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Lavoro e previdenza

Incremento del contributo addizionale dovuto per i rinnovi del contratto a tempo determinato

L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/18 (c.d. Decreto dignità), per limitare l’utilizzo del contratto a tempo determinato, ha disposto che il contributo addizionale, pari all’1,40%, sia incrementato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

A tal riguardo l’Inps, anche in considerazione che tale contributo serve a finanziare la Naspi, con l’allegata circolare n. 121/19 ha fornito le indicazioni per consentire ai datori di lavoro di adempiere correttamente a tale nuovo obbligo.
 
La fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.
 
A seguito di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, ricorre un rinnovo anche nel caso in cui fosse modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine, se l’ulteriore contratto segue il precedente senza soluzione di continuità. In tale circostanza, pertanto, l’incremento del contributo addizionale è dovuto in quanto non trattasi di proroga.
 
Diversamente, l’incremento non è dovuto nel caso in cui un primo contratto fosse privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi e questo fosse successivamente prolungato per una durata oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, in quanto trattasi di proroga.
 
L’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dello 0,50% interessa i rinnovi dei contratti a termine interventi dopo il 14 luglio 2018.
 
Per quanto sopra, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza.
 
A titolo esemplificativo, si riporta il seguente calcolo:
  • contratto originario: 1,4%;
  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
Tra i casi di esclusione dall’obbligo del versamento del contributo addizionale e, pertanto, dagli effetti del relativo aumento, rientrano i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti e gli apprendisti. L’istituto ricorda inoltre le ipotesi di restituzione del contributo addizionale; si tratta, in particolare, dei casi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In entrambi i casi, la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova.
 
La misura della predetta restituzione, ovviamente, comprende anche l’aumento del contributo addizionale di cui all’articolo 3, comma 2, del
D.L. n. 87/2018.
 
Nel caso di più rinnovi contrattuali potrà essere recuperato l’importo del contributo addizionale e il relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
 
Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale Naspi per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso Uniemens di competenza settembre 2019, dovranno esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative contenute nella circolare in oggetto e a cui si fa esplicito rinvio, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.
 
1 allegato

Circolare Inps n. 121 del 06-09-2019

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Inail – Modello OT 23 per l’anno 2020

Per opportuna informativa, si comunica che sul portale informatico dell’Inail è stato pubblicato l’allegato modello OT 23, revisionato per l’anno 2020, che consente alle aziende, a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa, di richiedere una riduzione del tasso di tariffa per prevenzione a seguito di interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro adottati dalle imprese nel 2019.
 
La riduzione del tasso medio di tariffa è percentualmente determinato in relazione al numero dei lavoratori anno presenti in azienda:
 
Lavoratori-Anno
Riduzione
Fino a 10
28 %
Da 11 a 50
18 %
Da 51 a 200
10 %
Oltre 200
5 %
 
Gli interventi sono articolati in 5 sezioni:
 
a) interventi di carattere generale;
b) di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
c) trasversali;
d) settoriali generali;
e) settoriali.
 
Il nuovo modello per l’anno 2020 presenta alcune novità.
 
Tra queste si segnala l’inclusione nella sezione B-3 della prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018, pubblicata il 5 novembre 2018 a cura di Ance Lombardia e Uni (Ente italiano di normazione), che fornisce delle linee guida utili all’applicazione pratica della Rsi nell’ambito del settore edile.
 
Nella sezione D1 è stato confermato, per il settore delle costruzioni edili, l’intervento concernente il processo di asseverazione del modello organizzativo e gestionale della sicurezza adottato dall’azienda in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 2: 2013 o alla norma UNI 11751-1, recentemente emanata. L’intervento consente di conseguire direttamente i 100 punti minimi indispensabili per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa. 
 
La domanda, unitamente alla documentazione probatoria, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite il servizio on line, entro il 29 febbraio 2020. 
  
Per quanto non espressamente richiamato nelle presente comunicazione, si fa rinvio al manuale operativo pubblicato sul portale informatico dell’Istituto.  
 
 

Accordi collettivi – dal 15 settembre invio solo telematico

Con l’allegata nota n. 2761 del 29 luglio scorso, il Ministero del Lavoro ha informato che, dal 15 settembre prossimo, tutti i contratti di secondo livello, sia aziendali che territoriali, dovranno essere depositati esclusivamente per via telematica, tramite l’applicativo informatico già in uso e disponibile nella sezione “Strumenti e Servizi” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Deposito-telematico-contratti/Pagine/default.aspx.
 
Al riguardo, il Dicastero ha ricordato che il deposito dei contratti stessi per il tramite di tale applicativo informatico, realizzato in conformità a quanto previsto dal DM 25 marzo 2016, è condizione necessaria per l’accesso alle agevolazioni di imposta per premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, ai sensi dell’art. 1, commi 182, 189 e 190 della L. n. 205/2015.
 
Tale procedura consente, inoltre, il riconoscimento dei benefici contributivi o fiscali e delle altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 151/2015 (Cfr. Comunicazione Ance del 26 luglio 2016).
 
In tutti gli altri casi, era possibile depositare i contratti di secondo livello, utilizzando gli indirizzi PEC delle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro.
 
Al fine di una maggiore semplificazione, a partire da tale data, il deposito di tutti i contratti suddetti dovranno, pertanto, essere effettuati tramite la procedura telematica e non anche per il tramite degli indirizzi PEC delle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro.
 
 

Legge n. 297/82 - Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di giugno 2019

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2019 è risultato pari a 102,7 (base 2015 = 100).
 
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01190744
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo: 6/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,75
 
75% di 0,58765916 [indice giugno su indice dicembre 2018 x 100 - 100] = 0,440744
 
TOTALE =  1,190744  
 
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 giugno 2019 ed il 14 luglio 2019.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di maggio 2019

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di maggio 2019 è risultato pari a 102,7 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01065744. 
 
Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
 
5/12  x 1,5  (tasso fisso) =  0,625
 
75% di 0,58765916 [indice maggio su indice dicembre 2018 x 100 - 100] =  1,065744
 
TOTALE =  1,065744  
 
Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 maggio 2019 ed il 14 giugno 2019.
 
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
 
1 allegato

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