Si informa che è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – sezione pubblicità legale, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021- Definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10.09.2020 e della relativa tabella recante gli indici di congruità.
In allegato uno schema di sintesi delle disposizioni introdotte dal decreto.
1 allegato
Con il messaggio n. 2434/21, l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla fruizione della Decontribuzione Sud sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso.[1]
In considerazione dell’ambito temporale di fruizione della predetta Decontribuzione Sud, individuabile nell’intero anno civile (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021)[2], la stessa può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.
Pertanto, con specifico riferimento alla quattordicesima mensilità, la Decontribuzione Sud è applicabile anche per gli eventuali ratei maturati durante l’anno 2020, purché l’erogazione della predetta mensilità aggiuntiva avvenga nell’anno in corso.
[1] Per le indicazioni fornite dall’INPS in merito all’applicabilità della Decontribuzione Sud alla tredicesima mensilità erogata nell’anno 2020, cfr. da ultimo comunicazione del 24 febbraio 2021 - Legge di bilancio 2021 – Ammortizzatori sociali – INPS, circolare n. 28/21.
[2] Si ricorda che, con riferimento a quanto previsto dalla legge di bilancio 2021, al momento la Commissione Europea ha autorizzato la misura della Decontribuzione Sud per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (cfr. comunicazione Ance del 25 febbraio 2021 ).
È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia, la Guida per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno di imposta 2020.
Anche quest’anno con la Circolare 7/E del 25 giugno 2021, l’Agenzia fornisce un vademecum utile ai contribuenti per la compilazione del 730/2021 includendo, nell’ambito delle detrazioni fiscali per il recupero edilizio anche la prassi in tema di “Superbonus”.
Nell’imponente documento l’Agenzia raccoglie, come di consueto, tutte le pronunce rese in sede di interpello ed utili al contribuente per avere un quadro completo delle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione.
In particolare, quest’anno il documento arricchisce la parte dedicata alle agevolazioni fiscali per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio di tutte le indicazioni necessarie per portare in detrazione le spese agevolate con il cd. “Bonus Facciate” introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) e con il cd. “Superbonus” introdotto dalla legge 77/2020.
In tal ultimo ambito è fornito un excursus della disciplina in merito ai soggetti agevolati agli edifici interessati, agli interventi “trainanti” e “trainati”, alle modalità di calcolo dei limiti di spesa, e agli adempimenti necessari ai fini dell’accesso alla detrazione e alle modalità alternative della stessa tramite sconto in fattura e cessione del credito. Le modalità di fruizione di queste ulteriori opzioni, alternative alla detrazione diretta, sono illustrate anche in relazione alle detrazioni cd. “ordinarie” (Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus facciate) che sino al 31 dicembre 2021 godono di questa possibilità.
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di maggio 2021 è risultato pari a 103,6 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,01578079
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
5/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,625
75% di 1,27077224 [indice maggio 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 0,953079
TOTALE = 1,578079
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 aprile 2021 ed il 14 maggio 2021.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
Con la circolare n. 16/2021, l’INAIL ha comunicato la determinazione per l’anno 2021 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.
Nello specifico, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti a valere per l’anno 2021 restano invariati rispetto a quelli dell’anno 2020.[1]
Per l’anno 2021 il limite minimo di retribuzione giornaliera è quindi uguale a 48,98 euro (corrispondente al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a 515,58 euro mensili). Tale limite minimo, rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2021 è pari a 1.273,48 euro.
Si riportano di seguito, per quanto di interesse, i limiti minimi rivalutati per il settore industria, distinti per qualifica[2]:
Limiti minimi retribuzione giornaliera – Anno 2021 (importi in euro) |
|||
Settore |
Qualifiche |
||
Dirigente |
Impegato |
Operario |
|
Industria |
135,48 |
48,98 |
48,98 |
* Limiti adeguati al minimale di 48,98 euro
[1] I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat e devono essere adeguati, ove inferiori, al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all'indice Istat. In merito alla predetta rivalutazione, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, comma 287) ha stabilito che "con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento [...] non può risultare inferiore a zero." Nell'anno 2020 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall'Istat è risultata pari a – 0,3%.
[2] Tabella A dell'allegato 1 alla circolare in esame.