Con la circolare n. 16/18, il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dall’art. 25 del D.L. n. 119/18 che ha novellato l’art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/15, contenente le disposizioni relative alle richieste di proroga della Cigs.
In particolare, con l’introduzione della nuova normativa viene riconosciuta, per il biennio 2018 2019 e in deroga ai limiti temporali di cui agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/15, la possibilità di proroga della Cigs non solo alle causali riconducibili alla crisi ed alla riorganizzazione, rispettivamente per periodi di 6 e 12 mesi, ma anche alle ipotesi di contratti di solidarietà, per un ulteriore periodo di 12 mesi, qualora permanga in tutto o in parte l’esubero dichiarato nell’originario contratto di solidarietà.
Il periodo di proroga, a prescindere dalla causale richiesta e nei limiti di 100 milioni di euro annui, secondo la nuova previsione normativa potranno interessare, questa l’ulteriore novità, anche le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 100, purché che si tratti di aziende con rilevanza economica strategica, anche al livello regionale, e che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale di riferimento.
Per essere ammesse al trattamento le aziende, previo accordo in sede governativa, dovranno presentare un piano di gestione volto alla salvaguardia occupazionale, anche attraverso azioni di politiche attive concordate con la regione/i in cui insistono le unità produttive interessate.
I periodi di proroga, sebbene nella generalità dei casi debbano essere considerati prosecuzione senza soluzione di continuità, possono essere riconosciuti anche con soluzione di continuità, a condizione però che, nel corso del 2018, sia stato concluso il precedente periodo di Cassa integrazione straordinaria, senza che nel frattempo sia stato gestito l’esubero anche attraverso procedure di licenziamento.
Per attualizzare la situazione di difficoltà dell’impresa e al fine di poter riconoscere il periodo di proroga con soluzione di continuità, il Ministero ha comunque ritenuto opportuno fissare un periodo temporale congruo, facendo riferimento a programmi di Cassa integrazione straordinaria conclusi non oltre 3 mesi dall’emanazione (29 ottobre 2018) della circolare in commento.
Sul tema in oggetto, gli approfondimenti forniti dal dicastero hanno inoltre consentito di chiarire che:
• la proroga può interessare anche le imprese che, non potendo usufruire del trattamento di Cigs a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile, non hanno potuto usufruire della Cigs per le durate previste per la riorganizzazione, la crisi e la solidarietà. In tal caso, la durata della proroga sarà collegata al programma dell’azienda richiedente;
• la proroga è ammissibile anche per dare seguito ad altri strumenti di integrazione salariale straordinari e ordinari;
• gli effetti dell’accordo governativo possono interessare solo le unità produttive in cui le regioni abbiano riconosciuto sul territorio di competenza la particolare rilevanza economica ed occupazionale, nonché la programmazione di politiche attive;
• la presentazione dell’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa non sia presentata prima di 60 giorni antecedenti all’avvio del periodo di proroga della Cigs.Per la presentazione delle domande, le cui modalità sono indicate nella circolare del Ministero del Lavoro n. 2/18, già oggetto della comunicazione Ance del 12 febbraio 2018, è disponibile, nell’applicativo Cigsonline, il modello di istanza al quale devono essere allegati l’accordo governativo, la relazione contenente l’indicazione circa il numero degli esuberi ancora esistente e le azioni di salvaguardia occupazionale concordate con la regione. Per le istanze di proroga con causale contratto di solidarietà, preliminarmente alla presentazione dell’istanza deve essere stipulato un apposito accordo in sede ministeriale alla presenza della regione/i coinvolte ai fini della certificazione dell’impegno alla programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero e per il riconoscimento della rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa. Nell’ambito dell’accordo ministeriale, deve inoltre essere quantificato l’onere finanziario dell’intervento. Le istanze, che non sono soggette ai limiti procedimentali previsti dall’art 25 del D.Lgs. n. 148/15, sono istruite seguendo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
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Messaggio Inps n.3933 del 24-10-2018
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di agosto 2018 è risultato pari a 102,9 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,02335312.
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1
75% di 1,78041543 [indice agosto su indice dicembre 2017 x 100 - 100] = 1,335312
TOTALE = 2,335312
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2018 ed il 14 settembre 2018.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
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Per opportuna informativa, si comunica che alcuni contenuti del documento Ance “Guida alla Gestione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria In Edilizia”, pubblicato nel mese di ottobre 2017, sono stati aggiornati a seguito delle novità amministrative e di natura operativa operate dall’Inps nel corso dell’anno 2018.
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