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Lavoro e previdenza

Proroga Cigs – Istruzioni operative del Ministero del Lavoro

Con la circolare n. 16/18, il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative a seguito delle novità introdotte dall’art. 25 del D.L. n. 119/18 che ha novellato l’art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/15, contenente le disposizioni relative alle richieste di proroga della Cigs.
In particolare, con l’introduzione della nuova normativa viene riconosciuta, per il biennio 2018 2019 e in deroga ai limiti temporali di cui agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/15, la possibilità di proroga della Cigs non solo alle causali riconducibili alla crisi ed alla riorganizzazione, rispettivamente per periodi di 6 e 12 mesi, ma anche alle ipotesi di contratti di solidarietà, per un ulteriore periodo di 12 mesi, qualora permanga in tutto o in parte l’esubero dichiarato nell’originario contratto di solidarietà.
Il periodo di proroga, a prescindere dalla causale richiesta e nei limiti di 100 milioni di euro annui, secondo la nuova previsione normativa potranno interessare, questa l’ulteriore novità, anche le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 100, purché che si tratti di aziende con rilevanza economica strategica, anche al livello regionale, e che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale di riferimento.
Per essere ammesse al trattamento le aziende, previo accordo in sede governativa, dovranno presentare un piano di gestione volto alla salvaguardia occupazionale, anche attraverso azioni di politiche attive concordate con la regione/i in cui insistono le unità produttive interessate.
I periodi di proroga, sebbene nella generalità dei casi debbano essere considerati prosecuzione senza soluzione di continuità, possono essere riconosciuti anche con soluzione di continuità, a condizione però che, nel corso del 2018, sia stato concluso il precedente periodo di Cassa integrazione straordinaria, senza che nel frattempo sia stato gestito l’esubero anche attraverso procedure di licenziamento.
Per attualizzare la situazione di difficoltà dell’impresa e al fine di poter riconoscere il periodo di proroga con soluzione di continuità, il Ministero ha comunque ritenuto opportuno fissare un periodo temporale congruo, facendo riferimento a programmi di Cassa integrazione straordinaria conclusi non oltre 3 mesi dall’emanazione (29 ottobre 2018) della circolare in commento.
Sul tema in oggetto, gli approfondimenti forniti dal dicastero hanno inoltre consentito di chiarire che: 

• la proroga può interessare anche le imprese che, non potendo usufruire del trattamento di Cigs a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile, non hanno potuto usufruire della Cigs per le durate previste per la riorganizzazione, la crisi e la solidarietà. In tal caso, la durata della proroga sarà collegata al programma dell’azienda richiedente;

• la proroga è ammissibile anche per dare seguito ad altri strumenti di integrazione salariale straordinari e ordinari;

• gli effetti dell’accordo governativo possono interessare solo le unità produttive in cui le regioni abbiano riconosciuto sul territorio di competenza la particolare rilevanza economica ed occupazionale, nonché la programmazione di politiche attive;

• la presentazione dell’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa non sia presentata prima di 60 giorni antecedenti all’avvio del periodo di proroga della Cigs.Per la presentazione delle domande, le cui modalità sono indicate nella circolare del Ministero del Lavoro n. 2/18, già oggetto della comunicazione Ance del 12 febbraio 2018, è disponibile, nell’applicativo Cigsonline, il modello di istanza al quale devono essere allegati l’accordo governativo, la relazione contenente l’indicazione circa il numero degli esuberi ancora esistente e le azioni di salvaguardia occupazionale concordate con la regione. Per le istanze di proroga con causale contratto di solidarietà, preliminarmente alla presentazione dell’istanza deve essere stipulato un apposito accordo in sede ministeriale alla presenza della regione/i coinvolte ai fini della certificazione dell’impegno alla programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero e per il riconoscimento della rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa. Nell’ambito dell’accordo ministeriale, deve inoltre essere quantificato l’onere finanziario dell’intervento. Le istanze, che non sono soggette ai limiti procedimentali previsti dall’art 25 del D.Lgs. n. 148/15, sono istruite seguendo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

 

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Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di settembre 2018

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2018 è risultato pari a 102,4 (base 2015 = 100).
 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,02089392.
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo: 9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
 
75% di 1,28585559  [indice settembre su indice dicembre 2017 x 100 - 100] = 0,964392
 
TOTALE =  2,089392
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 settembre 2018 ed il 14 ottobre 2018.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 

Contributo di licenziamento – Verifica delle condizioni di esonero per “completamento delle attività

L’Inps, con l’allegato messaggio n. 3933/18, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al c.d. “contributo di licenziamento”, disciplinato dall’articolo 2, co. 31 della L. n. 92/12, come richiesto dall’Ance a seguito delle segnalazioni territoriali in merito ai numerosi provvedimenti emessi negli ultimi giorni dalle sedi Inps nei confronti delle imprese del comparto edile, con i quali si contesta il mancato versamento del contributo di licenziamento previsto ai sensi dell’art. 2, co. 31 della L. n. 92/12 pur essendo, nella maggior parte dei casi, i licenziamenti motivati dal “fine cantiere o fine fase lavorativa”.
 
L’Istituto ha approfondito, in particolare, le condizioni di esonero e la relativa documentazione idonea a comprovarlo nei casi di interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili. 
 
Indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens (codice tipo cessazione 1N “esonero edile”), le sedi Inps sono tenute a circoscrivere la propria verifica alla situazione di fatto, ossia al completamento delle attività e chiusura del cantiere.
 
A tal fine, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di esonero, alle aziende è sufficiente produrre, anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale:
 
-             la lettera di assunzione contenente l’indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
-             la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.
 
L’Istituto previdenziale puntualizza, inoltre, che non sarà ostativa al riconoscimento dell’esonero de quo, l’indicazione nella lettera di assunzione di un cantiere o della sede legale non corrispondente al cantiere indicato nella lettera di licenziamento. 
 
Per quanto sopra, le Sedi, con la presentazione della suddetta documentazione, provvederanno a chiudere positivamente il controllo evitando l’emissione della diffida.   Relativamente a diffide già emesse, invece, la presentazione della documentazione richiesta,   non darà seguito alle operazioni di recupero del credito.     

1 allegato

Messaggio Inps n.3933 del 24-10-2018

 

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Trattamento di fine rapporto - Agosto 2018

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di agosto 2018 è risultato pari a 102,9 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,02335312.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1

75% di 1,78041543 [indice agosto su indice dicembre 2017 x 100 - 100] = 1,335312

TOTALE = 2,335312

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2018 ed il 14 settembre 2018.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo. 

1 allegato

Tabella Tfr agosto 2018

 

Aggiornamento ANCE Guida alla Gestione della Cigo in edilizia

Per opportuna informativa, si comunica che alcuni contenuti del documento Ance “Guida alla Gestione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria In Edilizia”, pubblicato nel mese di ottobre 2017, sono stati aggiornati a seguito delle novità amministrative e di natura operativa operate dall’Inps nel corso dell’anno 2018.

1 allegato

Vademecum CIGO 2018_ANCE

 

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