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Covid-19 ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 72/21

Con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’INPS, su conforme parere del Ministero del lavoro, illustra nel dettaglio la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 contenuta nel Decreto Sostegni (art. 8 del D.L. n. 41/21).

Questa circolare fa seguito al messaggio n. 1297/21, con cui l’Istituto aveva dato prime indicazioni sulla gestione delle domande relative ai suddetti trattamenti. 

In particolare, nella circolare qui illustrata, come anticipato in un comunicato stampa, l’INPS – in attesa della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del Decreto Sostegni – comunica che, per i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane previste dalla legge di bilancio, i nuovi periodi dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal predetto Decreto, ferma restando la rispettiva durata massima, possono essere richiesti a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021.

Le domande di concessione dei trattamenti il cui periodo di sospensione o riduzione di attività decorra dal 29 marzo 2021 devono essere inviate entro il medesimo termine previsto per i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, ossia entro il 31 maggio 2021.

I datori di lavoro che avessero già inviato l’istanza relativa ai trattamenti disciplinati dal Decreto Sostegni per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 possono inviare una domanda integrativa con la medesima causale per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. Anche in questo caso, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.

Fermo restando quanto sopra, si rimanda alla tabella allegata, in cui sono riepilogate le indicazioni fornite dall’INPS nella predetta circolare.

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Istruzioni operative INPS n. 72 del 29.04.21

Circolare_Inps _72_del_29-04-2021

Nuovo Regolamento sui termini di conclusione dei procedimenti – INPS, circolare n. 55/21

Con la circolare n. 55/21, l'INPS ha trasmesso e illustrato il nuovo "Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241", adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020.

Il Regolamento recepisce le modifiche alla citata legge n. 241/90 introdotte dal c.d. Decreto Semplificazioni[1], e sostituisce i precedenti Regolamenti dell'INPS e degli Enti incorporati.[2]

Nella Tabella A) allegata al Regolamento sono individuati i termini per l'emanazione del provvedimento con riferimento ai procedimenti per i quali, in assenza di specifica diversa disposizione normativa, l'Istituto ha ritenuto di fissare termini procedimentali di conclusione superiori a quello di 30 giorni, fissato come ordinario dall'art. 2 comma 2 della legge n. 241/90. Per i procedimenti già presenti nei previgenti Regolamenti, l'individuazione dei predetti termini è stata effettuata in riduzione, come previsto dal citato Decreto Semplificazioni.[3]

Nel rinviare alla suddetta Tabella, si segnala in questa sede che, con riferimento alle istanze di cassa integrazione ordinaria (CIGO), il termine di conclusione del procedimento è fissato in 75 giorni, rispetto ai 90 giorni previsti dal Regolamento previgente. Per la cassa integrazione straordinaria (CIGS), il nuovo termine è stabilito in 45 giorni, rispetto ai precedenti 60.[4]

Nel prosieguo della circolare, l'INPS illustra le novità più significative del nuovo Regolamento.

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d'ufficio.

Sono esclusi, come nella previgente disciplina, quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

È stata, inoltre, individuata un'ulteriore tipologia di esclusione, relativa ai procedimenti amministrativi nei quali i beneficiari sono selezionati a seguito di procedure oggetto di specifici bandi di concorso, soggette a vincoli finanziari e graduatorie.[5]

Sono, infine, esclusi tutti i procedimenti per i quali i termini di conclusione siano previsti da fonte legislativa o regolamentare, anche interna all'Istituto; in tal caso, infatti, si applicano i rispettivi termini ivi indicati.

Durata del procedimento

I procedimenti di competenza dell'INPS, avviati su istanza di parte o d'ufficio, devono essere conclusi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella citata Tabella A).[6]

I procedimenti non ricompresi nella predetta Tabella dovranno essere conclusi nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare[7] o, in mancanza, nel termine di 30 giorni di cui all'art. 2 della legge n. 241/90.

Se l'istanza è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, il procedimento sarà concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consisterà in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Decorrenza dei termini

Il termine iniziale dei procedimenti a iniziativa di parte decorre, in via generale, dalla data di ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta. Fanno eccezione le istanze indicate nella Tabella A) per le quali il termine iniziale del procedimento decorre da un momento diverso in virtù di specifiche disposizioni normative.

Il Regolamento precisa, con riferimento alle varie modalità di trasmissione delle istanze di servizio/prestazione, a quale data la domanda si intenda ricevuta dall'Istituto: per quanto riguarda specificamente l'invio in modalità telematica, si fa riferimento alla data in cui è stata effettuata la trasmissione della singola domanda o del file contenente più domande.

Comunicazione di avvio del procedimento

L'articolo 4 del Regolamento è stato aggiornato in conformità al novellato art. 8 della legge n. 241/90.

Nello specifico, nella comunicazione di avvio del procedimento, sia ad istanza di parte che d'ufficio, devono essere indicati, tra l'altro, il domicilio digitale dell'amministrazione (unitamente a ufficio, unità organizzativa e persona responsabile del procedimento), nonché le modalità telematiche con cui è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare, sempre in via telematica, i diritti previsti dalla legge n. 241/90, ovvero l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non siano disponibili o accessibili con le predette modalità.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

L'articolo 5 del Regolamento è stato aggiornato alla luce del novellato articolo 10-bis della legge n. 241/90, il quale ha stabilito che alla tempestiva comunicazione all'istante, da parte del responsabile del procedimento, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda consegue la sospensione dei termini di conclusione del procedimento (anziché, come previsto dalla precedente disciplina, l'interruzione dei termini predetti).

Sospensione del termine

L'articolo 6 disciplina la sospensione del termine di conclusione del procedimento, che può verificarsi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'INPS o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.[8]

Inoltre, rispetto al Regolamento previgente, è stata introdotta la specifica fattispecie della sospensione "nel periodo necessario all'acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell'Istituto." In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data in cui l'INPS riceve dall'Istituzione estera le predette informazioni o certificazioni.

Attività consultiva

L'articolo 7 del Regolamento è stato aggiornato alla luce della novella dell'articolo 16 comma 2 della legge n. 241/90: con riferimento ai procedimenti in cui sia richiesto il parere di un organo consultivo, al fine di accelerare l'adozione dei provvedimenti, l'Amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere, facoltativo o obbligatorio, se questo non viene reso nei termini.

Termine finale del procedimento

I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale, anche nel caso di provvedimenti recettizi.

E' stata introdotta una nuova disposizione (comma 5 dell'art. 9) avente a oggetto l'attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'Istituto[9]: nei casi di silenzio inadempimento, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell'eventuale termine di sospensione, l'interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo, affinché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Nella circolare illustrativa, l'INPS precisa che allo stato attuale il soggetto titolare del potere sostitutivo, cui può rivolgersi l'interessato, è il Direttore centrale/regionale/di coordinamento metropolitano competente territorialmente.

Risarcimento danni

L'INPS è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, in riferimento all'art. 2-bis comma 1 legge 241/90, ad esclusione dei casi riferibili all'inerzia o al ritardo ascrivibili alle Istituzioni estere parti del procedimento.

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del Regolamento, allegato alla suddetta circolare.

[1] Art. 12 del D.L. n. 76/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/20.

[2] Per l'INPS, sostituisce il "Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dall'art. 7 della legge n. 69 del 2009", adottato dall'Istituto con determinazione presidenziale n. 47 del 2 luglio 2010.

[3] Il comma 2 del citato art. 12 dispone che "Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

[4] Si ricorda che la CIGS è concessa con decreto del Ministero del Lavoro. A seguito dell'emanazione di tale decreto, l'azienda presenta in via telematica all'INPS la richiesta di autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori o, se previsto nel decreto, anche la modulistica per il pagamento diretto.

[5] Come chiarito dall'Istituto, si fa riferimento, in particolare, alla concessione di benefici a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

[6] Per eventuali procedimenti amministrativi introdotti successivamente al Regolamento, qualora ricorrano le condizioni per fissare un termine di conclusione superiore ai 30 giorni, il termine stesso sarà di volta in volta stabilito mediante integrazione della predetta Tabella.

[7] Come precisato dall'INPS, infatti, nella Tabella A non sono indicati i procedimenti il cui termine di conclusione sia superiore a 30 giorni in virtù di specifiche disposizioni.

[8] Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento, concernente le valutazioni tecniche.

[9] Sono state così recepite le disposizioni dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell'art. 2 della legge n. 241/90, introdotti dall'art. 1 del D.L. n. 5/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/12.

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Circolare Inps n_55_2021 pdf
Allegato Circolare 55_08_04_2021 pdf

Covid-19 - Lavoratori sottoposti a quarantena e lavoratori fragili - Ulteriori chiarimenti Inps

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia concernenti le previsioni della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per segnalare che l’Inps, con il messaggio n. 1667/2021, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle tutele spettanti ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (art. 26 del d.l. n. 18/2020 e s.m.).

Con il messaggio in esame l’Inps evidenzia in particolare che, per i lavoratori “fragili”, idecreto-legge n.41/21 (c.d. decreto Sostegni - art. 15) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera, precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile[1] e che tale periodo non debba essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento. Si ribadisce inoltre, come già chiarito con il precedente messaggio n. 171/2021, che l’Istituto procederà al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

Il citato decreto-legge n. 41/2021 non ha invece apportato modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In proposito, si ricorda che, ai sensi della legge di bilancio 2021, il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento” che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, agevolando la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.

Per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, l’Inps ha invece precisato che, tenuto conto del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti nel merito dal Ministero del lavoro[2], la tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sarà riconosciuta in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione di quei certificati nei quali la diagnosi riportata sia espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.


[1] Si rammenta che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 16.8667px;">[2] A fronte delle difficoltà riscontrate per gli eventi afferenti al 2020, per i quali in un primo tempo, era richiesta, ai fini della tutela della quarantena, la trasmissione di apposito certificato di malattia del medico curante con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, il Ministero del lavoro ha poi precisato sia che le misure adottate da diverse Regioni - con cui è stata affidata esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica - possono ritenersi valide, sia che è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l’esito positivo a tampone molecolare o test rapido.

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - TFR - Indice ISTAT relativo al mese di marzo 2021 -

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di marzo  2021 è risultato pari a 103,3 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a  1,01108138

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

3/12  x 1,5  (tasso fisso) =  0,375

75% di 0,97751711 [indice marzo 2021 su indice dicembre 2020x100-100] =  0,733138

TOTALE  =  1,108138

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2021 ed il 14 marzo 2021.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

1 allegato

alltfrmarzo2021 pdf

Covid 19 – DL n. 52/2021

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il DL n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, in vigore da oggi, 23 aprile 2021 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

Il suddetto DL ha previsto, all’art.1 che, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le  misure  di  cui al provvedimento  adottato  in  data  2 marzo 2021 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (cfr. comunicazione Ance del 4 marzo 2021).

Sono state, inoltre, introdotte le seguenti disposizioni:

  1. dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in  entrata  e  in uscita dai territori delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla;
  1. dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza  del  Ministro  della  salute[1],  nelle  quali  l'incidenza  cumulativa  settimanale  dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile;
  1. dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti  delle  regioni  e delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono  disporre l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonché ulteriori, motivate, misure  più restrittive  tra  quelle  previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19  del  2020,  fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1[2].

Per quanto riguarda gli spostamenti, l’art. 2 ha stabilito che:

  1. gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori  collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che  per  comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità' o  per  motivi  di salute, nonché per il  rientro  ai  propri  residenza,  domicilio  o abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi COVID-19 di cui all'articolo 9[3].
  1. dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in  ambito comunale, nella zona arancione, è consentito  lo  spostamento  verso una sola  abitazione  privata  abitata,  una  volta  al  giorno,  nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle  ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità  o  non autosufficienti, conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei  quali  si  applicano  le  misure stabilite per la zona rossa;
  1. i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del DL n.19 del 2020, individuano  i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19[4], consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

E' stata, altresì, consentita, all’art. 7, la possibilità dal 15 giugno 2021in zona gialla, di poter svolgere in presenza le fiere,  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL n.  33/2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche  in  data anteriore, attività preparatorie  che  non  prevedono  afflusso  di pubblico.

L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a tali fiere è comunque consentito, fermi  restando  gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Inoltre, dal 1° luglio 2021in zona gialla, sono consentiti  i convegni e i congressi, nel rispetto  di  protocolli  e  linee  guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL n.  33 del 2020.

All’art.9 del decreto sono state, poi, fornite le seguenti definizioni:

  1. certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2;
  2. vaccinazione: le vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
  3. test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le  tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica mediata da loop  (LAMP) e  amplificazione  mediata  da  trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall'autorità  sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
  4. test antigenico rapido: test  basato  sull'individuazione  di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria  ed  effettuato  da  operatori sanitari;
  5. Piattaforma nazionale digital green  certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

La suddetta certificazione verde COVID-19, viene rilasciata per attestare una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2al termine del prescritto ciclo

Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • una validità di 6 mesi a far data dal completamento  del  ciclo vaccinale;
  • è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione  sanitaria che  effettua  la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;
  • reca l’indicazione del numero di dosi somministrate rispetto  al  numero  di dosi previste per  l'interessato;
  • sarà resa disponibile, contestualmente  al  rilascio, nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato, a opera della predetta  struttura  sanitaria,  ovvero  del  predetto  esercente   la professione sanitaria.
  1. avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute

Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • ha una validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta  guarigione;
  • è rilasciata,  su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla  struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente  affetto  da COVID-19, ovvero, per i pazienti  non ricoverati, dai medici di medicina generale e  dai  pediatri di libera  scelta;
  • è  resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;
  • cessa di  avere validità qualora, nel  periodo  di  vigenza  semestrale, l'interessato  venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2
  1. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:

  • ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo  o digitale, dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  da  quelle  private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

E’ stata, inoltre, prevista la possibilità per coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, di poter richiedere la certificazione verde  COVID-19  alla  struttura  che  ha  erogato  il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla  Provincia  autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate  in  conformità al diritto  vigente  negli  Stati  membri   dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle suddette e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le  certificazioni rilasciate  in  uno  Stato  terzo  a  seguito  di  una   vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e  validate  da  uno  Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e  valide  ai  fini  del  presente  decreto  se conformi ai  criteri  definiti  con  circolare  del  Ministero  della salute.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili  in ambito nazionale fino alla data  di  entrata  in  vigore  degli  atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il  rilascio, la  verifica  e  l'accettazione  di   certificazioni   interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione  per  agevolare la libera circolazione all'interno  dell'Unione  Europea  durante  la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC.

Nelle more dell'adozione del  predetto  decreto,  le  certificazioni  verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.

E’ stata, inoltre, disposta la proroga al 31 luglio 2021 delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, del DL n. 19/2020[5], nonché delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, del DL  n. 33/2020[6].

Resta fermo, per quanto non  modificato  dal  presente  decreto, quanto disposto dai suddetti DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020.

E’ stato, infine, stabilito all’art. 11, che i termini introdotti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021. In particolare è stata prevista la proroga delle seguenti disposizioni di interesse:

  • “Disposizioni straordinarie per la produzione mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”  di cui all’articolo 15, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 (punto 4);
  • “Sorveglianza sanitaria” di cui all’articolo 83 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (punto 23);
  • “Disposizioni in materia di lavoro agile semplificato” di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 (punto 24).

Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto.

 

[1] ai sensi dell'articolo 1, comma  16-bis,  del  decreto-legge  16  maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2020, n. 74

[2] a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave

[3] le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2

[4] le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2

[5] Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus

[6] Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2021, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1

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