In considerazione di quanto previsto dalla disciplina a regime[2], il differimento al 31 marzo 2021 riguarda la trasmissione dei dati relativa a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione sia stata notificata al datore di lavoro entro il 1° dicembre 2020.
Modalità operative
Le indicazioni operative fornite dall’INPS differiscono in base alle seguenti fattispecie:
Anche con riferimento alla trasmissione dei dati di pagamento è prevista una distinzione:
[1] Le istanze di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza Covid-19 devono essere inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
[2] In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (o meglio, come precisato dall’INPS, dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione).
[3] Nell’allegato al messaggio è altresì riepilogato, per ciascun periodo di vigenza delle varie normative, il requisito di anzianità richiesto per i lavoratori, ossia la data alla quale questi ultimi devono risultare in forza all’azienda per poter beneficiare dei trattamenti.
1 allegato
Con il messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l’INPS fornisce indicazioni operative per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi di varie disposizioni dei Decreti Ristori, tra cui, per quanto di interesse, l’art. 2 del D.L. n. 157/20 (Decreto Ristori Quater), ora art. 13-quater del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20 (cfr. comunicazioni Ance del 2 dicembre 2020 e del 23 dicembre 2020).[1]
Si ricorda che il citato art. 2 ha disposto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 per determinati soggetti, tra i quali, per quanto di interesse, i seguenti:
Si ricorda altresì che, con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, l’INPS ha fornito indicazioni sulla suddetta sospensione (cfr. comunicazione Ance del 15 dicembre 2020).
Con il messaggio qui illustrato, l’Istituto rende note le istruzioni per il versamento dei contributi sospesi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi successivi. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio della rateazione.
Come già precisato dall’Istituto nella citata circolare n. 145/20, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricadeva nel periodo oggetto di sospensione (dicembre 2020), devono essere versate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021.
Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti, in capo ai soggetti che si sono avvalsi della suddetta sospensione contributiva, l’insussistenza dei requisiti di legge riguardanti ricavi e riduzione del fatturato, il provvedimento di sospensione non sarà riconosciuto e sarà applicato il regime sanzionatorio ordinario di cui all’art. 116 della legge n. 388/00.
Dal punto di vista operativo, le aziende con dipendenti provvederanno al pagamento dei contributi sospesi, inclusa la quota a carico dei lavoratori, tramite modello F24, compilando la sezione “INPS” con le modalità indicate nell’esempio di seguito riportato, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice attribuito alla sospensione contributiva utilizzato nelle denunce Uniemens[2]:
Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS / Codice INPS / Filiale azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importo versato |
DSOS |
PPNNNNNCCCN9XX |
mm/aaaa |
mm/aaaa |
Per il versamento delle rate sospese in scadenza nel mese di dicembre 2020 (per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto), da effettuare in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, va utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.
Per le istruzioni operative relative ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, si rinvia al par. 2.2 del messaggio in commento.
[1] Le ulteriori disposizioni di legge oggetto del messaggio qui illustrato sono l’art. 13 del D.L. n. 137/20 e l’art. 11 del D.L. n. 149/20 (ora art. 13-bis del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20), relative a sospensioni contributive in favore di soggetti appartenenti ai settori interessati dalle chiusure e limitazioni disposte dai DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
[2] Codice N975 per i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2 sopra citato; codice N976 per i soggetti di cui al comma 2.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2021 è risultato pari a 102,9 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00564883
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
1/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,125
75% di -0,58651026 [indice gennaio 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 0,439883
TOTALE = 0,564883
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2021 ed il 14 febbraio 2021.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l’INPS illustra l’esonero contributivo, previsto dall’art. 1 commi 306-308 della legge n. 178/20, per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 disciplinati dalla legge medesima.[1]
La norma citata dispone al comma 306 che ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 di cui al comma 300 del medesimo articolo, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/20[2] (Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L’INPS evidenzia il regime di alternatività tra le due misure disciplinate dalla legge di bilancio (trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 ed esonero contributivo), con riferimento alla medesima unità produttiva.
L’Istituto segnala, inoltre, che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
Tra l’altro, l’Istituto compie un’approfondita disamina della cumulabilità di tale esonero con altre misure agevolative previste dall’ordinamento. In proposito, si segnala in particolare che l’applicazione del suddetto esonero contributivo, in virtù dell’entità dello stesso, preclude l’applicazione della Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione dell’esonero medesimo.
Le indicazioni contenute nella suddetta circolare sono riportate nella tabella allegata, alla quale si rinvia.
Si segnala infine che l’INPS, nel ricordare che l’applicazione dell’esonero contributivo qui considerato è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, rinvia ad un successivo messaggio, che sarà pubblicato all’esito di tale autorizzazione, le istruzioni operative per la concreta fruizione dell’esonero stesso.
[1] Si ricorda che, con riferimento all’analogo esonero contributivo previsto dal Decreto Ristori (art. 12 commi 14-16 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20), l’INPS ha emanato la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021; cfr. comunicazione Ance del 15 febbraio 2021.
[2] Per l’esonero contributivo di cui all’art. 3 del Decreto Agosto, cfr. da ultimo comunicazione Ance del 23 dicembre 2020.
2 allegati