Incremento del contributo addizionale dovuto per i rinnovi del contratto a tempo determinato
Published on Wednesday, 11 September 2019 12:13
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L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/18 (c.d. Decreto dignità), per limitare l’utilizzo del contratto a tempo determinato, ha disposto che il contributo addizionale, pari all’1,40%, sia incrementato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
A tal riguardo l’Inps, anche in considerazione che tale contributo serve a finanziare la Naspi, con l’allegata circolare n. 121/19 ha fornito le indicazioni per consentire ai datori di lavoro di adempiere correttamente a tale nuovo obbligo.
La fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.
A seguito di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, ricorre un rinnovo anche nel caso in cui fosse modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine, se l’ulteriore contratto segue il precedente senza soluzione di continuità. In tale circostanza, pertanto, l’incremento del contributo addizionale è dovuto in quanto non trattasi di proroga.
Diversamente, l’incremento non è dovuto nel caso in cui un primo contratto fosse privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi e questo fosse successivamente prolungato per una durata oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, in quanto trattasi di proroga.
L’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dello 0,50% interessa i rinnovi dei contratti a termine interventi dopo il 14 luglio 2018.
Per quanto sopra, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza.
A titolo esemplificativo, si riporta il seguente calcolo:
- contratto originario: 1,4%;
- 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
- 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
- 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).
Tra i casi di esclusione dall’obbligo del versamento del contributo addizionale e, pertanto, dagli effetti del relativo aumento, rientrano i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti e gli apprendisti. L’istituto ricorda inoltre le ipotesi di restituzione del contributo addizionale; si tratta, in particolare, dei casi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In entrambi i casi, la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova.
La misura della predetta restituzione, ovviamente, comprende anche l’aumento del contributo addizionale di cui all’articolo 3, comma 2, del
D.L. n. 87/2018.
Nel caso di più rinnovi contrattuali potrà essere recuperato l’importo del contributo addizionale e il relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale Naspi per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso Uniemens di competenza settembre 2019, dovranno esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative contenute nella circolare in oggetto e a cui si fa esplicito rinvio, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.