Il Decreto Cura Italia come noto ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.
L’Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Con l'allegato messaggio vengono illustrate sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
1 Allegato
Messaggio Inps n.1287 del 20.03.2020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata nota n. 2179/20, ha fornito le prime indicazioni in merito alle misure introdotte dal DL n.9/20 e dal DL n.11/20 e che hanno delle ricadute sull’attività dell’Ispettorato stesso.
In particolare le misure riguardano:
– la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione; pertanto, sono sospesi i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio - 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (conv. da L. n. 122/2010) tra cui quelli di competenza dell’INPS.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non previsto il rimborso di quanto già versato. Le disposizioni trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni;
Per chi avesse già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.
Anche in questo caso le disposizioni trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.
– Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali
a) Termini atti processuali e rinvio udienze;
le udienze relative a tutti i procedimenti civili, salvo alcune eccezioni, sono rinviate al 31 marzo 2020. Il regime delle eccezioni non riguarda i procedimenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
In relazione ai medesimi procedimenti sono sospesi, sino al 31 marzo, i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione.
b) Sospensione termini;
sono sospesi fino al 31 marzo i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
La misura vale per tutto il territorio nazionale. ll termine sospeso riprende a decorrere dal 1° aprile 2020.
In ragione di quanto sopra, fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 14 della L. n. 689/1981 per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all’inizio della sospensione ovvero:
• dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 9/2020 (2 marzo) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al D.P.CM. 1° marzo 2020;
• dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all’ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
• dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.
Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 ed in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981.
Sono altresì sospesi i termini per presentare i ricorsi amministrativi ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell’ordinanza -ingiunzione di cui all’art. 18 della L. n. 689/1981.
Qualora la decorrenza del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere dalla fine del medesimo periodo.
Nel far riserva di fornire tempestivamente ogni ulteriore indicazione in merito, in particolar modo in relazione all’eventuale estensione, come fortemente auspicato dall’Ance, a tutto il territorio nazionale della sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti contributivi Inps ed Inail, si rimanda alla nota dell’INL in oggetto per una più approfondita conoscenza dei relativi contenuti.
1 allegato
In considerazione della provvisoria chiusura delle attività didattiche a causa dell’emergenza Covid 19, il Formedil, con la circolare 8/2020, fornisce un format di protocollo tra l’organismo bilaterale di settore e l’azienda, relativo all’effettuazione delle 16 ore di formazione base.
Le azioni formative di 16 ore primo ingresso, ove si presentassero le opportune condizioni, potranno essere svolte all’interno dell’Azienda dal Formatore della Scuola Edile/Ente unificato di riferimento, fino al 3 aprile prossimo, salvo ulteriori e diverse disposizioni governative.
Al fine di non penalizzare la realizzazione di opere programmate e per favorire le necessità delle imprese, vista la provvisoria chiusura delle attività didattiche, la Scuola Edile/Ente unificato e l’Azienda interessata dovranno sottoscrivere il protocollo di adesione allegato, che regolamenta le modalità di attuazione dell’intervento formativo.
1 allegato
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2020 è risultato pari a 102,7 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a 1,00271341
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
1/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,125
75% di 0,19512195 [indice gennaio 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] = 0,146341
TOTALE = 0,271341
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2020 ed il 14 febbraio 2020.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
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alltfrgennaio2020
In allegato, il DPCM pubblicato in G.U. Serie generale n. 62 del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
Il decreto ha previsto, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l’estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”).
Le disposizioni ivi contenute producono effetti dal 10 marzo al 3 aprile 2020.
Previsto, inoltre, che dal 10 marzo cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del DPCM 8 marzo 2020, ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del decreto 9 marzo.
Si allega, inoltre, il nuovo modulo di autocertificazione utilizzabile nell’ambito dell’applicazione del DPCM dell’9 marzo 2020 e delle direttive del Ministero dell’interno circa la circolazione di persone per comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità.
2 allegati
DPCM-9-marzo-2020-
autocertificazione