L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di febbraio 2020 è risultato pari a 102,5 (base 2015 = 100).
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine, è pertanto pari a 1,00250000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
2/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,25
75% di 0,00000000 [indice febbraio 2020 su indice dicembre 2019 x 100 - 100] = 0,000000
TOTALE = 0,250000
Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2020 ed il 14 marzo 2020.
Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
1 allegato
Fornite dall’Inps istruzioni operative in merito al Durc on line e alle domande di rateazione dei debiti contributivi, alla luce di quanto disposto dall’art. 103 del decreto cd. “Cura Italia”
CIRC.ANCE_INPS – Messaggio n. 1374 indicazioni operative rateazione debiti e Durc On Line
È stata pubblicata la circolare del 19 marzo del Capo del Corpo Nazionale dei VVFF relativa alle norme inerenti la prevenzione incendi contenute nel DL Cura Italia (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).
Il documento esamina, per quanto attiene agli aspetti relativi alla prevenzione incendi, tra l’altro, l’articolo 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
Di seguito il comma 2 dell’articolo 103:
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
I VVFF precisano che nella fattispecie di cui al comma 2, ricadono, in particolare:
Di seguito il comma 1 dell’articolo 103:
1: "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento".
Nella fattispecie di cui al comma 1 ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015.
Si segnala che era stata già pubblicata una disposizione, lo scorso 12 marzo, riportata in allegato, in cui, nel penultimo paragrafo si precisava che:
" ....nello spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale."
2 allegati
Disposizione 5793 del 12-03-2020 VVFF
L’Inps, con l’allegata circolare n. 40 del 19 marzo scorso, ha fornito un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l’obbligo di versamento del c.d. “ticket di licenziamento”[1], di cui all’art. 2, commi 31-35, della L. n.92/2012.
La circolare illustra, inoltre, le fattispecie di sussistenza di tale obbligo contributivo nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro cui consegua una prestazione pensionistica.
Vengono, in primo luogo, riepilogate le tipologie di cessazione per le quali il contributo è dovuto.
Si tratta, in particolare, di tutti le interruzioni dei rapporti a tempo indeterminato, che generino in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa, per:
Sono state, poi, elencate le fattispecie per le quali il contributo non è dovuto:
Con specifico riferimento all’interruzione di rapporto di lavoro nel settore delle costruzioni edili è stato ribadito che, ai sensi dell’articolo 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92/2012 il contributo di licenziamento non è dovuto nel caso di “interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere” (codice Tipo cessazione “1N”).
Il licenziamento del lavoratore che segue alla chiusura del cantiere per conclusione dei lavori è riconducibile alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
L’Istituto ha chiarito che la giurisprudenza ritiene che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento sussista solo allorquando il lavoratore non possa essere utilizzato su posizioni di lavoro alternative, in questo caso presso altri cantieri nei quali è dislocata l'attività d'impresa (c.d. obbligo di repechage).
Pertanto, l’esonero dal versamento del contributo, di cui all’articolo 2, comma 34, lett. b), della L. n. 92/2012, non trova applicazione qualora il licenziamento, pur intimato per fine cantiere, non sia ritenuto legittimo in quanto il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
E’ stato, inoltre, ricordato che l’articolo 24, comma 4, della L. n. 223/1991 dispone che le procedure e le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi non si applicano, tra le altre ipotesi, nei casi di “fine lavoro nelle costruzioni edili”.
Tale disposizione non opera nei casi in cui l’azienda intenda addivenire ad una riduzione del personale in servizio. Infatti, le ipotesi eccezionali previste dalla norma sopra richiamata sono relative a fattispecie nelle quali è esclusa ogni possibilità del datore di lavoro di scegliere il lavoratore da licenziare.
Si deve, quindi, ritenere che il contestuale licenziamento di più (ma non di tutti) i lavoratori adibiti ad un determinato cantiere “integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 3”.
Al licenziamento plurimo, ossia non conseguente al “completamento delle attività e alla chiusura del cantiere”, non si applica l’esonero di cui all’articolo 2, comma 34, lett. b), della L. n. 92/2012.
E’ stato, infine, precisato che, qualora a seguito del licenziamento per fine cantiere le parti avviino la procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/66, l’esonero dal versamento del c.d. ticket di licenziamento trova applicazione soltanto nei casi in cui la procedura di conciliazione si concluda prevedendo la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del licenziamento intimato a titolo di fine cantiere.
E’, stato, inoltre, comunicato che la strutture competente effettuerà i dovuti controlli al fine di verificare che i soggetti interessati dal licenziamento per fine cantiere siano stati esposti nel flusso Uniemens, sino alla data del licenziamento, come lavoratori in forza ad unità produttive cessate e/o sospese in data collimante con la data del licenziamento (cfr. messaggio Inps n. 3933/2018).
In merito, poi, al computo dell’anzianità lavorativa del lavoratore cessato l’Istituto ha fatto espresso rimando alla circolare n. 44/2013 che ha fornito chiarimenti in merito.
Per quanto riguarda i casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della L. n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che, all’articolo 1, comma 137, ha introdotto una nuova aliquota di computo del c.d. ticket di licenziamento per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 23 del D.lgs n. 148/2015, l'aliquota percentuale di calcolo del contributo in argomento è pari all'82% del massimale mensile (codice Tipo cessazione “1Q”).
Sono, invece, esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018 (codice Tipo cessazione “1U”).
Pertanto, per ogni interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.
Per quanto riguarda i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto dall’articolo 1, comma 164, della L. n. 232/2016, il contributo non è dovuto qualora l’interruzione del rapporto di lavoro sia conseguente a licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione (codice Tipo cessazione “1M”).
Con riferimento poi al datore di lavoro che ha avviato procedure di mobilità, è stato ribadito che, al fine di evitare un doppio prelievo contributivo, l’articolo 2, comma 33, della L. n. 92/2012, ha previsto l’esclusione del versamento del contributo, fino al 31 dicembre 2016, per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.
Al riguardo, è stato precisato che tale esonero non opera nei casi in cui trova applicazione l’articolo 3, comma 3[3], della legge n. 223/1991, perché non si realizza alcuna doppia imposizione contributiva.
E’ stato ribadito, inoltre, che il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della L. n. 92/2012).
Pertanto, l’obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non sussiste se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro. Se, invece, il rapporto di lavoro si è interrotto a seguito di una delle cause per le quali è previsto il versamento del contributo, e sussiste il teorico diritto alla NASpI, sino alla decorrenza della pensione il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo (Cfr. circolare n. 180/2014 e circolare n. 142/2015).
Chiarito, infine, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, ai lavoratori che fruiscono dell’assegno ordinario di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, è riconosciuto il diritto di optare tra la prestazione di disoccupazione e l’assegno in argomento. Pertanto, in tale ipotesi sorge il teorico diritto alla prestazione di disoccupazione, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa, e l’interruzione del rapporto di lavoro comporta l’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento.
Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla nota allegata.
[1] il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”. Il contributo è scollegato dall’importo della prestazione individuale e sarà dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time. E’ interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
[2] Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria
[3] Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.
1 allegato
A seguito dell’emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL, tutte le parti sociali dell’edilizia hanno siglato un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero settore edile.
Il documento, che deriva dal Protocollo di Confindustria e recepisce aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, è stato integrato con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
L’intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.
Le imprese edili, pertanto, adottano il presente Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19.
Di seguito l’analisi dei punti elaborati ad hoc per il settore edile.
Informazione
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni, che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori, con specifiche modalità per i lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci. L’impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).
Le informazioni riguardano, tra l’altro, le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore.
Modalità di ingresso in azienda
Il Protocollo del 24 marzo stabilisce che al personale deve essere misurata la temperatura prima dell’ingresso in cantiere o negli uffici, con le modalità stabilite dal datore di lavoro.
Precauzioni igieniche
Il Protocollo suggerisce i punti in cui installare dispenser di soluzioni idroalcoliche, in caso di assenza di acqua e sapone in cantiere (es. all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).
Indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici
E’ compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:
Le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto / subappalto / subaffidamento.
Pulizia e sanificazione
Il Protocollo 24 marzo entra nel dettaglio delle operazioni di pulizia e sanificazione che dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all’interno dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto aziendali.
Andrà garantita la pulizia delle attrezzature manuali utilizzate dai lavoratori.
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);
L’azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). I datori di lavoro, laddove possibile, organizzeranno le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.
Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per quanto riguarda la distanza di sicurezza e l’eventuale utilizzo della mascherina in caso di mancato rispetto della distanza di 1 metro, si riporta di seguito quanto stabilito nel protocollo del 24 marzo:
In cantiere è necessario:
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
Anche in azienda è necessario controllare e contingentare gli accessi. In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento e, laddove non fosse possibile, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
Formazione
Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti
In analogia con quanto esplicitato nel Protocollo del MIT sulla tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, è stato previsto anche nel presente Protocollo che a tipizzazione delle ipotesi nello stesso riportate deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.
Le tipizzazioni sono:
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
1 allegato