Con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, l’INPS, su conforme parere del Ministero del lavoro, illustra nel dettaglio la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 contenuta nel Decreto Sostegni (art. 8 del D.L. n. 41/21).
Questa circolare fa seguito al messaggio n. 1297/21, con cui l’Istituto aveva dato prime indicazioni sulla gestione delle domande relative ai suddetti trattamenti.
In particolare, nella circolare qui illustrata, come anticipato in un comunicato stampa, l’INPS – in attesa della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del Decreto Sostegni – comunica che, per i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane previste dalla legge di bilancio, i nuovi periodi dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal predetto Decreto, ferma restando la rispettiva durata massima, possono essere richiesti a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021.
Le domande di concessione dei trattamenti il cui periodo di sospensione o riduzione di attività decorra dal 29 marzo 2021 devono essere inviate entro il medesimo termine previsto per i periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, ossia entro il 31 maggio 2021.
I datori di lavoro che avessero già inviato l’istanza relativa ai trattamenti disciplinati dal Decreto Sostegni per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 possono inviare una domanda integrativa con la medesima causale per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. Anche in questo caso, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.
Fermo restando quanto sopra, si rimanda alla tabella allegata, in cui sono riepilogate le indicazioni fornite dall’INPS nella predetta circolare.
2 allegati
Con la circolare n. 55/21, l'INPS ha trasmesso e illustrato il nuovo "Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241", adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020.
Il Regolamento recepisce le modifiche alla citata legge n. 241/90 introdotte dal c.d. Decreto Semplificazioni[1], e sostituisce i precedenti Regolamenti dell'INPS e degli Enti incorporati.[2]
Nella Tabella A) allegata al Regolamento sono individuati i termini per l'emanazione del provvedimento con riferimento ai procedimenti per i quali, in assenza di specifica diversa disposizione normativa, l'Istituto ha ritenuto di fissare termini procedimentali di conclusione superiori a quello di 30 giorni, fissato come ordinario dall'art. 2 comma 2 della legge n. 241/90. Per i procedimenti già presenti nei previgenti Regolamenti, l'individuazione dei predetti termini è stata effettuata in riduzione, come previsto dal citato Decreto Semplificazioni.[3]
Nel rinviare alla suddetta Tabella, si segnala in questa sede che, con riferimento alle istanze di cassa integrazione ordinaria (CIGO), il termine di conclusione del procedimento è fissato in 75 giorni, rispetto ai 90 giorni previsti dal Regolamento previgente. Per la cassa integrazione straordinaria (CIGS), il nuovo termine è stabilito in 45 giorni, rispetto ai precedenti 60.[4]
Nel prosieguo della circolare, l'INPS illustra le novità più significative del nuovo Regolamento.
Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d'ufficio.
Sono esclusi, come nella previgente disciplina, quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
È stata, inoltre, individuata un'ulteriore tipologia di esclusione, relativa ai procedimenti amministrativi nei quali i beneficiari sono selezionati a seguito di procedure oggetto di specifici bandi di concorso, soggette a vincoli finanziari e graduatorie.[5]
Sono, infine, esclusi tutti i procedimenti per i quali i termini di conclusione siano previsti da fonte legislativa o regolamentare, anche interna all'Istituto; in tal caso, infatti, si applicano i rispettivi termini ivi indicati.
Durata del procedimento
I procedimenti di competenza dell'INPS, avviati su istanza di parte o d'ufficio, devono essere conclusi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella citata Tabella A).[6]
I procedimenti non ricompresi nella predetta Tabella dovranno essere conclusi nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare[7] o, in mancanza, nel termine di 30 giorni di cui all'art. 2 della legge n. 241/90.
Se l'istanza è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, il procedimento sarà concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consisterà in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Decorrenza dei termini
Il termine iniziale dei procedimenti a iniziativa di parte decorre, in via generale, dalla data di ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta. Fanno eccezione le istanze indicate nella Tabella A) per le quali il termine iniziale del procedimento decorre da un momento diverso in virtù di specifiche disposizioni normative.
Il Regolamento precisa, con riferimento alle varie modalità di trasmissione delle istanze di servizio/prestazione, a quale data la domanda si intenda ricevuta dall'Istituto: per quanto riguarda specificamente l'invio in modalità telematica, si fa riferimento alla data in cui è stata effettuata la trasmissione della singola domanda o del file contenente più domande.
Comunicazione di avvio del procedimento
L'articolo 4 del Regolamento è stato aggiornato in conformità al novellato art. 8 della legge n. 241/90.
Nello specifico, nella comunicazione di avvio del procedimento, sia ad istanza di parte che d'ufficio, devono essere indicati, tra l'altro, il domicilio digitale dell'amministrazione (unitamente a ufficio, unità organizzativa e persona responsabile del procedimento), nonché le modalità telematiche con cui è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare, sempre in via telematica, i diritti previsti dalla legge n. 241/90, ovvero l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non siano disponibili o accessibili con le predette modalità.
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
L'articolo 5 del Regolamento è stato aggiornato alla luce del novellato articolo 10-bis della legge n. 241/90, il quale ha stabilito che alla tempestiva comunicazione all'istante, da parte del responsabile del procedimento, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda consegue la sospensione dei termini di conclusione del procedimento (anziché, come previsto dalla precedente disciplina, l'interruzione dei termini predetti).
Sospensione del termine
L'articolo 6 disciplina la sospensione del termine di conclusione del procedimento, che può verificarsi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'INPS o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.[8]
Inoltre, rispetto al Regolamento previgente, è stata introdotta la specifica fattispecie della sospensione "nel periodo necessario all'acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell'Istituto." In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data in cui l'INPS riceve dall'Istituzione estera le predette informazioni o certificazioni.
Attività consultiva
L'articolo 7 del Regolamento è stato aggiornato alla luce della novella dell'articolo 16 comma 2 della legge n. 241/90: con riferimento ai procedimenti in cui sia richiesto il parere di un organo consultivo, al fine di accelerare l'adozione dei provvedimenti, l'Amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere, facoltativo o obbligatorio, se questo non viene reso nei termini.
Termine finale del procedimento
I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale, anche nel caso di provvedimenti recettizi.
E' stata introdotta una nuova disposizione (comma 5 dell'art. 9) avente a oggetto l'attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'Istituto[9]: nei casi di silenzio inadempimento, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell'eventuale termine di sospensione, l'interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo, affinché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Nella circolare illustrativa, l'INPS precisa che allo stato attuale il soggetto titolare del potere sostitutivo, cui può rivolgersi l'interessato, è il Direttore centrale/regionale/di coordinamento metropolitano competente territorialmente.
Risarcimento danni
L'INPS è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, in riferimento all'art. 2-bis comma 1 legge 241/90, ad esclusione dei casi riferibili all'inerzia o al ritardo ascrivibili alle Istituzioni estere parti del procedimento.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del Regolamento, allegato alla suddetta circolare.
[1] Art. 12 del D.L. n. 76/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/20.
[2] Per l'INPS, sostituisce il "Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dall'art. 7 della legge n. 69 del 2009", adottato dall'Istituto con determinazione presidenziale n. 47 del 2 luglio 2010.
[3] Il comma 2 del citato art. 12 dispone che "Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
[4] Si ricorda che la CIGS è concessa con decreto del Ministero del Lavoro. A seguito dell'emanazione di tale decreto, l'azienda presenta in via telematica all'INPS la richiesta di autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori o, se previsto nel decreto, anche la modulistica per il pagamento diretto.
[5] Come chiarito dall'Istituto, si fa riferimento, in particolare, alla concessione di benefici a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
[6] Per eventuali procedimenti amministrativi introdotti successivamente al Regolamento, qualora ricorrano le condizioni per fissare un termine di conclusione superiore ai 30 giorni, il termine stesso sarà di volta in volta stabilito mediante integrazione della predetta Tabella.
[7] Come precisato dall'INPS, infatti, nella Tabella A non sono indicati i procedimenti il cui termine di conclusione sia superiore a 30 giorni in virtù di specifiche disposizioni.
[8] Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento, concernente le valutazioni tecniche.
[9] Sono state così recepite le disposizioni dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell'art. 2 della legge n. 241/90, introdotti dall'art. 1 del D.L. n. 5/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/12.
2 allegati
Circolare Inps n_55_2021 pdf
Allegato Circolare 55_08_04_2021 pdf
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia concernenti le previsioni della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per segnalare che l’Inps, con il messaggio n. 1667/2021, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle tutele spettanti ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (art. 26 del d.l. n. 18/2020 e s.m.).
Con il messaggio in esame l’Inps evidenzia in particolare che, per i lavoratori “fragili”, il decreto-legge n.41/21 (c.d. decreto Sostegni - art. 15) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera, precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile[1] e che tale periodo non debba essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento. Si ribadisce inoltre, come già chiarito con il precedente messaggio n. 171/2021, che l’Istituto procederà al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.
Il citato decreto-legge n. 41/2021 non ha invece apportato modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In proposito, si ricorda che, ai sensi della legge di bilancio 2021, il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento” che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, agevolando la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.
Per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, l’Inps ha invece precisato che, tenuto conto del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti nel merito dal Ministero del lavoro[2], la tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sarà riconosciuta in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione di quei certificati nei quali la diagnosi riportata sia espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.
[1] Si rammenta che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di marzo 2021 è risultato pari a 103,3 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,01108138
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
3/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,375
75% di 0,97751711 [indice marzo 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 0,733138
TOTALE = 1,108138
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2021 ed il 14 marzo 2021.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 il DL n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, in vigore da oggi, 23 aprile 2021 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione).
Il suddetto DL ha previsto, all’art.1 che, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (cfr. comunicazione Ance del 4 marzo 2021).
Sono state, inoltre, introdotte le seguenti disposizioni:
Per quanto riguarda gli spostamenti, l’art. 2 ha stabilito che:
E' stata, altresì, consentita, all’art. 7, la possibilità dal 15 giugno 2021, in zona gialla, di poter svolgere in presenza le fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL n. 33/2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.
L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a tali fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Inoltre, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del DL n. 33 del 2020.
All’art.9 del decreto sono state, poi, fornite le seguenti definizioni:
La suddetta certificazione verde COVID-19, viene rilasciata per attestare una delle seguenti condizioni:
Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:
Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:
Tale certificazione presenta le seguenti caratteristiche:
E’ stata, inoltre, prevista la possibilità per coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto, di poter richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle suddette e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC.
Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.
E’ stata, inoltre, disposta la proroga al 31 luglio 2021 delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, del DL n. 19/2020[5], nonché delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, del DL n. 33/2020[6].
Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto disposto dai suddetti DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020.
E’ stato, infine, stabilito all’art. 11, che i termini introdotti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021. In particolare è stata prevista la proroga delle seguenti disposizioni di interesse:
Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto.
[1] ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
[2] a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave
[3] le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2
[4] le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2
[5] Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus
[6] Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 30 aprile 2021, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1