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Lavoro e previdenza

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2019

L’Inail, con la circolare n. 11/19, ha comunicato i nuovi limiti di retribuzione imponibile giornaliera da adottarsi per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2019.
 
Tenuto conto dell’aumento dell’indice Istat registrato nell’anno 2018, pari all’1,1%, l’Istituto assistenziale ha indicato, in particolare, che per la generalità delle retribuzioni giornaliere effettive i limiti minimi devono essere adeguati, ove inferiori, a € 48,74 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico dei Fondi Pensioni Lavoratori dipendenti, in vigore all’1.1.2019) pari a € 513,01 mensili. 
 
Per l’anno in corso, pertanto, l’Inail ha fissato la base imponibile su cui calcolare il premio assicurativo per il settore dell’industria e per la generalità dei lavoratori dipendenti in € 48,74 al giorno e in € 1.267,24 al mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili.

"Sblocca cantieri": Nuova ipotesi di esclusione dalla gara per irregolarità fiscali e contributive

Il “Decreto sblocca cantieri” (DL 32/2019) interviene sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche (stabilite dall’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016), aggiungendo un’ulteriore ipotesi relativa alle irregolarità fiscali e contributive riscontrate in capo ai partecipanti.
Sino all’intervento del citato decreto, gli operatori economici potevano essere esclusi dalle procedure di gara solo in caso di irregolarità fiscali o contributive “gravi e definitivamente accertate”.
Ora il DL 32/2019 (in particolare, all’art.1, co.1, lett.n, num.4, intervenendo sull’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016-Codice dei contratti pubblici) prevede, in aggiunta a quanto sopra detto, la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un concorrente qualora sia in grado di dimostrare adeguatamente l’esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate. Pertanto, in questi casi, l’unica possibilità per l’operatore di non essere escluso dalla procedura di gara è il pagamento integrale (o della prima rata, in caso di rateizzazione) della cartella di pagamento, prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
Tale previsione è stata dettata dall’esigenza, per lo Stato italiano, di adeguarsi ai rilievi di incompatibilità con le Direttive comunitarie, sollevati dalla Commissione UE in merito ad alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016.
Ad avviso della Commissione, infatti, la disposizione del Codice dei contratti pubblici in tema di esclusione dalle gare non era conforme al diritto comunitario, laddove non consentiva alle amministrazioni di procedere all’esclusione di un offerente, anche nel caso in cui la violazione, pur non essendo oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa di carattere definitivo, potesse essere, comunque, adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice.
 
Irregolarità fiscali
Dal punto di vista tributario, sino all’intervento del citato decreto, gli operatori economici potevano essere esclusi dalle procedure di gara solo in caso di irregolarità fiscali “gravi e definitivamente accertate”, dove per “gravi” s’intendono le violazioni di ammontare superiore a 5.000 euro e per “definitivamente accertate” quelle oggetto di accertamenti non più impugnabili, o oggetto di sentenze di condanna passata in giudicato. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’operatore avesse impugnato l’atto d’accertamento e la questione fosse ancora pendente dinnanzi al giudice tributario, non poteva operare alcuna causa di esclusione legata ad eventuali irregolarità fiscali del medesimo concorrente.
Ora, invece, il concorrente può essere escluso anche in presenza di un atto d’accertamento non ancora definitivo, esponendo così le imprese ad una penalizzazione del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione che ancora è considerata “provvisoria”.
Già in risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione UE, l’ANCE aveva evidenziato come, in realtà, la normativa comunitaria dovesse essere coordinata ed inserita nel contesto dell’ordinamento tributario italiano che, in linea generale, dà rilevanza all’atto accertativo, quale mezzo di prova certo dell’illecito tributario, solo quando lo stesso assume carattere definitivo, nel senso che non è più suscettibile di annullamento e/o modifica né ad opera delle stesse Autorità preposte alle verifiche fiscali, né del Giudice tributario.
Prima di tale momento, difatti, in base alle norme procedurali che disciplinano le verifiche tributarie, l’accertamento è considerato comunque un atto provvisorio e sanabile, sia da parte del contribuente, sia dai medesimi Enti impositori che, in un momento successivo alla sua emissione, possono comunque decidere di annullarlo, in quanto riconosciuto come infondato o, addirittura, illegittimo (cd. “istituto dell’autotutela”).
Questo anche perché, nel sistema italiano, sono consentiti, e molto frequentemente utilizzati, gli accertamenti di tipo presuntivo (ad esempio, quelli fondati sulle indagini finanziarie o, in tema di imposte d'atto nei trasferimenti immobiliari, quelle basate sullo scostamento tra corrispettivo dichiarato e "valore normale" dell'immobile ceduto), nei quali le ricostruzioni operate in sede di verifica godono di una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria, superabile solo con prova contraria posta a carico del contribuente, dovendo quest'ultimo dimostrare l'inesistenza dell'evasione.
Si tratta di strumenti accertativi utilizzabili senza particolari oneri probatori a carico dell'Amministrazione finanziaria, per cui, il più delle volte, si rilevano infondati e successivamente annullati.
Per questo, l’aver attribuito rilevanza agli accertamenti non definitivi, oltre a conferire alle stazioni appaltanti un evidente potere discrezionale, comporterà l’esclusione di molti operatori economici di fatto fiscalmente regolari, esponendoli ad una penalizzazione eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione che, spesso, viene riconosciuta come inesistente.
 
Irregolarità contributive
Per quanto riguarda le irregolarità contributive, si rileva che, il primo periodo, comma 4 dell’art.80 del codice dei contratti attribuisce rilevanza, ai fini dell’esclusione, alle gravi violazioni contributive definitivamente accertate. Tali gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale sono quelle ostative al rilascio del DURC (quarto periodo del comma stesso).
La nuova previsione di cui all’art.1 comma 1, lett. n, n. 4) del “DL sblocca cantieri” introduce una nuova facoltà in capo alla stazione appaltante, senza specificare le modalità con le quali, a fronte di un DURC regolare, la stessa dovrebbe venire a conoscenza del mancato adempimento degli obblighi contributivi, al fine di procedere alla prevista esclusione dell’impresa dalla partecipazione alla gara.
Come noto, all’atto della partecipazione, l’impresa è tenuta ad autocertificare la propria regolarità e, successivamente, ai fini della verifica di tale autocertificazione, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il Durc - Documento unico di regolarità contributiva (Dol), rilasciato dagli istituti previdenziali e, per le imprese edili, anche dalle Casse Edili.
Il meccanismo di verifica legato al DURC comporta che, laddove venga accertato un mancato pagamento di contributi, lo stesso non venga rilasciato, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla materia, in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e/o assistenziale, compresa la Cassa Edile, fin da una omissione pari o superiore a euro 150,00, comprensiva di eventuali accessori di legge, con conseguente impossibilità per il concorrente di aggiudicarsi la gara, fino a quando l’irregolarità non verrà sanata.
In tale contesto, quindi, è possibile tener conto di tutte le irregolarità commesse dall’operatore, sussistendo un meccanismo di accertamento immediato dell’inadempimento commesso, con contestuale richiesta di regolarizzazione.
Si rammenta, però, che il suddetto Decreto sul DURC prevede che il requisito di regolarità sussista anche nell’ipotesi di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo, sino alla decisione che respinge il ricorso, nonché nell’ipotesi di crediti in fase amministrativa, in pendenza di contenzioso giudiziario, sino al passaggio in giudicato della sentenza.
In linea generale, sia per ciò che concerne i profili fiscali che per quelli contributivi, l’Ance sta già agendo per circoscrivere il più possibile la portata applicativa delle nuove disposizioni, alla luce delle evidenti criticità che le stesse genereranno se non adeguatamente arginate.
 
1 allegato

Art. 80, co 4, D.Lgs n. 50/2016

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 633/1941

 

Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2019

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di febbraio 2019 è risultato pari a 102,3 (base 2015 = 100).

 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,00396915
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
2/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,25
 
75% di 0,19588639 [indice gennaio su indice dicembre 2018 x 100 - 100] =  0,146915
 
TOTALE =  0,396915
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2019 ed il 14 marzo 2019.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 
1 allegato
 
 

Autoliquidazione 2018/19 – Istruzioni operative

A seguito della pubblicazione del Decreto 27 febbraio 2019, già oggetto della comunicazione (Inail - Nuove tariffe - del 3 aprile scorso), contenente le nuove tariffe dei premi delle gestioni tariffarie "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, l’Inail, con l’allegata nota n.5453/19, ha fornito le indicazioni operative in merito all’autoliquidazione 2018/19.
 
Come noto, per gli adempimenti relativi al calcolo del premio di autoliquidazione, limitatamente all’anno in corso, i datori di lavoro devono: presentare entro il 16 maggio p.v. la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate; pagare il premio di autoliquidazione, indicando nel modello F24 il riferimento n. 902019; inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, anche in relazione ad attività cessate a gennaio e febbraio 2019.
 
Alla medesima data del 16 maggio 2019 è stato differito il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione per sconto settore edile”, da trasmettere via PEC alla sede Inail competente, ai fini della fruizione della riduzione dell’11,50% alla sola regolazione 2018.
 
Il modello delle basi di calcolo del premio, rispetto agli anni precedenti, ha subito significativi aggiornamenti; in particolare:
a)    è prevista la cessazione delle c.d. polizze “ponderate”. A decorrere dallo scorso 1° gennaio, con l’istituzione di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, è attribuito ad ogni singola lavorazione il corrispondente tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda;
b)   Il premio supplementare silicosi e asbestosi è previsto per il solo premio di regolazione 2018 e non per la rata 2019, in quanto non dovuto;
c)    l’addizionale fondo vittime dell’amianto (per il prossimo triennio) non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019.
 
La nota Inail ricorda, inoltre, che alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018 mentre altre, come l’incentivo per le assunzioni ex Lege n. 92/12, articolo 4, commi 8-11 di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, si applicano anche al premio di rata 2019.
 
Tra gli incentivi applicabili al solo premio di regolazione, si ricorda la riduzione del 15,81%, ai sensi della L. n. 147/13, e la riduzione dell’11,50%  per il settore edile.
 
In riferimento a quest’ultima riduzione, oltre al possesso della regolarità contributiva, gli interessati, come precedentemente ricordato, devono attestare entro il 16 maggio 2019, con l’apposito modello “Autocertificazione per sconto settore edile”, l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
 
Se la richiesta della riduzione edile è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere, per posta elettronica o PEC, al competente Ispettorato Territoriale del lavoro la “Dichiarazione per benefici contributivi”, autocertificando l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro o il decorso del periodo, così come indicato, per ciascun illecito, dall’allegato A del decreto  30 gennaio 2015.
 
La domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata  indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
 
Per i datori di lavoro che hanno optato per la rateizzazione del premio per l'autoliquidazione 2018/19, tenuto conto che le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi, le rate successive, con scadenza 20 agosto 2019 e 18 novembre 2019 dovranno essere maggiorate applicando un tasso di interesse calcolato sul tasso medio di interesse dei titoli di Stato, per l’anno 2018 pari a 1,07%.
 
Pertanto, i coefficienti relativi alla terza e quarta rata, con scadenze 20 agosto 2019 e 18 novembre 2019, sono:
 
Rata
Data scadenza
Data pagamento
Coefficiente
 
 
 
 
3
16.8.2019
20.8.2019
0,00269699
4
16.11.2019
18.11.2019
0,00539397
 
Eventuali incongruenze, riscontrate nelle basi di calcolo, possono essere segnalate dai datori di lavoro e loro intermediari tramite PEC alla sede Inail competente.
Nel caso in cui le suddette attività di sistemazione delle incongruenze dovessero intervenire successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione, le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione “Rettifica autoliquidazione”, fermo restando che il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle basi di calcolo già comunicate.
 
1 allegato

Autoliquidazione 2018-2019 Istruzioni operative

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

 

Determina Inail - Parametri di calcolo oscillazione per andamento infortunistico

A seguito di quanto previsto dall’art. 21 del Decreto 27 febbraio 2019, si fornisce, in allegato, la determina Inail n. 93/19 che approva, con riferimento al triennio 2019 -2021, i valori degli indici di Sinistrosità Medi (ISM); degli indici delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) ed il limite minimo di significatività per singola voce di tariffa, ai fini del calcolo dell’oscillazione per andamento infortunistico.
 
1 allegato

detpres 93-2019

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

 

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