Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la nota operativa con la quale l’Inail ha reso note le istruzioni e le scadenze relative all'Autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2019/2020.
Per i datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni assicurative territoriali), il termine per effettuare il versamento del premio in un‘unica soluzione o della prima rata è quello del 17 febbraio 2020. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019, tramite i servizi telematici “Alpi online” e “invio telematico Dichiarazioni Salari”, il termine di scadenza è il 2 marzo 2020. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è il 902020.
Per le aziende che optassero per il versamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, tenuto conto del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha fissato per l’anno 2019 nella misura dello 0,93% il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, dovranno essere utilizzati i seguenti coefficienti, da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata.
Rata Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficiente interesse
2 16.5.2020 18.5.2020 0,00226767
3 16.8.2020 20.8.2020 0,00461178
4 16.11.2020 16.11.2020 0,00695589
Si ricorda che il pagamento del 25% dell’importo complessivamente dovuto come prima rata dovrà avvenire entro il 17 febbraio 2020 e che, entro la medesima data, attraverso il servizio telematico dell’Inail “Riduzione presunto”, dovrà essere comunicata e motivata l’eventuale riduzione delle retribuzioni, indicando il minor importo che verrà corrisposto nel 2020.
Per l’autoliquidazione 2019/2020 si conferma che non deve essere applicata l'aliquota addizionale per il fondo vittime dell’amianto e, pertanto, non deve essere calcolata sia sul premio di regolazione 2019 sia sul premio di rata 2020.
Tra gli incentivi per la riduzione del premio in misura pari al 50%, si ricordano:
1 allegato
Come anticipato nella Comunicazione Ance del 16 novembre 2017, facendo seguito a quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27093 del 24 ottobre 2017 in merito al trattamento economico ai fini previdenziali e fiscali dei lavoratori in trasferta ed all’efficacia retroattiva dell’art. 7-quinquies del D.L. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, l’Inps ha fornito, con l’allegata circolare n. 158/19, le indicazioni operative per una corretta gestione del contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria.
In particolare, l’Istituto, dopo aver riepilogato, anche attraverso un esplicito richiamo al proprio messaggio n. 27271/08, il quadro normativo e amministrativo che identifica i lavoratori c.d. trasfertisti, ha illustrato le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7-quinquies del D.L. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, utili ai fini dell’applicazione del regime del trasfertismo ovvero, in via residuale, della trasferta, per la quale è previsto un diverso regime previdenziale e fiscale.
Per quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 27093 del 24 ottobre 2017, in sede di interpretazione della novella legislativa di cui all’articolo 7- quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/16, l’Inps pertanto si adegua e riconosce la sussistenza della fattispecie di trasfertismo in compresenza dei tre requisiti previsti e disciplinati dal legislatore, ossia:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.
Di converso, ogni qual volta la concreta fattispecie manchi anche di uno dei presupposti previsti dal citato comma 1 dell’articolo 7-quinquies, troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
La circolare in parola conclude con un invito rivolta alle Sedi competenti dell’Istituto ad assumere a riferimento le suddette indicazioni, al fine di assicurare la definizione del contenzioso sull’argomento pendente in sede amministrativa e giudiziaria, dando comunicazione dell’esito dell’istruttoria in autotutela e dei conseguenti provvedimenti agli Uffici legali di sede.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di novembre 2019 è risultato pari a 102,3 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01521915
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo: 11/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,375
75% di 0,19588639 [indice novembre su indice dicembre 2018 x 100 - 100] = 0,146915
TOTALE = 1,521915
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 novembre 2019 ed il 14 dicembre 2019.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
Con il decreto 12 dicembre 2019 (G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019) il Ministro dell’economia ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2020, sarà pari allo 0,05% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2019) è pari allo 0,8 % in ragione d’anno.
L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:
5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015)
0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016);
0,3% per il 2018 (DM 12/12/2017);
0,8% per il 2019 (DM 12/12/2018).
L’elenco sopra riportato evidenzia che dal 2008 (anno di inizio del ciclo economico negativo) vi è stata una sostanziale e quasi progressiva riduzione del valore del tasso di interesse legale, mentre nel 2018 e 2019 si è registrata una lieve risalita.
Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.
In allegato:
A seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale 24 settembre 2019, l'Inps con la circolare n. 145/19 ha fornito le istruzioni operative relative allo sgravio contributivo di cui all'art. 29 del D.L. n 244/95 e s.m.i., che, anche per l'anno 2019, è stato confermato nella misura dell'11,50%.
La riduzione contributiva, che si applica per i soli operai occupati per 40 ore a settimana, spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria edile con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019.
L'agevolazione non spetta per i lavoratori a tempo parziale e per quei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario a seguito di contratti di solidarietà. Non spetta altresì per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o "Incentivo Occupazione Sviluppo Sud" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2019, disciplinato dai decreti direttoriali dell'ANPAL n. 178 e n. 311 del 2019).
Ferme restando le caratteristiche normative tipiche del beneficio in parola e le relative condizioni di accesso, come negli anni precedenti, le istanze di riduzione contributiva dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo "Rid - Edil", presente nella sezione "comunicazioni online" funzionalità "invio nuova comunicazione" del portale informatico dell'Istituto.
Le istanze, sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Inps, verranno definite entro il giorno successivo alla loro presentazione. In caso di esito positivo, verrà attribuito, nella posizione contributiva interessata, il codice "Autorizzazione 7N" per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.
Ad ogni modo, si ricorda, l'agevolazione in oggetto interessa il periodo gennaio - dicembre 2019.
A seguito dell'autorizzazione, le imprese, per poter fruire del beneficio, dovranno esporre la riduzione nel flusso UniEmens utilizzando i codici causale :
L 206, per gli importi correnti, nell'elemento –AltreACredito- di –DatiRetributivi-;
L207, per il recupero degli arretrati, nell'elemento -AltrePartiteACredito- di -DenunciaAziendale-
Nei casi di matricole sospese o cessate, per recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione le aziende dovranno inoltrare l'istanza attraverso la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento. In questo caso, i datori di lavoro autorizzati, con codice 7N attribuito all'ultimo mese in cui la matricola era attiva, per fruire del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; in questo caso non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero mentre sarà valorizzato l'elemento -TipoLavStat- con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.
La nota conclude ricordando che il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2020 e che i datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 fino al 15 marzo 2020.
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