L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9943 del 19 novembre scorso, si è espresso in merito al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 22110 del 4/9/2019; n. 18004 del 4/7/2019; n. 13650 del 21/5/2019; n. 8662 del 28/03/2019).
In particolare, l’Ispettorato, nel ricordare che la ratio della norma (art. 29, co.2 del D.Lgs n. 276/2003[1]) è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli istituti previdenziali di esperire azione diretta nei confronti del committente che ha beneficiato della prestazione lavorativa, ha precisato che, al fine di individuare i termini per l’esercizio delle relative azioni, è opportuno distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi degli Istituti previdenziali.
Al riguardo, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa, affermando che il regime decadenziale dei due anni, di cui all’art. 29 della norma suddetta, trova applicazione esclusivamente all’azione esperita nei confronti del responsabile solidale da parte dal lavoratore e, pertanto, riguarda solo il soddisfacimento dei crediti retributivi. Non è, invece, applicabile all’azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, che resta soggetta alla sola prescrizione di cinque anni, di cui all’art. 3, co. 9 della L. n. 335/1995[2].
Tale argomentazione discende dal fatto che il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, secondo la consolidata giurisprudenza, seppur connessi, sono distinti tra loro. L’obbligazione contributiva in capo all’INPS deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta, pertanto, indisponibile.
L’applicazione, dunque, del medesimo termine decadenziale, porterebbe, in caso di mancata azione da parte dell’Inps entro i due anni dalla cessazione dell’appalto, alla corresponsione della sola retribuzione (qualora il lavoratore si sia attivato tempestivamente) senza conseguente soddisfacimento dell’obbligo contributivo, con un conseguente danno per il lavoratore ai fini della protezione assicurativa.
[1] In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
[2] Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Per opportuna informativa, si fornisce in allegato il messaggio Hermes n. 3777/19, con il quale l’Inps ha fornito alle proprie Sedi territoriali le indicazioni operative per uniformare, al livello nazionale, l’iter istruttorio a seguito della presentazione delle istanze di Cigo.
I chiarimenti, in particolare, riguardano l’eliminazione del file CSV e il calcolo del limite di 1/3, la richiesta di Cigo e il godimento delle ferie, l’informativa e la consultazione sindacale, la Cigo per eventi meteo e la Cigo per i lavoratori in distacco.
Quanto al primo approfondimento, l’Inps ha ricordato che l’eliminazione del file CSV deriva dal fatto che le Sedi possono reperire i dati relativi al calcolo di 1/3 direttamente dai flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di Cigo. Solo nel caso di superamento del predetto limite di 1/3, potrà essere necessaria un’ integrazione documentale, finalizzata ad acquisire il file CSV.
Ad ogni modo, il file CSV non deve essere richiesto nel caso in cui siano già decorsi due mesi dall’ultimo semestre di riferimento relativo al periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oggetto della domanda di Cigo. In tale circostanza, infatti, la Sede avrà cura di invitare l’azienda alla presentazione dei flussi Uniemens che risultino ancora incompleti o non inviati, assegnando un termine di 15 giorni dalla richiesta. Il superamento di tale termine, aggiunge l’Inps, non rileva ai fini istruttori, a condizione che la documentazione utile pervenga comunque entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza.
Tale approfondimento ha consentito inoltre all’Inps di chiarire che, in relazione ad una prima presentazione di un’istanza di Cigo riferita ad una data unità produttiva, non potendo “matematicamente” essere eccepito il raggiungimento del limite di 1/3, le Sedi sono tenute a segnalare all’azienda eventuali errori o omesse indicazioni di dati che dovranno essere rettificati.
Le Sedi, nei casi di sospensione della matricola aziendale e presentazione di una domanda di Cigo nei sei mesi successivi alla data di riattivazione, ai fini del calcolo di 1/3 non devono tenere conto dei periodi “neutri” di sospensione della matricola. In tale circostanza, pertanto, sarà necessaria la presentazione da parte dell’azienda del file CSV che riguarderà gli ultimi sei mesi in cui la matricola era attiva.
Con un secondo approfondimento l’Inps ha confermato che non occorre chiedere all’azienda i dati relativi alle ferie non fruite, in quanto l’eventuale mancata fruizione non costituisce un elemento ostativo ai fini della concessione della Cigo. A tal fine, nella domanda di Cigo è stato eliminato il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
Il terzo approfondimento, che riguarda l’informativa e la consultazione sindacale, nel settore edile obbligatoria esclusivamente per le richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative, fornisce un’indicazione che consente di superare alcuni limiti burocratici in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/15.
Infatti, nel caso in cui l’azienda produca copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previste dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, non sarà necessario che dimostri anche l’avvenuta notifica delle relative comunicazioni, divenendo irrilevante la modalità con la quale l’azienda ha provveduto a tale adempimento. Allo stesso modo, non è necessario da parte aziendale dare prova dell’avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le organizzazioni sindacali, che non hanno sottoscritto il verbale, attestino sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione.
In merito al quarto approfondimento, relativo alla causale eventi meteo ed alle anomalie riscontrate al livello territoriale, l’Inps ha confermato alle proprie Sedi che le aziende non sono più tenute a produrre i bollettini meteo; l’istruttoria deve essere condotta esclusivamente sui bollettini acquisiti d‘ufficio. A tal fine, sia nel caso di accoglimento che di rigetto delle istanze di Cigo, le Sedi, con motivazione congrua, dovranno riportare l’indicazione dell’Ente che ha rilasciato il bollettino, con l’indicazione della stazione di rilevamento che è stata presa in esame, individuando quella più prossima all’unità produttiva/cantiere ove si è verificato l’evento. Su tale aspetto l’Inps ha altresì chiarito, che nel caso in cui la Sede ritenga di accogliere l’istanza di Cigo, derogando ai criteri stabiliti per la valutazione delle istanze relative ad eventi meteo, come indicati nella circolare n. 139/16 e nel messaggio n. 1856/17, dovranno essere specificate le ragioni di detta deroga (per es. lavorazioni particolari, misure di contingenza atte a tutelare la salute dei lavoratori, ecc.).
Con l’ultimo approfondimento viene confermato quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro e dallo stesso Istituto previdenziale con la circolare n. 41/06, in merito alla preclusione per il lavoratore in distacco di poter usufruire della cassa integrazione guadagni ordinaria richiesta a qualunque titolo, compresi gli eventi meteo.
Solo nel caso di distacco parziale, il lavoratore distaccato potrà essere collocato in cassa integrazione unicamente dalla ditta distaccante, datrice di lavoro e responsabile del trattamento economico, ma solo per i periodi in cui viene svolta l’ordinaria attività lavorativa presso la stessa, restando esclusi, viceversa, i periodi in cui il lavoratore è in distacco presso altra azienda.
Con l’occasione, si comunica che l’Inps ha anticipato per le vie brevi agli uffici Ance che, in relazione alle informazioni relative alla ripresa dell’attività, cosi come previste nel modello Ig15 lettera “D”, verrà eliminata la possibilità di indicare la “non prevedibilità” della ripresa stessa, in quanto tale indicazione è risultata fuorviante ai fini istruttori.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di ottobre 2019 è risultato pari a 102,4 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01470372
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo: 10/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,25
75% di 0,29382958 [indice ottobre su indice dicembre 2018 x 100 - 100] = 0,220372
TOTALE = 1,470372
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 ottobre 2019 ed il 14 novembre 2019.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
In riferimento al beneficio di cui all'art. 29 della L. n. 341/95, così come modificato dall'art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, si segnala che, a seguito delle rilevazioni elaborate dall'Inps sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile, è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro del 4 novembre scorso, l'allegato Decreto direttoriale 24 settembre 2019 che conferma, per il presente anno, la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell'11,50%.
Nel far riserva di comunicare tempestivamente le indicazioni operative che l'Inps fornirà al riguardo, si ricorda che la misura agevolativa in questione, per effetto della legge di Bilancio 2019, non trova più applicazione sul calcolo del premio Inail.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2019 è risultato pari a 102,5 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01418830
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
75% di 0,39177277 [indice settembre su indice dicembre 2018 x 100 - 100] = 0,293830
TOTALE = 1,418830
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 settembre 2019 ed il 14 ottobre 2019.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato