Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 22/2016, ha fornito chiarimenti in merito al calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione, interna ed esterna, dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).
Sull’argomento, il dicastero rammenta che:
- il calcolo dell’aliquota contributiva per gli apprendisti va effettuato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, fermo restando il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi;
- la disciplina del d.lgs. n. 81/2015 (art. 43, comma 7), in ordine all’apprendistato di primo livello, prevede, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, l’esonero per il datore di lavoro da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, ferme restando le diverse previsioni dei contratti collettivi;
- il d.lgs. n. 150/2015, inoltre, ha previsto, in via sperimentale, per l’apprendistato di primo livello, la riduzione dell’aliquota contributiva dal 10% al 5% per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016.
Ciò premesso, stante l’esplicita previsione di poter corrispondere, per le ore di formazione interna, una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse disposizioni del ccnl di riferimento al riguardo.
In ordine alle ore di formazione esterna, per le quali non è dovuta la retribuzione, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo, non può ritenersi configurabile l’accreditamento di una contribuzione figurativa, poiché la stessa è prevista dalla legge in casi tassativi, con idonea copertura finanziaria.
Le predette indicazioni ministeriali devono tenersi presenti per l’attuazione dell’apprendistato di primo livello anche per il settore edile, stante l’attuale carenza di una normativa contrattuale di riferimento.
1 allegato
\r\nIl Ministero del lavoro, con l’allegato parere n. 14751/2016, ha fornito chiarimenti in merito all’impiego di lavoratori richiedenti protezione internazionale ed asilo politico.
\r\nIl dicastero rammenta che, ai sensi della normativa sulla materia (d.lgs. n. 142/15, innovativo del d.lgs. n. 25/2008), decorsi 60 giorni dalla domanda di “permesso di soggiorno per richiesta di asilo”, laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente, il cittadino straniero è autorizzato ad espletare attività lavorativa. Tale permesso di soggiorno non può essere convertito in “permesso per motivi di lavoro”, stante la differenza di presupposti che ne determinano il rilascio.
\r\nIn sede ispettiva, quindi, dovrà essere acquisita la ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, avente valore di permesso di soggiorno provvisorio, ai fini del calcolo dei 60 giorni per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
\r\nNell’ipotesi di lavoro irregolare, ossia in carenza della comunicazione preventiva di assunzione dei cittadini stranieri in possesso della suddetta ricevuta, troverà applicazione la maxi sanzione di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/20021 , come modificato dall’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, ma non potrà ritenersi configurabile la fattispecie penale di cui all’art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 (occupazione di lavoratori clandestini) 2.
\r\nDiversamente, nel caso in cui la ricevuta non sia stata rilasciata - anche qualora la manifestazione di volontà sia stata espressa ma non verbalizzata - ovvero non siano ancora trascorsi i 60 giorni dal rilascio, il personale ispettivo adotterà le medesime procedure previste per l’occupazione irregolare di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, compreso l’interessamento delle forze dell’ordine per la verifica della posizione dei cittadini stranieri.
\r\nIn tali casi, ferma restando la configurabilità dell’ipotesi di reato di cui al predetto art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 e la contestazione della fattispecie aggravata di maxi sanzione (art. 3, comma 3 quater, d.l. n. 12/2002)3, non è applicabile la diffida (art. 13, d.lgs. n. 124/2004) considerato che il lavoratore straniero non può ritenersi “occupabile”.
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\r\nArt. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (L. n. 73/2002): “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.”
2Art. 22, co. 12, d.lgs. n. 286/1998: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.”
3 Art. 3, comma 3 quater, d.l. 12/2002: “Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa.”
1 allegato
\r\nParere Ministero Lavoro n. 14751_2016
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Con l’allegata circolare n. 27/16, indirizzata alle proprie Direzioni interregionali e territoriali, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni inerenti le verifiche ispettive ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario, così come previsto dal D.Lgs. n. 148/15.
\r\nIn tale ambito, l’attività ispettiva comprende sinteticamente due fasi, ossia:
\r\na) quella finalizzata all’accertamento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di Cigs ai sensi dell’art. 25, co. 6 del D.Lgs. n.148/15;
b) quella finalizzata all’accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto del trattamento ai lavoratori. Quest’ultima, pur essendo una verifica preliminare rispetto al provvedimento ministeriale di concessione della Cigs, non esclude la verifica di cui alla lett. a).
Ad ogni modo, chiarisce il dicastero, a prescindere dalla circostanza che l’azienda abbia richiesto il pagamento diretto del trattamento di Cigs, per tutte le casuali di concessione (riorganizzazione, crisi e contratti di solidarietà) gli organi ispettivi sono tenuti alle verifiche di competenza con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi inoltrati per il tramite del sistema informatico “CIGSonline” al Ministero del Lavoro e, contestualmente, alle DTL competenti per territorio.
\r\nGli accertamenti ispettivi non possono limitarsi alla sola verifica documentale, ma necessitano sempre dell’accesso sul luogo di lavoro. In tal senso, sarà cura dell’organo ispettivo valutare se effettuare ulteriori accertamenti rispetto a quelli previsti al livello normativo.
\r\nIn particolare, gli elementi oggetto di verifica per la causale “riorganizzazione aziendale” sono quelli riconducibili all’attuazione del programma di interventi individuati dall’azienda in sede di presentazione dell’istanza. Pertanto, sarà verificato, da parte dell’organo ispettivo, il valore degli investimenti, per medesima tipologia, effettuati dall’azienda nel biennio precedente il periodo di presentazione dell’istanza nelle unità produttive interessate dall’intervento. Tale verifica, che dovrà confermare il maggior impegno economico dell’azienda rispetto ai due anni precedenti, interesserà anche eventuali investimenti fatti per la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori.
\r\nInoltre, sarà oggetto di verifica l’ammontare degli investimenti effettuati nel periodo temporale di cui al programma aziendale presentato e, quindi, confrontata la media annuale degli investimenti effettuai nel biennio precedente e la media annuale degli investimenti programmati ed effettuati.
\r\nL’attività di formazione e riqualificazione, volta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne, dovrà essere coerente con il programma presentato e con gli altri investimenti. Al riguardo, se la formazione interessa lavoratori sospesi, l’organo ispettivo controllerà il nesso tra la formazione effettuata e le sospensioni. Tale verifica sarà particolarmente attenta nel caso in cui la formazione fosse svolta sul luogo di lavoro, con l’utilizzo di mezzi di produzione.
\r\nPertanto, troverà giustificazione la formazione sul luogo di lavoro nel momento in cui il lavoratore sia adibito a compiti e mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte o agli stessi compiti o mansioni, ma con l’utilizzo di nuovi strumenti di lavoro che richiedano un percorso formativo collegato e connesso al loro utilizzo.
\r\nLa formazione sul luogo di lavoro sarà giustificabile anche in presenza di un’idoneità dei soggetti formatori, ovvero quando sia riscontrabile l’assistenza, durante la formazione, da parte di un tutor, inteso come lavoratore esperto nei nuovi compiti o mansioni, di un istruttore o figura analoga.
\r\nRispetto alla causale di intervento “riorganizzazione aziendale” dovrà infine essere oggetto di verifica il rispetto del recupero occupazionale dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario nella misura minima del 70%. A tal fine, il recupero occupazionale dovrà tenere conto non solo dei lavoratori sospesi rientrati in azienda, ma anche di quelli riassorbiti nell’ambito di unità produttive della medesima azienda o altre imprese nonché delle iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi.
\r\nLe verifiche sugli eventuali esuberi residui dovranno riguardare le relative modalità di gestione, alla luce di quelle che sono state le indicazioni aziendali contenute nel piano di gestione presentato in sede di invio dell’istanza di Cigs.
\r\nGli accertamenti ispettivi per la causale “crisi aziendale” sono finalizzati, principalmente, alla verifica dell’attuazione del piano di risanamento. Pertanto, gli organi di vigilanza sono tenuti a verificare e relazionare in merito agli interventi correttivi intrapresi dall’azienda volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale di ciascuna unità aziendale e/o settore di attività interessati dall’intervento di Cassa integrazione. L’accertamento dovrà anche verificare che il piano di risanamento sia comunque finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione. A tal fine, e a titolo meramente esemplificativo, l’organo ispettivo potrà acquisire documentazione fiscale contabile e/o commerciale.
\r\nIn via generale, deve essere riscontrato il ridimensionamento, o quanto meno una stabilità, dell’organico aziendale nel biennio antecedente la presentazione dell’istanza. Nel caso l’azienda abbia proceduto a nuove assunzioni, dovrà essere verificata la compatibilità di queste con la normativa e le finalità della Cigs.
\r\nIn relazione alla presentazione di un eventuale piano di gestione degli esuberi, l’accertamento ispettivo interesserà l’attuazione in concreto di quanto predisposto e descritto nel medesimo piano.
\r\nIn caso di Cigs per crisi per evento improvviso ed imprevisto, oltre alla verifica del piano di risanamento, sarà oggetto di approfondita disamina la documentazione prodotta dall’azienda in ordine alle caratteristiche dell’evento improvviso ed imprevisto.
\r\nGli accertamenti ispettivi per la causale “contratto di solidarietà” sono finalizzati alla verifica del rispetto dei contenuti del contratto con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria, come prevista dall’accordo e dall’istanza. A tal fine, verranno verificati i dati del LUL (libro unico del lavoro), le timbrature ed incrociate con le dichiarazioni dei lavoratori.
\r\nSarà controllata inoltre l’eventuale presenza di lavoro straordinario, che sarà ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare e giustificare. L’attivazione di una procedura di licenziamento collettivo in regime di solidarietà, sarà possibile solo a condizione che la stessa sia subordinata al requisito della non opposizione al licenziamento da parte del lavoratore.
\r\nNel caso di imprese sottoposte a procedure concorsuali con continuazione dell’esercizio di impresa, le verifiche ispettive seguono le disposizioni previste e richiamate per la causale Cigs invocata.
\r\nLe verifiche del personale ispettivo dovranno inoltre interessare:
\r\na) il rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto o indicate nella domanda di concessione. Tale verifica, come noto, è finalizzata, in caso di mancato rispetto della rotazione, all’incremento dell’1% del contributo addizionale a carico dell’impresa. A tal fine, potranno essere confrontati i dati forniti dall’azienda (LUL, timbrature, etc) con le dichiarazioni dei lavoratori;
b) la richiesta aziendale di pagamento diretto della prestazione. Tale verifica è finalizzata a confermare la sussistenza delle difficoltà finanziarie che impediscono di anticipare il trattamento di integrazione salariale. Si tratta, in particolare, della verifica dell’indice di liquidità che deve risultare manifestatamente negativo, con valore inferiore all’unità, così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti.
Il dicastero, in conclusione, dopo aver ricordato i termini procedimentali a cui sono tenuti gli organi ispettivi per l’effettuazione delle verifiche, la presentazione della relazione ed il riconoscimento del pagamento diretto, conferma che le indicazioni fornite attraverso la circolare in oggetto si applicano a tutti i procedimenti concessi ai sensi del D.Lgs. n. 148/15.
\r\n1 allegato
\r\nCon l'allegata nota n. 21/2016 il Ministero del Lavoro ha risposto all'istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità di assumere, in costanza di contratto di solidarietà difensivo, personale con contratto di apprendistato.
In particolare, il Dicastero in accordo con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, dell'INPS e dell'Ufficio legislativo, ha primariamente ricordato che il contratto di solidarietà difensivo di cui al D.L. n. 726/1984 è una specifica causale di trattamento di integrazione straordinaria, attivabile in base all'accordo stipulato tra azienda e organizzazioni sindacali che prevede, in luogo della dichiarazione di esubero o della riduzione dell'organico, la riduzione dell'orario di lavoro del personale interessato.
E' stato, inoltre, specificato che gli apprendisti sono esclusi dalla platea dei destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario per solidarietà in quanto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 148/2015, sono destinatari esclusivamente degli interventi per crisi aziendale (art. 21,co.1, lett.b)).
Con specifico riferimento al quesito avanzato, il Dicastero ha, poi, chiarito che nelle ipotesi di sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro è possibile intervenire con una minore riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quanto inizialmente pattuito.
Qualora, invece, le esigenze di maggior lavoro possono essere soddisfatte solamente da lavoratori con mansioni non disponibili nell'organico aziendale, sarà possibile ricorrere all'assunzione con contratto di apprendistato, in quanto "funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all'intervento di integrazione salariale", fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.
1 allegato
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