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Eco/Sismabonus e cessione del credito - No imposta di registro - R.M. 84/E/2018

E’ irrilevante la forma utilizzata per l’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione per l’Ecobonus ed il Sismabonus e, se questo è redatto in forma scritta (ivi compresa l’ipotesi dell’atto pubblico), non si applica l’imposta di registro.

Questi i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n.84/E del 5 dicembre 2018 a quesiti formulati in materia di cessione del credito relativo a lavori condominiali che danno diritto alle detrazioni per la riqualificazione energetica (cd. Ecobonus condomini) e per la sicurezza antisismica (cd. Sismabonus condomini), entrambe riconosciute per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021[1].
 
In particolare, viene chiarito che la normativa in tema di applicabilità della cessione del credito, riferita agli interventi agevolabili sia con l’Ecobonus che con il Sismabonusnon stabiliscealcuna rilevanza alla forma utilizzata per rendere effettiva tale operazione [2].
 
Sulla base di tale premessa, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nell’ipotesi in cui l’atto di cessione del credito abbia forma scritta (anche se come scrittura privata autenticata o atto pubblico), la registrazione dell’atto non è necessaria e, quindi, l’imposta di registro non si applica.
Ciò nel presupposto che la cessione del diritto alla detrazione, stabilita per legge in via facoltativa, rappresenta una fase di attuazione del rapporto tributario (collegata, in questo caso, alla liquidazione dell’imposta), che costituisce una delle specifiche ipotesi di esclusione dall’imposta di registro [3].
 
Sul punto, viene confermato che l’unica condizione di efficacia della cessione del credito è la comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica,da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato (entro il 28 febbraio di ciascun anno)[4].
Infatti, in mancanza della comunicazione da parte di tali soggetti la cessione del credito è inefficace.
Nella R.M. 84/E/2018 viene, inoltre, confermato quanto già chiarito in precedenti pronunce circa le modalità di utilizzo del credito d’imposta, ossia che:
o   il credito diventa disponibile, per il cessionario, dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile, non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Viene ricordato, inoltre, che il cessionario può utilizzare il credito in compensazione con le imposte e contributi dallo stesso dovuti, mediante il modello F24 (da inviare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), ripartendolo in 5 o 10 quote annuali di pari importo (a seconda se il credito è relativo, rispettivamente, al Sismabonus o all’Ecobonus), alle stesse condizioni applicabili al cedente, oppure ricederlo per una sola seconda volta, in tutto o in parte, a soggetti terzi;
o   il condòmino, in sede di delibera condominiale o mediante successiva dichiarazione espressa (o entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento), deve comunicare all’amministratore del condominio i dati dell’avvenuta cessione del credito, l’accettazione del cessionario e deve indicare i dati identificativi (dati anagrafici o denominazione) e il codice fiscale o la P.IVA propri e dello stesso cessionario.
In sostanza, ai fini del suo utilizzo da parte del cessionario, il credito d’imposta non deve essere preventivamente indicato nella dichiarazione dei redditi del condòmino/cedente.
 
Per avere un quadro completo della disciplina della cessione dei bonus, con riferimento all’Ecobonus ed al Sismabonus, si rimanda alla “Guida pratica alla cessione dei bonus: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate dell’ANCE aggiornata al mese di novembre 2018. 
 
[1] Cfr. gli artt.14 e 16 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013. 
[2] Cfr. i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n.165110 del 28 agosto 2017 (in merito alla cessione dell’Ecobonus) e n.108572 dell’8 giugno 2017 (sulla cessione del Sismabonus condomini), le C.M. n.7/E/2018, n.11/E /2018 e n.17/E/2018.
[3] A tal fine, l’Agenzia delle Entrate richiama gli artt.5 e 7 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986.
[4] Come noto, l’amministratore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario e la sua accettazione del credito ricevuto, nonché l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, nonché consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.
 
2 allegati

RM AdE n.84-E 05 dic 2018
Guida pratica cessione dei bonus

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

 
 
 
 

Seminario ISO 39001:2012 “Road Traffic Safety (RTS) Management Systems” - ANCE Sicilia 18 dicembre 2018

Si terrà a Palermo, presso la sede di ANCE Sicilia, il prossimo 18 dicembre 2018 il seminario dal titolo ISO 39001:2012 “Road Traffic Safety (RTS) Management Systems”, nuovo standard per i sistemi di gestione della sicurezza stradale organizzato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo e in collaborazione con RINA

 
La Norma descrive i requisiti per la gestione della sicurezza nel traffico stradale, al fine di ridurre le morti e i feriti gravi legati agli incidenti stradali, attraverso un’appropriata politica, lo sviluppo di obiettivi ed un’efficace informazione comunicazione.
 
La Norma è indirizzata alle Organizzazioni che interagiscono con il sistema dei trasporti stradali. Il concetto di sistema non riguarda solo i Governi ma è globale; basti pensare che nel mondo ogni anno circa 1,3 milioni di persone perdono la vita in incidenti stradali e 50 milioni sono i feriti, gravi o lievi, che ricorrono a cure mediche a seguito di uno scontro.
 
Il campo di applicazione di tale Norma è vastissimo; basti pensare a tutte le Aziende che operano nel settore dei trasporti, della logistica e della costruzione di infrastrutture, e a tutti gli Enti proprietari o gestori di strade che sono chiamati a pianificare, realizzare, gestire e controllare la propria rete infrastrutturale.
 
La Certificazione in base a questa norma, su base volontaria, consente, di acquisire premialità in fase di gara.
 
Il programma e la scheda di adesione sono scaricabili collegandosi al seguente link:
 
 
Considerato il limitato numero di posti a disposizione, si prega di compilare la scheda di adesione e trasmetterla a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">
 

Bonus Ristrutturazioni e risparmio energetico: on line il sito per le comunicazioni all’Enea

È online il  sito creato dall’Enea per la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici, realizzati nel 2018, per i quali è ammessa la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie che comportano anche una riduzione dei consumi energetici e/o l’uso di fonti rinnovabili di energia.
 
Sul sito ristrutturazioni2018.enea.it che è destinato alla trasmissione dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico, la cui fine lavori cade nell’anno solare 2018, è possibile trovare anche una Guida rapida con le istruzioni operative.
 

Si ricorda, a tal riguardo, che la legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) oltre ad aver prorogato per tutto il 2018 la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie[1] nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 entro il limite massimo di 96.000 euro, ha anche previsto[2] che le informazioni relative a tali tipi di interventi, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all'ENEA [3].

L’Enea ribadisce quanto già precisato nel comunicato dello scorso luglio, a proposito del fatto che il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo entro cui devono essere trasmessi i dati attraverso il portale, decorre dal 21 novembre 2018 (data di apertura del sito).

In particolare, nella Guida viene precisato che la trasmissione è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi:

Componenti e tecnologie
Tipo di intervento
Strutture edilizie
· riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
· riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
· riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissi
· riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;
Impianti tecnologici
· installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
· sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
· microcogeneratori (Pe <50kWe);
· scaldacqua a pompa di calore;
· generatori di calore a biomassa;
· installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
· installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
· installazione di impianti fotovoltaici.
Elettrodomestici* (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 10 gennaio 2017):
· forni
· frigoriferi
· lavastoviglie
· piani cottura elettrici
· lavasciuga
· lavatrici
 
* Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.
All’Enea andranno, pertanto, inoltrati: i dati del beneficiario dell’agevolazione, i dati dell’immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell’intervento tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall’utente solo nelle parti di interesse. Non tutti i campi inseriti nella scheda sono obbligatori, ma solo quelli evidenziati.
 

Considerato che la norma di riferimento non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del nuovo obbligo non possa comportare la decadenza dal beneficio fiscale. Si ritiene, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 250 a euro 2.000) prevista dall’art. 11, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie [4].

[1] Cfr. art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013. 

[2] Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013

[3] Cfr. Ance “Bonus Ristrutturazioni: on line, a breve, il sito per le comunicazioni all’Enea” ID N. 33375 del 24 luglio 2018.

[4] Cfr. sul punto la C.M. 21/E/2010 che richiamava tale sanzione con particolare riguardo alla comunicazione (ad oggi soppressa) che bisognava fare all’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi di lavori di risparmio energetico che proseguivano per più periodi di imposta.

 1 allegato

Guida rapida con le istruzioni operative

 

Focus sulla fornitura in sicurezza di calcestruzzo in cantiere

Nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato, nel 2017, tra il CNI e l’Ance, è stata affrontata la problematica della sicurezza sul lavoro nelle forniture di calcestruzzo in cantiere.
Ance e CNI, in collaborazione con Atecap (associazione tecnico economica del calcestruzzo preconfezionato), hanno elaborato un “focus” con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del coordinamento tra i vari soggetti che operano nei cantieri edili, per garantire adeguati livelli di sicurezza.
Tale coordinamento è richiesto dal legislatore del Testo Unico sulla sicurezza nel caso delle mere forniture: la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione del POS, Piano Operativo di Sicurezza, bensì l’informazione e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice.
Sull’argomento, il Ministero del Lavoro ha emanato, il 10 febbraio 2011, una lettera circolare con la quale ha trasmesso la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, che contiene le indicazioni operative, rivolte sia al lavoratore dell’impresa fornitrice di calcestruzzo sia a quello dell’impresa esecutrice, su come attuare il coordinamento reciproco regolamentato dal citato art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Sia con la procedura che con una successiva nota agli Ispettori del lavoro del 2016, il Ministero ha anche chiarito la differenza che c’è fra mera fornitura, che prevede l’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/08, e posa in opera del calcestruzzo, per la quale invece è necessario redigere il POS: si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.
La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera, che si esplica, appunto, nello svolgimento, da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice, di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.
I documenti informativi scambiati fra le due imprese, pertanto, sono ai fini della prevenzione dei rischi dei lavoratori, più calzanti di un POS, i cui contenuti minimi, indicati dal Testo Unico sulla Sicurezza, non possono essere rispettati da un fornitore di calcestruzzo per mancanza delle informazioni richieste dal legislatore.
Il CNI ha diffuso il “focus” mediante lettera circolare indirizzata ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri, con richiesta di diffusione agli iscritti. Il documento costituirà parte integrante delle linee guida elaborate, nel 2015, dal CNI sui compiti del coordinatore in fase di esecuzione.
La circolare ed il “focus” sono riportati in allegato.
 

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