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D.L. n. 122/2021 – Misure urgenti in materia anti-Covid

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 122/2021, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, in vigore dall’11 settembre 2021.

Il decreto legge, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, introduce disposizioni volte, da un lato, a estendere l’obbligo del Green Pass per chiunque acceda nelle strutture scolastiche, educative, formative e universitarie e, dall’altro, a estendere l’obbligo vaccinale per coloro che accedano, a qualunque titolo, alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Strutture scolastiche, educative, formative e universitarie

L’art. 1 del D.L. in esame, introducendo i nuovi articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 al D.L. n. 52/2021[1], estende le disposizioni previste dall’art. 9-ter del predetto D.L. (obbligo di possedere ed esibire il Green Pass, fino al 31 dicembre 2021) al personale delle seguenti strutture:

  • servizi educativi per l’infanzia;
  • centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  • sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
  • istituti tecnici superiori (ITS).

Inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (sia appartenenti al sistema nazionale di istruzione che rientranti in una delle categorie di cui sopra), nonché nelle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e nelle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, è tenuto a possedere ed esibire il Green Pass.

Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute[2], nonché agli alunni, agli studenti e ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che partecipano ai percorsi formativi degli ITS.[3]

Fermo restando l’obbligo dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative alla verifica del Green Pass, tale controllo deve essere effettuato anche dai datori di lavoro di tutti coloro che accedano nelle predette strutture per ragioni di servizio o di lavoro.

Tali verifiche sono effettuate con le modalità indicate attualmente dal D.P.C.M. 17 giugno 2021[4], il quale prevede la lettura del QR code tramite un’apposita app (denominata "Verifca C19"). Per espressa disposizione normativa, questa modalità consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità del Green Pass e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

La violazione delle menzionate disposizioni è sanzionata[5] con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000, aumentata fino a un terzo nel caso in cui la violazione avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo.  Si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/81, in quanto compatibili.  Per  il  pagamento  in misura ridotta, si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del d.lgs. n. 285/1992. In caso di violazione reiterata, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Pertanto, si invitano le imprese che stiano svolgendo o prevedano di svolgere lavori presso le suddette strutture a informare del nuovo obbligo di legge i lavoratori coinvolti e a verificare, prima dell’accesso  alle strutture stesse, che questi siano in possesso del Green Pass.

Fermo restando quanto sopra, si evidenzia che la disciplina qui illustrata si applica anche agli enti bilaterali rientranti in una delle categorie di strutture formative sopra elencate. Di conseguenza, sia il personale di questi enti che chiunque acceda agli stessi, ad esclusione dei partecipanti ai corsi di formazione[6], deve essere in possesso di Green Pass.

Strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

L’art. 2 del D.L. in esame, introducendo il nuovo art. 4-bis al D.L. n. 44/2021[7]dispone, a decorrere dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’estensione dell’obbligo vaccinale a tutti coloro, anche esterni, che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle seguenti strutture:

  • strutture di ospitalità e di lungodegenza;
  • residenze sanitarie assistite (RSA);
  • hospice;
  • strutture riabilitative;
  • strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti;
  • in ogni caso, in tutte le strutture residenziali di cui all’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021.

Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute[8].

Il rispetto delle suddette disposizioni è assicurato dai responsabili delle strutture e dai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgano nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni. A tal fine, i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l’adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità che saranno definite con apposito D.P.C.M. Sul punto, ci riserviamo di fornire tempestivamente aggiornamenti.[9]

In caso di accesso alle suddette strutture in violazione dell’obbligo di cui sopra, si applicano le medesime sanzioni già illustrate con riferimento all’art. 1 del D.L. in esame.

Per quanto esposto, si invitano le imprese che prevedano di svolgere lavori presso le suddette strutture alla data del 10 ottobre 2021 (o successivamente) a informare del nuovo obbligo di legge i lavoratori coinvolti.


[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021.

[2] Attualmente circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.

[3] Per completezza di informazione, si segnala che invece per gli studenti universitari è previsto l’obbligo di green pass, ai sensi del citato art. 9-ter del D.L. n. 52/2021.

[4] Art. 13.

[5] Ai sensi dell’art. 4 commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020.

[6] Ad eccezione di coloro che partecipano ai percorsi formativi degli ITS.

[7] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021.

[8] Attualmente circolare n. 35309 del 4 agosto 2021.

[9] La disposizione in commento tiene fermo quanto previsto dall’art. 17-bis del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, rubricato “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”.

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - TFR - Indice ISTAT relativo al mese di luglio 2021 -

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di luglio 2021 è risultato pari a 104,2 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pari a 1,02267962

 

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

 

7/12 x 1,5 (tasso fisso) 0,875

 

75% di 1,85728250 [indice luglio 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 1,392962

        

TOTALE = 2,267962.

 

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 giugno 2021 ed il 14 luglio 2021.

 

1 allegato

alltfrluglio 2021

Attrezzature di lavoro: ventiseiesimo elenco dei soggetti abilitati

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 agosto 2021, ha adottato il ventiseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - TFR - Indice ISTAT relativo al mese di giugno 2021 -

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2021 è risultato pari a 103,8 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pari a  1,01849707

 

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

6/12  x 1,5  (tasso fisso) =  0,75

75% di 1,46627566  [indice giugno 2021 su indice dicembre 2020x100-100] = 1,099707

              

TOTALE  =  1,849707

 

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2021 ed il 14 giugno 2021.

 

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

 

1 allegato

alltfrgiugno 2021 pdf

Verifica della congruità in edilizia - INL, nota n. 5223/2021

Illustrati dall’INL, con la nota n. 5223 del 19 luglio scorso, i contenuti del Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 per la verifica della congruità della manodopera in edilizia[1].

L’Ispettorato ha, in particolare, rilevato che:

  • la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione (art. 2, co.1 del D.M.);
  • rientrano nel settore edile, tenuto anche conto di quanto previsto nell’allegato X al T.U. sicurezza, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2, co.2 del D.M.);
  • la verifica della congruità della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10.09.2020 (art. 3, co 1 del D.M.);
  • prevista la sottoscrizione di una apposita Convenzione tra INL, MLPS, INPS, INAIL e CNCE per la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa mediante la creazione di una apposita banca-dati condivisa, da realizzarsi entro 12 mesi dall’adozione del D.M., che consenta di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, i lavoratori impiegati e le relative retribuzioni necessarie per effettuare i recuperi previdenziali e assicurativi nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’INL (art. 4, co.1 del D.M.);
  • le disposizioni del decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1 novembre 2021 (art.6, co.1 del D.M.);
  • le disposizioni non trovano applicazione ai lavori affidati nelle zone colpite dalla crisi sismica del 2016 per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione (art. 2, co. 4 del D.M.).

[1] attuativo di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative del settore edile

1 allegato

INLnota5223-2021-DURC-di-congruita pdf

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